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Sanzione unica e sanzione vicariale

Nel documento La crisi delle misure di sicurezza (pagine 56-61)

Il fatto che pene e misure di sicurezza operino come “vasi comunicanti” dimostra un chiaro deficit del sistema. Partendo dal presupposto che le funzioni svolte in precedenza dalle misure di sicurezza sono oggi svolte dalla pena, non sembra esservi più spazio sul piano applicativo per queste sanzioni se non nei confronti dei non

57 Per un approfondimento in merito alle pronunce della Corte Costituzionale si

57 imputabili, verso cui il sistema non possiede nessun altro strumento di difesa.

Le obiezioni in cui incorre il sistema a doppio binario nei confronti dei soggetti imputabili indicano come ancora valida la denunciata “truffa delle etichette” espressa da Kohlraush nel 1924. Una misura in funzione di completamento della pena contrasta con il principio di colpevolezza, in quanto, la compressione dei diritti individuali va aldilà dei limiti segnati dal principio di colpevolezza e stride con la funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost.

Già dopo poco tempo dall’entrata in vigore del codice Rocco la dottrina cercò di proporre dei correttivi all’applicazione congiunta di pene e misure di sicurezza. Antolisei58 ebbe il merito di aver messo in luce quelle che sostanzialmente erano le analogie tra le due misure e che conducevano ad una duplicazione delle sanzioni. Venne così proposta una sanzione unica, con un minimo di durata proporzionato agli scopi retributivi della pena e con un massimo indeterminato in ragione della pericolosità del destinatario.59 Lo scopo era quello di riunire in una pena unitaria sia le esigenze retributive che quelle di

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Manna, Imputabilità e nuovi modelli di sanzione, cit., p. 82; Tale prospettiva trovò tra i più accentuati oppositori Bettiol.;

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G. Ponti- I. Merzagora Betsos, Compendio di criminologia, cit., p. 455; Se la pena non è più commisurata al reato commesso in passato, bensì alla futura risocializzazione, ne consegue che non può essere predefinita dal codice o al momento della condanna, ma dovrà durare tanto quanto è necessario per conseguire la rieducazione sociale. Quando questa sarà ottenuta, la pena verrà a cessare, oppure, all’opposto la pena- trattamento (pena utile) si prolungherà fino a quando l’obiettivo sarà non sarà raggiunto.

58 neutralizzazione e rieducazione. La proposta ebbe molti sostenitori e altrettanti oppositori 60, ma si rivelò fallace. La sanzione ipotizzata manteneva inalterato quello che si era rivelato il punctum dolens delle misure di sicurezza , ossia il contrasto con il principio di stretta legalità a causa dell’indeterminatezza del termine finale, inconcepibile data l’importanza del bene tutelato.

La “pena unica” non convinse allora e non convince adesso, perché se il punto di partenza deve essere l’abbandono della sola prospettiva retribuzionistica della pena, in ossequio all’art 27 Cost. verso la risocializzazione e la specialprevenzione, il punto d’arrivo non può essere l’unificazione delle due in un’unica sanzione che mantenga, per giunta, i difetti tipici delle misure di sicurezza. La soluzione opportuna sembrerebbe quella di ritagliare a quest’ultime uno spazio autonomo, in modo da evitare “doppioni” inutili e vessatori. 61

Escludendo la possibilità di costruire un sistema sanzionatorio basato solo sulle misure di sicurezza, che costituirebbe non solo un sicuro arretramento sul piano delle garanzie individuali e risulterebbe inefficace dal punto di vista del controllo, la dottrina più recente

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Manna , Imputabilità e nuovi modelli di sanzione, cit.,p. 82. Il principale sostenitore di questa prospettiva fu l’Antolisei , Pene e misure di sicurezza, in

Riv.it.dir.pen., 1933, 129 ss. ; Tale proposta trovò anche altrettanti oppositori, in

particolare Bettiol.

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M. Pelissero, Pericolosità e doppio binario, cit., p. 352; La sanzione unica, se semplifica la disciplina del doppio binario, lascia intatto il profilo delle garanzie individuali, in quanto la sanzione ha comunque una durata non predeterminata, ma rapportata alla pericolosità sociale. La logica repressiva che aveva portato ad accogliere il doppio binario nel codice Rocco, permane anche nella proposta di unificazione delle sanzioni e non si concilia con l’art. 25 Cost.

59 sostiene che l’unico modo per assicurare una sopravvivenza alle misure di sicurezza sia quella di trasformarle in misure “alternative” alla pena e solo la categoria dei soggetti non imputabili. Una tesi già proposta in passato da Von Liszt 62.

Una diversa soluzione prospettata in Germania si basa sul superamento, sul piano esecutivo, della distinzione di scopi tra pene e misure di sicurezza.

La sanzione si unifica secondo un rapporto di vicarietà, con il quale si anticipa l’esecuzione della misura di sicurezza e dalla cui durata si scomputa successivamente quello della pena.

Si tratta di una soluzione che tenta una composizione tra il mantenimento del doppio binario con le garanzie individuali, evitando gli effetti di una doppia punizione, ed ha il merito di conciliare le opposte impostazioni della scuola classica e dell’indirizzo criminologico sulla pena di scopo.

Il sistema vicariale ottiene grandi vantaggi quando è flessibile come nell’esempio dell’ordinamento spagnolo, nel quale si esegue prima la misura di sicurezza e da questa poi si scomputa integralmente la pena, mentre è più ridimensionato nel sistema tedesco, dove la vicarietà viene in un certo senso rimessa alla discrezionalità del

62 V. Liszt, Der Zweckgedanke in Strafrecht, 1882, tr. It., La teoria dello scopo del

60 giudice. Il rapporto tra pene e misure di sicurezza potrebbe essere integrale o essere addirittura escluso.

Il sistema porta ad una totale assimilazione delle due sanzioni, non solo in fase esecutiva ma anche negli scopi perseguiti, in una prospettiva che è sicuramente razionalizzata ma che può condurre ad effetti negativi sul processo rieducativo del soggetto, nel caso in cui dopo l’esecuzione della misura debba essere eseguita la pena.63 Il sistema vicariale, nonostante tutte le critiche rappresenta certamente l’unica soluzione di compatibilità con i diritti umani, qualora si voglia mantenere in vita il doppio binario. D'altronde la sua abolizione non determina necessariamente una riduzione dell’efficacia del sistema sanzionatorio, considerando che l’applicazione delle misure di sicurezza si è rivelata nella prassi recessiva. La prima considerazione da fare riguarda il tipo di società in cui si va ad operare e nel quale anche il concetto di pericolosità ed il tipo di criminalità sono mutate. Lo scopo principale che si ricerca tramite il potenziamento delle misure di sicurezza è il controllo della recidiva. Sarà quindi possibile l’abbandono del doppio binario laddove si provasse che queste medesime esigenze siano raggiungibili con l’utilizzo della sola pena.

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M. Pelissero, Pericolosità e doppio binario, cit. p. 354; Secondo l’Autore il sistema vicariale si espone agli stessi dubbi della pena unica ipotizzata dall’Antolisei, non rappresentando “un argine sufficiente alla politica penale della prevenzione”.

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Nel documento La crisi delle misure di sicurezza (pagine 56-61)