• Non ci sono risultati.

La “scoperta” del doppio binario in Francia

Nel documento La crisi delle misure di sicurezza (pagine 90-94)

6. La “rinascita” delle misure di sicurezza: la prospettiva comparata.

6.3 La “scoperta” del doppio binario in Francia

Il fascino della riscoperta del doppio binario non ha lasciato indenne la Francia, un Paese in cui storicamente “la dicotomia tra pene e misure di sicurezza non trovava un preciso riscontro normativo”106 essendo estranea al doppio binario.

A partire dagli anni Novanta il legislatore francese ha introdotto con una serie di importanti riforme, alcune misure privative e limitative della libertà personale che, a prescindere dalle qualificazioni formali, rappresentano delle vere e proprie misure di sicurezza e segnano un significativo mutamento della politica criminale: accanto ad un diritto penale della repressione ha iniziato a farsi spazio un diritto penale della pericolosità criminale.

Il recente movimento legislativo che ha portato all’introduzione in Francia del doppio binario è stato graduale. Inizialmente il legislatore

106

91 ha introdotto delle misure di sicurezza detentive, arrivando poi con la L. 174/2008 ad una misura custodiale, sul modello della Sicherungsverwahrung tedesca. Queste sanzioni non sono state inizialmente definite come misure di sicurezza, in un primo momento il legislatore ha esitato preferendo mantenere la tradizionale dizione di “peines complémentaires” e giungendo infine alla denominazione formale di mesures de sûrete.

L’iter che ha condotto alla consacrazione normativa delle misure di sicurezza parte nel 1998 con la L. n. 468, che ha introdotto l’istituto della suivi socio-judiciaire, una discussa misura di sicurezza a carattere custodiale, fino ad allora estranea alla cultura penale e giuridica Transalpina. Lo scopo della misura è di prevenire la recidiva e i destinatari principiali sono ancora una volta i sexual offender.107

La norma prevede delle misures d’assistance per favorire il reinserimento sociale del condannato e nel 2007 l’istituto è stato arricchito con l’ingiunzione di cura nei confronti dei soggetti imputabili che presentano disturbi di personalità o dipendenze da sostanze alcoliche o stupefacenti. Si tratta di una particolare misura che presenta sia caratteristiche custodiali che trattamentali.

Nel 2004 trova spazio una nuova riforma caratterizzata da una più marcata finalità preventiva, diretta sempre contro gli autori di reati

107

M. Pelissero, Pericolosità e doppio binario, cit., p. 278; La misura contempla anche la possibilità della sottoposizione a sorveglianza elettronica mobile, prevede una serie di obblighi la cui trasgressione è sanzionata penalmente.

92 violenti e a sfondo sessuale. Si tratta di una misura di sicurezza che ha anche natura di misura cautelare108. Questa ha previsto un registro giudiziario nazionale automatizzato che consente di imporre agli iscritti una serie di prescrizioni, la cui violazione è sanzionata con la reclusione.

L’epilogo preventivo arriva nel 2008. In soli nove anni il legislatore francese ha creato un potente arsenale di sanzioni penali, rivolte ai criminali più temuti e “controllati” anche negli altri ordinamenti. Autori nei cui confronti, la pena da sola si è rivelata fallimentare e insufficiente nel raggiungimento degli scopi di prevenzione speciale positiva e negativa.

Il definitivo passo verso la difesa sociale preventiva è stato sollecitato da tre fattori: criminologici, giuridici e politici, uno consequenziale all’altro. Il primo ha riguardato la commissione di alcuni gravi reati da parte di soggetti imputabili che non, in particolare a danno dei minori. Il secondo, connesso al primo, è costituito dalla percezione dell’insufficienza degli strumenti di controllo, che fino ad allora si erano limitati all’interno del controllo in libertà109; infine, il terzo è dato dall’insistenza delle proposte sull’introduzione di misure di sicurezza più rigide nei confronti degli autori pericolosi. Ma forse

108

L’iscrizione sul registro non comporta di per sé una sentenza di condanna definitiva.

109 M. Pelissero, Il controllo dell’autore pericoloso nella prospettiva comparata, cit.

93 ancora più importante è l’allontanamento da quei principi, che storicamente hanno caratterizzato gli indirizzi di politica criminale d’Oltralpe, tra tutti il principio di legalità ed il principio di colpevolezza come fondamento della responsabilità penale dell’individuo.

La legge introduce due nuove misure applicabili ai soggetti imputabili, che presentano un elevato grado di pericolosità sociale, introducendo, accanto ad un’altra misura di sicurezza non detentiva, una a carattere custodiale: la rétention de sûreté., che comporta la reclusione perpetua del destinatario dopo che questi abbia già scontato una pena detentiva. Dall’altro, la norma ha riformato la disciplina sull’irresponsabilità penale per il disturbo di mente, e, infine, introduce una nuova misura non privativa della libertà personale, la surveillance de sûreté, che è stata definita come una «demimesure» che può sostituire o affiancare la misura custodiale in un sistema flessibile, che consenta qualora il sorvegliato mostri nuovi sintomi di pericolosità, di riprendere l’esecuzione della misura custodiale.110

L’internamento in custodia presuppone l’accertamento della «particolare pericolosità caratterizzata da una probabilità molto elevata di recidiva, in quanto il soggetto soffre di un grave disturbo della personalità». Tale accertamento deve essere effettuato al

110 M. Pelissero, Il controllo dell’autore imputabile e pericoloso nella prospettiva

94 termine dell’esecuzione della pena, ma la previsione del possibile riesame deve essere stato precedentemente previsto dalla Corte d’assise. In tal modo il legislatore ha agganciato la valutazione del giudice dell’esecuzione a quello del giudice di merito e, a differenza del sistema tedesco, qui la pericolosità non è fondata su elementi emersi durante la fase esecutiva, bensì trova fondamento nel reato- presupposto. In questo modo è stato possibile ancorare le fattispecie al principio di proporzionalità, richiedendo un pericolo di recidiva specifica riferita agli stessi reati che fungono da presupposto d’applicazione della custodia di sicurezza e al principio di sussidiarietà. La misura viene infatti applicata solo in casi eccezionali, quando gli altri strumenti di controllo non appaiono sufficienti.

Nel documento La crisi delle misure di sicurezza (pagine 90-94)