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SANITÀ IN ITALIA

2.5 LA LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE 3/2001.

Si arriva così agli anni 2000, il tema delle prestazioni socio-sanitarie diventa sempre più dibattuto e controverso e quindi si vede la necessità di attuare una vera e propria riforma che le comprenda e le inserisca in un quadro ben definito. La legge 328/2000 si ripropone proprio questo obbiettivo e va a costituire la nuova “legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Tale legge si è resa necessaria per cercare di riparare alcune delle criticità del welfare italiano, come la scarsa integrazione tra i livelli di governo, la rigida compartimentazione dei settori e infine l’incertezza e la disuguaglianza dei diritti. L’obbiettivo principale del legislatore è stato quello di promuovere gli interventi sociali, assistenziali e sociosanitari al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, ridurre e eliminare il disagio personale e familiare e garantire infine il diritto alle prestazioni.

Uno dei principali interventi normativi volto a rafforzare i principi e le innovazioni proposte dalla 328 è stata la Legge Costituzionale 3 del 2001 “modifiche al Titolo V della Costituzione”. Lo scopo principale di questa riforma è stato quello di dare allo Stato italiano una fisionomia maggiormente

federalista, nella quale i centri di spesa e di decisione vengono spostati dai livelli più alti, e quindi dallo Stato centrale, a quelli locali avvicinandosi così ai cittadini, salvo, come abbiamo visto, il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del primo (principio di sussidiarietà verticale).

La legge 3/2001 ha rivoluzionato inoltre la tradizionale ripartizione dei compiti dei diversi livelli istituzionali. Alle Regioni è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, su tre livelli di competenza: esclusiva o piena, le Regioni sono quindi equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare; concorrente, le Regioni sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato; di attuazione delle leggi dello Stato, le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi che delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adottandole alle esigenze locali. Allo Stato compete un potere esclusivo e pieno circoscritto alle materie indicate nel comma 2 dell’art 117 della Costituzione , 30 rientrano invece nella potestà legislativa concorrente Stato-Regioni le materie de comma 3 , infine 31 nelle materie che non vengono elencate hanno potestà legislativa piena le Regioni.

Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di

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asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione; rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici21; perequazione delle risorse finanziarie; organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; cittadinanza, stato civile e anagrafi; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con

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l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario22; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Rientra tra le competenze esclusive dello Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 32 che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il compito della loro definizione spetta esclusivamente allo Stato, ma la loro realizzazione compete, oltre che a questo, anche ai diversi livelli territoriali.

I LEP vanno necessariamente inquadrati nella vasta e complessa riforma di cui stiamo parlando, attraverso la quale si è cercato di abbandonare la concezione essenzialmente centralistica dell’amministrazione statale, per passare a un sistema in cui sono state fortemente potenziate le autonomie territoriali.

Nella nuova disposizione contenuta nella riforma costituzionale i Comuni divengono gli enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Tali enti diventano i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto maggiormente vicini ai cittadini e quindi ritenuti maggiormente idonei a esercitare i compiti amministrativi, il loro obiettivo è quello di rappresentare, curare e promuovere lo sviluppo della comunità locale.

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Infine Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni unitariamente favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” 33

La forte autonomia di cui godono ora le Regioni e gli altri enti ha quindi spinto il legislatore a prevedere una serie di strumenti volti a garantire non solo una sostanziale unità nazionale, ma anche la presenza su tutto il territorio di servizi capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e salvaguardare i LEP di cui parlavamo.

Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V, art. 117, lettera m.

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Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V, art.118.

Per ricapitolare possiamo dire che la legge Costituzionale 3/2001 sancisce il tendenziale passaggio verso un welfare caratterizzato dalla dismissione dell’esclusivo ruolo pubblico nella sanità e, all’interno del settore pubblico, dal maggiore coinvolgimento degli enti decentrati. La riforma attribuisce infatti alle Regioni un compito più ampio rispetto al passato, quello di definire le linee di politica sanitaria, in quanto si tratta di materia riservata alla legislazione regionale di tipo concorrente; alla competenza esclusiva dello Stato resta invece affidata la determinazione dei LEP relative ai diritti civili e sociali, tra i quali si fanno rientrare anche i diritti alla salute, con lo scopo di garantire un’uniformità di trattamento di tali diritti su tutto il territorio nazionale.