PARTE I – LA REALTÀ ITALIANA
4.2. L’analisi dei dati
4.2.2. La natura del risarcimento elargito alle vittime
Come già osservato, una delle condizioni per ottenere la riabilitazione è rappresentata dall’obbligo del risarcimento del danno all’offeso. Infatti, un documento che deve essere presentato in tribunale riguarda attestazioni o prove di avvenuto risarcimento alla persona lesa dal reato (le dichiarazioni rilasciate dai privati devono essere prodotte con firma autenticata).
Devono quindi essere stati risarciti i danni alle vittime, indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile, e ciò può e deve essere dimostrato attraverso differenti modalità, come una dichiarazione della persona offesa, un assegno bancario per dare prova dell’avvenuto risarcimento
monetario, una lettera di scuse oppure il risarcimento deve risultare nella sentenza stessa (ex art. 62 n.6 c.p). La natura del risarcimento è un’informazione che è presente solo talvolta nei documenti presenti nei fascicoli processuali. L’istante può anche trovarsi nell’impossibilità di risarcire il danno e, in questo caso, egli è tenuto a dimostrare il perché non sia capace di ottemperare a tale obbligo:
ad esempio, le condizioni economiche e personali del reo sono rilevanti sia nell’ipotesi in cui rendano impossibile il risarcimento integrale del danno sia nel caso in cui siano di ostacolo al solo risarcimento parziale. Questa possibilità, e numerose altre, verranno in seguito esaminate.
Innanzitutto, bisogna indagare se e con quale frequenza il risarcimento è stato elargito. Questo dato, insieme agli altri relativi alla sua natura e alle motivazioni che hanno portato alla non riparazione della vittima, verranno esaminati anno per anno. Dato che in ogni sentenza possono essere presenti più di una vittima, e di conseguenza più di una possibilità riparatoria, sono presenti nelle tabelle in appendice più di una colonna, che rappresenta se la vittima è stata risarcita o meno (per esempio, in riferimento all’anno 2004, erano presenti fino a nove vittime in un’unica sentenza: ecco che vi sono nove possibilità o meno di risarcimento). In questa sede, come accaduto in precedenza, verranno presentati i dati cumulati.
Dalla tabella n.6 emerge una situazione più o meno paritaria per quanto riguarda il risarcimento della vittima oppure, al contrario, la sua assenza: le percentuali non differiscono di molto in tutti gli anni. Esso è stato maggiormente elargito nel 2006 (65,8%), nel 2007 (53%) e nel 2009 (65%); al contrario, non lo è stato nel 2004 (50,5%), nel 2005 (58,2%) e nel 2008 (57,3%).
I dati più interessanti sono comunque definiti dal valore mancante, che indica che questa informazione non è presente nel fascicolo: vi è la presenza accertata di una vittima, ma non è riportato se e quale tipo di risarcimento è stato dato. Queste percentuali dunque ci indicano che una condizione come il risarcimento, che dovrebbe essere obbligatoria al fine della concessione della riabilitazione, non viene indicata. È possibile parlare di “dimenticanza” da imputare all’istante, all’avvocato o allo stesso magistrato che non ne richiede la presenza? Difficile dare una risposta; è possibile però ipotizzare che, poiché il risarcimento è un requisito (anche se non è l’unico) che fa riferimento all’ottemperanza della condizione delle obbligazioni civili nascenti dal reato, gli individui che sono coinvolti nel procedimento della riabilitazione diano come sottinteso la presenza di una compensazione quando adducono come motivazione, sia della concessione che della richiesta dell’istituto, la locuzione “l’istante ha adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato”. È comunque giusto sottolineare che in questa sede di analisi sono stati esaminati solamente dati certi, senza dare adito a supposizioni o ipotesi non corroborate da documenti o dichiarazioni.
Si può concludere che l’informazione principale emersa dall’analisi del risarcimento alla vittima è la mancanza dell’informazione in riferimento a tale dato. Se invece si vogliono esaminare solo le
percentuali valide, si nota una sostanziale parità fra i casi in cui è avvenuto il risarcimento e quelli in cui non è avvenuto. Come già sottolineato, la rinuncia alla compensazione alla vittima può non rappresentare un ostacolo all’ottenimento della riabilitazione e questa condizione è stata dichiarata anche da una sentenza della Corte di Cassazione italiana (Cassazione penale, sez. III, sentenza 31.03.2000 n° 685). È necessario indagare il perché non è stato possibile elargire un risarcimento alla persona offesa dal reato, ma si può sicuramente trarre la conclusione che vi è la possibilità, nel sistema legislativo italiano, che una vittima non riceva alcuna riparazione o compensazione: si può arrivare ad affermare provocatoriamente che, se alla vittima non viene riconosciuto alcun risarcimento, essa venga relegata, nel processo riabilitativo, ad un ruolo secondario. Quindi, riferendosi alla riabilitazione penale, ancora di più la vittima diventa la “grande esclusa” in un procedimento che è focalizzato primariamente sul criminale, l’offesa e la punizione.
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tabella 6 - La vittima è stata risarcita
Attraverso quali modalità è stato elargito il risarcimento e perché, all’opposto, è stato negato?
Appare dunque utile l’analisi anno per anno di queste due possibilità.
Come appare dalla tabella n. 7, sono possibili differenti modi attraverso i quali assegnare il risarcimento. Il numero di casi mancanti è alto e questo dato è talvolta superiore a quello presente
nella tabella n. 6, poiché vi sono dei documenti che attestano la presenza di un risarcimento, ma senza specificarne l’entità.
Le modalità secondo le quali viene elargito il risarcimento alla vittima riguardano principalmente un pagamento monetario, che ha la frequenza percentuale più alta: 44,4% nel 2004, 49,5% nel 2005, 51% nel 2006, 40% nel 2007, 58,6% nel 2008, 84,6% nel 2009. Seguono il risarcimento monetario prima dell’apertura del dibattimento, quando cioè risulta già dalla sentenza di condanna, con il riconoscimento della circostante attenuante comune di cui all’art. 62 n.6 c.p.; una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficienza e il risarcimento monetario tramite assicurazione. Sono inoltre presenti altre due forme: la restituzione del bene sottratto e l’invio di una lettera di scuse. È possibile affermare come la natura del risarcimento sia in assoluto di tipo monetario, denaro che viene destinato alla vittima attraverso diverse modalità: è infatti di comune pensiero assimilare il risarcimento ad una determinata quantità di soldi. D’altra parte, l’invio, ad esempio, di una lettera di scuse comporta sicuramente un risparmio economico, ma ciò a discapito di un maggiore coinvolgimento emotivo: è certamente più semplice compilare un bonifico bancario che indirizzare una lettera alla persona alla quale si ha cagionato un danno, nella quale si ammette la propria colpevolezza, si spiegano le motivazioni che hanno portato a compiere il delitto e infine si chiede perdono per il fatto commesso. La percentuale di risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto è bassa perché si riferisce ad una specifica fattispecie dei reato, quelli contro il patrimonio, e non alla totalità dei delitti.
Negli anni 2008 e 2009 non è più presente il risarcimento tramite somma monetaria ad un ente di beneficienza. Forse, in un momento di crisi economica che negli ultimi anni sta attraversando l’Italia, le persone vittime di reati preferiscono avere a propria disposizione qualsiasi somma monetaria, senza devolverla a terzi. Come più volte evidenziato, la peculiarità principale presente nel 2009 è il suo basso numero di fascicoli archiviati e quindi studiati, stante la vicinanza dell’anno in esame. Conseguentemente si osserva un esiguo numero di valori, 11 e 2, riferiti al risarcimento monetario e al risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto.
2004 2005 2006 2007 2008 2009
risarcimento monetario prima dell'apertura del
risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse
mancante di sistema 2219 89,7%
Tabella 7 - Natura del risarcimento
Dopo aver osservato la natura del risarcimento, si possono esaminare le motivazioni che hanno portato a non risarcire la vittima. L’assenza di un indennizzo può essere giustificata da differenti motivi, che possono spaziare dall’incapacità economica del reo, all’irreperibilità della persona offesa, alla prescrizione del debito, alla rinuncia della vittima ad ottenere il risarcimento, alla dichiarazione da parte della persona offesa di non avere nulla a che pretendere dal condannato. In riferimento a quest’ultimo, la dottrina precisa che “se il danneggiato non è interessato al risarcimento, la prova dell’impossibilità del risarcimento si fornisce innanzi tutto con la dichiarazione di 'remissione del debito' da parte del danneggiato stesso oppure con l’allegazione di una raccomandata in cui il predetto viene indicato ad indicare la somma dovutagli; la mancata risposta è ritenuta elemento di prova dell’impossibilità di risarcire. La prova dell’impossibilità di risarcire per incapacità economica si fornisce con il certificato di nullatenenza (rilasciato dal comune) o con la copia della dichiarazione dei redditi”262. Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla commissione del reato viene trasmesso agli eredi della vittima. Infatti non è concedibile la riabilitazione a colui che, essendo stati rintracciati i discendenti, non abbia effettuato, né offerto di effettuare, il risarcimento del danno in questione263. Inoltre, l’attivarsi del reo per eliminare, per quanto possibile, tutte le conseguenze derivate dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per ottenere la riabilitazione anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile264.
262 P. Di Ronza, Diritto dell’esecuzione penale e diritto penitenziario, CEDAM, Padova, 2006, p. 235
263 F. Nuzzo, “Nuovo profili del rapporto fra patteggiamento e riabilitazione”, Cassazione Penale, n.11, novembre-dicembre 2007, pp. 4216-4222.
264 M. Pavarini, op.cit.
Tutte queste motivazioni, ed anche altre, sono presenti all’interno dei fascicoli processuali esaminati (vedasi tabella n.8). Utile è sottolineare come l’alto numero dei casi in cui il dato risulta mancante, in aggiunta alla non specificazione del motivo per il quale è stato negato il risarcimento, rappresenta nel corso degli anni una percentuale altissima, che sovrasta quella riferita alle motivazioni valide.
I motivi presenti con una maggiore percentuale sono la non specificazione della motivazione (38,8% nel 2004, 41,4% nel 2005, 19,6% nel 2006, 59,2% nel 2007, 42,6% nel 2008, 14,3% nel 2009) e l’irreperibilità della persona offesa (13,3% nel 2004, 14,1% nel 2005, 21,6% nel 2006, 59,2% nel 2007, 23,4% nel 2008, 14,3% nel 2009). Pertanto siamo in presenza di un numero molto alto di casi in cui si è a conoscenza del fatto che la vittima non è stata risarcita, ma non si sa il perché: questa negligenza è da imputare all’istante il quale ha dimenticato, non si può sapere se intenzionalmente o meno, di inserire l’informazione. Anzi, più volte il dato del non risarcimento è stato ricavato dalle motivazioni del provvedimento di riabilitazione, in riferimento al valore
“inammissibilità dell’istanza per la mancanza del risarcimento alla parte offesa”: in questi casi, il reo non ha riportato nessuna informazione riguardante il risarcimento.
Il 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 presentano inoltre una rilevante percentuale di casi in cui l’istante non ha potuto risarcire la vittima in quanto egli dispone di ridotti mezzi patrimoniali. La dimostrazione da parte del reo di non possedere sufficienti mezzi patrimoniali al fine di risarcire la vittima deve consistere in elementi oggettivi in relazione agli introiti disponibili e al carico familiare. Questa documentazione non può essere autocertificata o autoprodotta perché implicherebbe un giudizio soggettivo sul quale il tribunale non è in grado di effettuare un controllo per dimostrarne la veridicità. Una motivazione che ha una percentuale alta nel 2004 e nel 2009 e minore negli altri anni è la mancata richiesta di risarcimento della persona offesa (14,3%) che però, come denunciato da Pavarini, “non equivale a rinuncia, perciò non ha efficacia liberatoria in ordine all’omesso adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato che impedisce la concessione della riabilitazione”265. Alcuni anni mostrano la giustificazione “decesso della persona offesa”; è però tralasciato il fatto che il diritto al risarcimento del danno deve essere trasmesso agli eredi:
dovrebbe quindi essere considerata una condizione ostativa all’ottenimento della riabilitazione la non elargizione del risarcimento agli eredi della vittima deceduta.
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Valid
l'istante non deve più nulla
1 0,0%
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265 Ibidem., p.487.
impossibilità di
mancante di sistema 2216 89,5%
Tabella 8 - Motivazioni per le quali non è stato elargito il risarcimento alle vittime