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L’ORDINAMENTO FEDERALE BELGA

2.3. L’ordinamento penale belga 1. Il diritto penale

2.3.3. La pena: caratteristiche, funzioni e modalità di esecuzione

Affrontare il tema del sistema penale in Belgio non può prescindere dalla considerazione che “il diritto concernente l’esecuzione della pena è ancora, e molto ampiamente, un diritto in divenire, nella misura in cui, tradizionalmente, l’esecuzione della pena riguarda quasi esclusivamente il potere esecutivo e l’amministrazione penitenziaria. Senza dubbio questa situazione non è estranea al movimento di individualizzazione della pena che ha rinforzato in questa maniera il potere giudiziario e il potere esecutivo a scapito del potere legislativo e, pertanto, ha indebolito il principio della legalità. Infatti, è il pubblico ministero che richiede l’esecuzione delle pene, la quale è successivamente realizzata dall’amministrazione penitenziaria. Fra le pene pronunciate, le pene eseguite e le pene subite si possono osservare delle 'gerarchie ingarbugliate' o degli 'strani giri' che caratterizzano la complessità del modello”113.

La pena costituisce un elemento essenziale del diritto penale belga: infatti non esiste un delitto senza l’esistenza di una sanzione penale connessa alla violazione prevista dal codice penale. La pena può essere definita come “la sanzione prevista dalla legge per la trasgressione legalmente vietata e pronunciata dal giudice penale dopo una dichiarazione di colpevolezza”114.

La giurisprudenza belga descrive quali sono le caratteristiche della pena. Innanzitutto, essa ha carattere legale, cioè il giudice non può pronunciare altre punizioni se non quelle previste dalla legge (principio di legalità): infatti l’art. 14 della costituzione afferma che “Nessuna pena può essere stabilita o applicata se non in virtù della legge”115. Per determinare la severità della pena e le sue modalità di esecuzione, un giudice dovrà tenere in considerazione diverse “regole legali”, che sono le circostanze aggravanti, la definizione di un minimo e di un massimo legale, la sospensione, la condizionale e la probation, le modalità di esecuzione delle pene privative della libertà quali la liberazione condizionale, la sorveglianza elettronica, la detenzione limitata. La seconda caratteristica di una pena è la sua obbligatorietà: un giudice è infatti obbligato a pronunciare la o le punizioni previste dalla legge e di determinarne l’entità. Il suo carattere obbligatorio però è soggetto ad eccezioni: ad esempio, in certi casi, è la legge stessa che prevede che una pena abbia carattere

112 A. De Nauw, J. Rozie, op. cit.

113 F. Tulkens, M. Van De Kerchove, op. cit., p. 478 [traduzione mia].

114 D. Vandermeersch, op. cit., p. 169 [traduzione mia].

115 Art. 14 de la Constitution: “Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi”.

facoltativo116; oppure, se le condizioni legislative sono ottemperate, il giudice può pronunciare la sospensione della sentenza di condanna; la legge permette ai giudici la possibilità di “limitarsi” ad una semplice dichiarazione di colpevolezza non comminando alcuna ammenda; infine può essere pronunciata con una condizionale. Ancora, la pena ha carattere egalitario, cioè tutti i condannati sono uguali davanti la legge, cioè le punizioni che possono essere a loro prescritte sono prestabilite e applicabili ad ogni persona con le stesse regole. Di fatto, però, la pratica quotidiana dei tribunali rivela una grande diversità nello stabilire una sanzione: questo risulta quando un giudice deve, ad esempio, applicare le norme relative alla recidiva e alle circostanze attenuanti, oppure quando deve decidere se infliggere o meno pene facoltative. La quarta caratteristica consiste nel carattere personale della pena, il che significa che quella determinata condanna può essere comminata solamente ad un reo, non ad un altro. Infine, la sanzione ha carattere individuale, ossia è pronunciata individualmente a carico del condannato. Inoltre, il giudice è tenuto a motivare la decisione della pena per ogni condannato, come affermato dall’art. 195, secondo comma, del Codice d’istruzione criminale117.

La legislazione identifica anche le funzioni attribuite alla punizione: la retribuzione, la funzione riparatrice, la funzione di prevenzione generale, di prevenzione della recidiva e la risocializzazione.

La funzione prima della pena è sanzionatoria-retributiva, cioè l’imposizione di un “male”, cioè la sanzione, come compensazione di un altro “male” attuato attraverso la commissione di un delitto contro la società o contro una vittima. Vicina all’idea della retribuzione, si trova la funzione ripartiva, che consiste nel costringere il delinquente a riparare il male causato dall’esecuzione del reato. In realtà questa funzione diventa propria dell’azione civile, attraverso la quale la vittima del reato può ottenere una riparazione, monetaria o simbolica. La punizione, inoltre, grazie al suo carattere esemplare e dissuasivo, può assumere nei confronti dei membri della società un carattere preventivo per la minaccia che costituisce. Questa funzione si basa sull’ipotesi dell’esistenza, in ciascun potenziale criminale, di un “calcolo” fra i profitti e gli svantaggi che potrebbe ottenere contravvenendo ad una norma, nonché sul presupposto che una prima punizione possa prevenire la

116 Ad esempio, l’art. 43 bis del codice penale recita che la confisca speciale può, e non deve, essere applicata: “La confiscation spéciale s’appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi”.

117 Art. 195, al 2, Code d’Instruction Criminelle: “Le jugement indique, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Lorsqu’il condamne à une peine d'amende, il tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale”. Art. 195, comma 2, Codice d’istruzione criminale: “Il giudice indica, in modo conciso ma preciso, le ragioni delle scelte fatte in riferimento alle pene o alle misure fra quelle che la legge gli permette di pronunciare. Deve inoltre giustificare il grado di ciascuna pena o misura pronunciata. Per coloro che sono condannati alla pena dell’ammenda, ai fini della determinazione della pena, bisogna tenere conto degli elementi giunti riguardanti la loro situazione sociale” [traduzione mia].

commissione di un altro delitto. Infine, la pena ha l’importante funzione di risocializzazione del reo all’interno della società dopo l’espiazione della stessa118.

Esistono differenti tipologie di punizioni nel diritto belga. Innanzitutto, sono le pene criminali, le pene correzionali e le pene di polizia, distinzione indispensabile al fine di determinare, come già osservato nel precedente paragrafo, il tipo di delitto commesso. Le punizioni criminali principali sono la reclusione e la detenzione (per i crimini politici; entrambe da un minimo di 5 anni sino all’ergastolo); le sanzioni correzionali sono l’imprigionamento (da 8 giorni a 5 anni), le pena del lavoro di pubblica utilità (da 46 a 300 ore), l’ammenda (minimo di 26€); per quanto concerne invece le condanne di polizia, esse comprendono l’imprigionamento (da 1 a 7 giorni), le pena del lavoro di pubblica utilità (da 20 a 45 ore), l’ammenda (da 1 a 25€).

Le pene si possono poi suddividere in principali, accessorie e sussidiarie. Le prime vengono pronunciate da un giudice autonomamente, senza necessariamente essere accompagnate da altre tipologie di punizioni. Esse possono essere privative della libertà, cioè la reclusione e la detenzione, riguardare il pagamento di una somma monetaria riscossa a beneficio dello stato o il lavoro di pubblica utilità. Le pene accessorie vengono invece comminate come completamento di quelle principali e sono quindi facoltative. Esse consistono nella confisca di beni, nella privazione di diritti civili o politici (ad esempio il diritto ad essere eletti, di testimoniare, di essere nominati esperti da un tribunale, ecc.), nella sospensione della patente, nella proibizione di esercitare determinare professioni e nella pubblicazione del verdetto di condanna. Per quanto concerne invece le sanzioni sussidiarie, il diritto belga ne riconosce tre: la detenzione sussidiaria che sostituisce l’ammenda in caso di non pagamento della stessa; la reclusione o l’ammenda applicabili in caso di non esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità; l’ammenda in caso di non pagamento di una pena riguardante la circolazione stradale119.

Come è stato già sottolineato, al fine della determinazione di una pena è necessario che il giudice valuti le aggravanti e le attenuanti, la cui applicazione può essere obbligatoria o facoltativa. La recidiva, il concorso nella commissione di un delitto, la legittima difesa, ecc..: tutti questi elementi concorrono alla determinazione di una pena. “Il giudice è quindi obbligato a mitigare una punizione se ci sono le condizioni per scusarlo (art. 78 Codice penale). Il giudice può decidere (è facoltativo) se tenere in considerazione le circostanze attenuanti (artt. 79-85 Codice penale). In caso di recidiva, il giudice è solitamente libero di aggravare la pena (artt. 54-57 Codice penale). Nel fissare la punizione il giudice tiene conto se è presente o meno il concorso di reato (art. 65 Codice penale)

118 D. Vandermeersch, op. cit.

119 Ibidem.

[…]. La punizione imposta ad un imputato può anche essere influenzata dalle considerazioni pertinenti sulla sua personalità. In più, vi è una vasta scala di modalità di punizione”120.

A causa della natura amministrativa della punizione, in Belgio il giudice non può interferire nella sua esecuzione. Se un condannato deve espiare una pena in carcere, è l’amministrazione a decidere sulla natura e sulla durata della privazione della libertà. Le norme generali che regolano l’istituzione penitenziaria, approvata il 21 maggio 1965 da un Decreto Reale, descrivono il regime al quale un condannato deve essere sottoposto durante l’espiazione della pena, la loro corrispondenza con il mondo esterno, regola le visite, il lavoro e la disciplina. Sono inoltre previste dal Codice d’istruzione criminale le cause di estinzione di una pena, che sono l’amnistia, la riabilitazione e la cancellazione dei reati121.

Le misure riguardanti l’esecuzione della pena sono due: la condizionale (le sursis), che affianca l’imposizione di una punizione, e la liberazione condizionale (la libération conditionelle), che ne rappresenta invece una modalità vera e propria.

La condizionale è una misura decisa dal giudice che colpisce l’esecuzione della pena che lui stesso ha pronunciato. Con questa misura, egli dispone l’esecuzione parziale o totale della pena, in quanto

“l’idea base […] è quella di ridurre gli inconvenienti inerenti l’esecuzione delle pene, specialmente delle pene da scontare in carcere”122. La condizionale è regolata dalla Legge del 29 giugno 1994 concernente la sospensione, la condizionale e la probation e può riferirsi o alla totalità della pena, o a una parte. Può essere pronunciata in riferimento sia alle punizioni principali, che a quelle accessorie e può essere applicata alla pena dell’imprigionamento (non superiore ai 5 anni), alla pena del lavoro di pubblica utilità e all’ammenda. Per poter beneficiare di tale misura, il reo non deve essere stato condannato in passato alla pena dell’imprigionamento per più di 12 mesi. L’effetto della condizionale è quindi quello di sospendere l’esecuzione della punizione per un periodo temporale compreso fra 1 e 5 anni123.

La liberazione condizionale venne introdotta dalla legge del 31 marzo 1888 “L’istituzione della liberazione condizionale e le condanne condizionali nel sistema penale”124 e venne successivamente modificata dall’adozione di due leggi: la legge del 5 marzo 1998, concernente la liberazione condizionale e la difesa sociale nei confronti di criminali d’abitudine, e la legge del 18 marzo 1998 che ha instituito le commissioni della liberazione condizionale. Quest’ultima legge, promulgata in seguito ai tragici episodi legati “all’affaire Dutroux”, stabilisce che la competenza di questa misura

120 H. Bocken, W. De Bondt, op. cit., pp. 416-417.

121 Ibidem.

122 F. Tulkens, M. Van De Kerchove, op. cit., p. 458 [traduzione mia].

123 D. Vandermeersch, op. cit.

124 “Ètablissant la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le sistème pénal” [traduzione mia].

non sia più del Ministero della Giustizia, ma di una speciale commissione costituita ad hoc composta da tre membri: un giudice, un consulente dell’esecuzione della pena e un consulente della reintegrazione sociale. Questa nuova legislazione ha apportato inoltre un’ulteriore novità per quanto concerne la vittima, che acquisisce sempre più importanza a livello di esecuzione della pena. Infatti essa può essere ascoltata durante il processo prima che vengano prese le decisioni in merito alla punizione del reo, allo scopo di difendere i propri interessi125. Oltre alle due leggi precedentemente nominate, la liberazione condizionale è regolate da circolari ministeriali e pertanto, per avere una legislazione unica, è stata promulgata una legge il 17 marzo 2006 relativa allo stato giuridico delle persone condannate ad una pena privativa della libertà e ai diritti riconosciuti alla vittima concernenti le modalità di esecuzione della pena. La liberazione condizionale può essere definita come una modalità di espiazione della pena privativa della libertà per la quale il condannato sconta la sua pena fuori dal carcere, rispettando precise condizioni che gli sono state imposte durante un periodo di prova. Le condizioni secondo le quali si può ottenere la liberazione condizionale sono:

l’aver scontato un terzo della pena; se il condannato è un recidivo, deve aver scontato almeno i due terzi della pena e comunque non superare i 14 anni; se il condannato è stato condannato alla pena dell’ergastolo, può chiedere la liberazione condizionale dopo 10 anni di carcere (16 se si tratta di recidivo). Sono comunque presenti anche controindicazioni all’elargizione di tale misura che consistono nell’assenza di prospettiva di reinserimento sociale del condannato, nel rischio di commettere altri crimini e nel fatto che le vittime dei crimini possano sentirsi infastidite da questa decisione. Si deve inoltre ricordare che la decisone di applicare la liberazione è una possibilità e non un dovere126.