PARTE I – LA REALTÀ ITALIANA
4.2. L’analisi dei dati
4.2.4. Autore e vittima di reato: dati socio-demografici e interazione
4.2.5.2. Il rapporto autore - vittima del reato quale elemento discriminatorio
Come è già stato sottolineato, un procedimento penale vede implicati due individui: l’autore del reato e la sua vittima, “una persona che soffre a causa del comportamento di un’altra, ne subisce un danno”304. In questa prospettiva risulta sicuramente importante studiare e analizzare la tipologia di relazione fra l’autore di un crimine e la sua vittima e domandarsi se il concetto di riparazione di un danno assume un significato differente. Infatti, “nella rottura della solidarietà sociale operata dal crimine occorre tener conto non solo della reazione sociale e del conseguente risarcimento alla vittima, ma occorre saper sviluppare quegli interventi mirati sulla vittima che possono concorrere a prevenire i rischi di vittimizzazione”305.
Anche se si può affermare che, per quanto concerne quei reati per i quali l’istante chiede la riabilitazione, non vi sia un rapporto di precedente conoscenza fra autori e vittime dei crimini (la percentuale riferita a “nessun rapporto” di tutti gli anni considerati è maggiore della somma degli altri valori, come emerso dal grafico n.18, paragrafo 4.2.4), appare utile comunque indagare la relazione fra autore e vittima così da metterlo in rapporto con il risarcimento. Per esempio, vi sono delle differenze se il criminale e la vittima sono parenti o se sono legati da un rapporto emotivo, o se non vi è conoscenza? È quindi importante studiare la relazione che intercorre fra l’autore e la vittima di un reato, indagando se tale rapporto, che è pregresso all’elargizione o meno di un risarcimento alla vittima, possa influenzarne la frequenza. Inoltre, è interessante indagare se possa essere presente un nesso fra l’interazione autore-vittima e la tipologia di risarcimento concessa o, all’opposto, con le motivazioni alla base delle quali la persona offesa dal reato non è stata risarcita.
Tenendo conto dell’alto numero di dati mancanti (rispettivamente187 nel 2004, 225 nel 2005, 313 nel 2006, 274 nel 2007, 221 nel 2008 e 103 nel 2009, anche in considerazione del fatto che le informazioni riguardo la vittima, e di conseguenza quelle riguardanti il suo rapporto con l’autore del reato sono parziali), si può affermare, come evidenziato dalla tabella n.26 e dal grafico n.22, che la condizione di parentela è quella che più garantisce un risarcimento alla vittima. Salvo per l’anno 2006, anche la presenza di una relazione affettivo-sentimentale rappresenta una “garanzia”
all’ottenimento di un risarcimento per il torto subito. Si può quindi affermare che, per quanto concerne quei reati consumati in famiglia, cioè quelli che fanno riferimento alla relazione di parentela e affettivo-sentimentale, l’autore del reato è portato a risarcire la propria vittima. Infatti, se si aggregano i dati riferiti a queste due variabili, si può notare che nel 2004 la persona offesa riceve una compensazione nel 69,2% dei casi, nel 2005 nel 90% dei casi, nel 2007 nell’80% dei casi, nel 2008 nel 50% dei casi; come già sottolineato, il 2006 rappresenta un’anomalia, in quanto il
304 R. Bisi, “Vittimizzazione: l’imprevedibilità di un percorso e la necessità di uno studio”, in A. Balloni., R. Bisi, S.
Costantino (a cura di), op. cit., p. 27.
305 A. Balloni, op. cit., p.8.
risarcimento è stato elargito solamente nel 18,1% dei casi. È doveroso comunque sottolineare ancora una volta l’alto numero di dati mancanti che si riferiscono alla relazione autore-vittima, dei quali disconosciamo natura e sostanza.
Le percentuali riferite al rapporto di conoscenza sono pressoché paritarie, mentre quelle riferite al
“nessun rapporto” variano nel corso degli anni esaminati. Si può così concludere che la presenza di una qualsiasi tipologia di rapporto pre-esistente e precedente la commissione del reato condiziona positivamente la possibilità di ottenere un risarcimento. Ovviamente non si può sapere se tale risarcimento sia un atto spontaneo e segno di un reale pentimento per il danno inferto, oppure solamente funzionale all’ottenimento della riabilitazione; in ogni caso tale azione, qualsiasi possa essere la motivazione sottesa, è sicuramente un piccolo passo che porta verso la realizzazione “dei più ampi diritti alle persone offese, connessi al riconoscimento della qualità di vittima ed al rispetto della sua dignità personale, all’assistenza per le necessità immediate, alla partecipazione al processo, alla protezione da nuove aggressioni del reo ed al conseguimento di un’effettiva riparazione, attraverso il risarcimento del danno, da attuarsi nell’ambito dello stesso processo penale”306.
Relazione intercorrente fra autore e vittima del reato
parentela affettivo-sentimentale conoscenza nessun rapporto
306 M. F. Mina, “La tutela della vittima in sede penale: punti di criticità”, in Forum – Associazione Donne Giuriste (a cura di), Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell’ordinamento, gli ordini di protezione, Franco Angeli, Milano, 2009, p.66.
no 0
Tabella 26 – Interazione autore-vittima * risarcimento alla vittima
Il grafico n.22 mostra le percentuali solamente del valore “sì”, cioè del risarcimento elargito alla vittima a seconda del tipo di rapporto intercorrente fra autore e vittima del reato.
40%
Grafico 22 – Interazione autore-vittima * risarcimento alla vittima
Dopo aver analizzato l’influenza del legame pregresso alla commissione del reato intercorrente fra vittima ed autore sull’attribuzione del risarcimento, si può ora indagare se la stessa relazione influisca la natura del risarcimento, cioè la modalità secondo la quale esso è concesso. Come già
sottolineato, sono possibili differenti modi attraverso i quali elargire il risarcimento, ma si può affermare che la natura del risarcimento è in assoluto monetaria307. È infatti di comune pensiero assimilare il risarcimento alla persona offesa ad una somma monetaria e questa riflessione, già fatta per quanto riguarda l’analisi monovariata, non viene smentita neanche dall’influenza di una relazione. Pertanto sia che fra autore e vittima fosse presente una relazione di parentela, affettivo-sentimentale, di semplice conoscenza o che non fosse intervenuto alcun rapporto, la vittima viene risarcita attraverso un pagamento economico.
Relazione intercorrente fra autore e vittima del reato parentela
risarcimento monetario tramite assicurazione 0 0%
risarcimento monetario prima dell’apertura del giudizio
risarcimento tramite l’invio di una lettera di scuse
risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto
risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza
0
risarcimento monetario tramite assicurazione 0 0%
risarcimento monetario prima dell’apertura del giudizio
risarcimento tramite l’invio di una lettera di scuse
risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto
risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza
0
307 D’obbligo è ricordare che anche in questo caso il numero dei casi mancanti è molto alto, anzi rappresenta la quasi totalità dei dati analizzati: infatti nel 2004 i casi validi sono 52, mentre quelli mancanti 223; nel 2005 i casi validi sono 53, mentre quelli mancanti 262; nel 2006 i casi validi sono 60, mentre quelli mancanti 332; nel 2007 i casi validi sono 52, mentre quelli mancanti 295; nel 2008 i casi validi sono 46, mentre quelli mancanti 251; infine nel 2009 i casi validi sono 7, mentre quelli mancanti 107.
totale 3 6 48 110
risarcimento monetario tramite assicurazione 0 0%
risarcimento monetario prima dell’apertura del giudizio
risarcimento tramite l’invio di una lettera di scuse
risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto
risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza
0
risarcimento monetario tramite assicurazione 0 0%
risarcimento monetario prima dell’apertura del giudizio
risarcimento tramite l’invio di una lettera di scuse
risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto
risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza
0
risarcimento monetario tramite assicurazione 0 0%
risarcimento monetario prima dell’apertura del giudizio
risarcimento tramite l’invio di una lettera di scuse
risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto
risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza
0
2009 risarcimento monetario 0
0%
risarcimento monetario tramite assicurazione 0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
risarcimento monetario prima dell’apertura del giudizio
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
risarcimento tramite l’invio di una lettera di scuse
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto
0 0%
0 0%
0 0%
2 9,1%
risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
totale 0 0 4 22
Tabella 27 – Interazione autore-vittima * natura del risarcimento
Se da un alto si parla di natura del risarcimento, dall’altro si possono esaminare le motivazioni che hanno portato a non risarcire la vittima. L’assenza di un risarcimento può essere giustificato da differenti motivi, che possono spaziare dall’incapacità economica del reo, all’irreperibilità della persona offesa, alla rinuncia della vittima a pretese risarcitorie. Tutte queste motivazioni possono essere “incrociate” con la variabile riferita all’interazione autore-vittima. A causa della numerosità delle motivazioni, vengono riportate nella tabella n.28 solamente quelle che hanno una percentuale maggiore, in accordo con la tabella n.8 nel paragrafo 4.2.2 che analizza le frequenza riferite a ciascun motivo308. L’intera tabella è presente in appendice.
L’assenza della motivazione circa il mancato risarcimento alla vittima presenta una percentuale molto alta che si ripropone per tutte le tipologie di relazione. I dati che si riferiscono alla parentela e alla relazione affettivo-sentimentale intercorrente fra autori e vittime sono praticamente inesistenti;
mentre per quanto riguarda i valori “conoscenza” e “nessun rapporto” si può notare come essi siano legati principalmente alle motivazioni “irreperibilità della persona offesa” e “l’istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali”. Se il primo motivo non stupisce in relazione al fatto che non era presente alcun rapporto antecedente la commissione del reato, quindi che autore e vittima del reato fossero dei perfetti sconosciuti, esso però stupisce quando si lega alla presenza di un rapporto di conoscenza, più o meno stretto, pre-esistente alla commissione del reato. Evidentemente, l’evento delittuoso ha causato sia un allontanamento emotivo che uno fisico fra l’autore e la vittima di reato, pertanto si può presumere che il primo non sia più in possesso dei dati residenziali e dei contatti utili per rintracciare la persona che ha offeso.
308 Utile è sottolineare come l’alto numero dei casi in cui il dato risulta mancante, in aggiunta alla non specificazione del motivo per il quale è stato negato il risarcimento, rappresenta nel corso degli anni una percentuale altissima, che sovrasta quella riferita alle motivazioni valide. Infatti i missing cases nel 2004 sono 235, nel 2005 sono 274, nel 2006 sono 371, nel 2007 sono 323, nel 2008 sono 263, nel 2009 sono 110.
Relazione intercorrente fra autore e vittima del reato parentela
affettivo-sentimentale
conoscenza nessun rapporto l’istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali 0
0%
la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché
non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese
irreperibilità della parte offesa 1 33,3%
non viene specificato il motivo 0
0%
l’istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali 0 0%
la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché
non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese
irreperibilità della parte offesa 0
0%
non viene specificato il motivo 0
0%
l’istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali 0 0%
la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché
non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese
irreperibilità della parte offesa 0
0%
non viene specificato il motivo 0
0%
l’istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali 0 0%
la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché
non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese
irreperibilità della parte offesa 0
0%
non viene specificato il motivo 0
0%
l’istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali 0
la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché
non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese
irreperibilità della parte offesa 0 0%
non viene specificato il motivo 0
0%
l’istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali 0 0%
la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché
non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese
irreperibilità della parte offesa 0 0%
non viene specificato il motivo 0
0%
Tabella 28 – Interazione autore-vittima * motivazioni secondo le quali non è stato elargito il risarcimento