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La neutralizzazione dell’autore pericoloso in Svizzera

Nel documento La crisi delle misure di sicurezza (pagine 86-90)

6. La “rinascita” delle misure di sicurezza: la prospettiva comparata.

6.2 La neutralizzazione dell’autore pericoloso in Svizzera

Anche la Svizzera ha storicamente contribuito alla teorizzazione del doppio binario. Basti pensare che il primo Autore a proporre una sua articolazione normativa è stato proprio lo svizzero Stoos. Le considerazioni sviluppate sull’intreccio tra le strategie di rafforzamento della sicurezza collettiva hanno trovato grande riscontro nel sistema sanzionatorio svizzero, dove è stata dedicata grande attenzione al potenziamento delle misure di sicurezza, in nome di una politica di difesa sociale che ha portato alla realizzazione nel 2007, dopo un lunghissimo iter durato oltre vent’anni, del nuovo progetto di riforma del sistema sanzionatorio.

Il modello svizzero della misura di internamento, la Verwahrung, ha fortemente risentito delle correnti sicuritarie ed in particolare delle influenze del modello di custodia tedesco.

La Verwahrung era già stata prevista nella versione originaria del codice penale del 1937, con scarso riscontro nella prassi applicativa, la quale tuttavia, a partire fagli anni ’90 subisce un vero e proprio

87 cambio di rotta in termini sia quantitativi che qualitativi. Inizialmente la misura poteva essere applicata solo agli autori imputabili con recidiva qualificata. L’inversione di rotta nella prassi ha contribuito ad espandere i destinatari, visto che la misura è attualmente applicabile anche agli autori primari, mentre è stato delimitato l’ambito dei reati- presupposto, riservato ai più gravi delitti, tra cui spiccano quelli di natura sessuale, e si richiede l’accertamento della pericolosità specifica.102 La misura di sicurezza in questione è sottratta al rapporto vicariale con le pene, è applicabile dopo l’esecuzione della pena detentiva se il giudice accerti il pericolo di recidiva e nei confronti dei soggetti non trattabili, visto che convive con la misura di sicurezza dell’Ospedale psichiatrico.

E’ stato direttamente recepito dal modello tedesco la custodia postuma, applicabile se, durante l’esecuzione della pena, dovessero emergere nuovi fatti o mezzi di prova da cui risulti che già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, sussistevano le condizioni per poter procedere con l’internamento.

L’esecuzione avviene all’interno degli istituti penitenziari, chiaro segnale di come la politica di accentuata difesa e prevenzione speciale

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M. Pelissero, Il controllo dell’autore imputabile pericoloso nella prospettiva

comparata.; p.11, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; Anche qui si richiede un pericolo di grave pregiudizio per l’integrità fisica, psichica o sessuale della vittima, che delimita l’ambito dei possibili destinatari della misura agli autori di reati sessuali o violenti.

88 trovi un ostacolo negli eccesivi costi, necessari a garantire un’effettiva realizzazione del trattamento.

La neutralizzazione dell’autore pericoloso raggiunge il suo apice nella norma costituzionale, con la quale è stata prevista una discutibile forma di internamento a vita. L’impulso è partito da una legge di iniziativa popolare, (a ribadire come le ansie populistiche spingano sempre più verso un rafforzamento della difesa a scapito delle garanzie individuali).103 La norma prevede una forma di internamento particolarmente afflittiva nei confronti dei criminali i quali «considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia, deve essere internato a vita».104

L’internamento si rivolge ai soggetti che presentano disturbi psicopatici della personalità, connotati da condotte efferate o da atti di violenza sessuale. Non è del tutto esclusa la possibilità che l’internato riacquisti la libertà, ma si tratta di tenui ipotesi che finiscono per risultare del tutto inesistenti: «è possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non

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M. Pelissero, Pericolosità e doppio binario, cit., p. 269; Sull’onda emotiva di un grave fatto di cronaca è stata approvata il 20 giugno 2003 e confermata con il placet del voto popolare l’8 febbraio 2004,

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89 rappresenta più alcun pericolo per la collettività». Tuttavia se alla fine dell’internamento dovesse seguire un nuovo delitto, la responsabilità della ricaduta grava sull’autorità che ha preso l’infausta decisione, un meccanismo di responsabilizzazione che rende maggiormente contra reum qualsiasi dubbio sul giudizio di pericolosità del soggetto.

Il requisito più discusso dell’art. 123, lett. a) è costituito dalla refrattarietà della terapia, che introduce un ulteriore giudizio prognostico alla base dell’internamento a vita. Questa parte pone particolari problemi con l’art. 5 CEDU. Infatti per la giurisprudenza della Corte di Strasburgo la privazione della libertà personale è legittima in relazione al fatto o alla personalità del reo a condizione che sia prevista la possibilità di riacquisire la libertà personale. La Corte accoglie un concetto di personalità in divenire, i cui mutamenti devono essere presi in considerazione in sede di riesame della pericolosità. Il legislatore ha pertanto introdotto un meccanismo di riesame della personalità basato su «nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l’autore possa essere curato in modo da non costituire più pericolo per la collettività».105 Un meccanismo che non implica necessariamente l’interruzione del trattamento ma una sua sostituzione con altre particolari modalità esecutive.

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M. Pelissero, Pericolosità e doppio binario, cit., p. 273; La decisione viene presa dall’autorità preposta all’esecuzione della misura sulla base del rapporto di una commissione federale, che dovrebbe garantire uniformità nel giudizio.

90 Nonostante il legislatore si sia impegnato a smussare alcune rigidità della norma che rendevano impossibile la cessazione della misura, non c’è dubbio che il modello svizzero rappresenti l’emblema di un revival dell’idea antropologica di pericolosità, che lascia alla scienza l’ultima speranza di incidere sulla personalità dell’internato destinato sino ad allora a perseverare nel delitto.

Nel documento La crisi delle misure di sicurezza (pagine 86-90)