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Il quadro dopo la caduta delle presunzioni di pericolosità

Nel documento La crisi delle misure di sicurezza (pagine 48-53)

Se la politica criminale che aveva visto nascere le misure di sicurezza era improntata alla difesa sociale e alla neutralizzazione dell’autore pericoloso, dagli anni Ottanta del secolo scorso nasce una nuova direttrice che tende a dare concreta attuazione alla “rieducazione” del condannato. Una politica penale incentrata sul trattamento, sulla differenziazione dei percorsi penitenziari e sulle misure alternative alla carcerazione.

Questa flessibilizzazione della risposta sanzionatoria, se, da un lato, ha aperto il sistema alla rieducazione, dall’altro, ha costituito le basi per quella sorta di “delega in bianco alla magistratura”52 che ha costituito un punto di svolta ma anche l’inizio della crisi del sistema sanzionatorio penale. La pena fissata dal giudice ed eseguita concretamente si è allontanata sempre più dalla previsione astratta fissata dal legislatore.

Con la legge Gozzini il legislatore si è limitato a sostituire la pericolosità presunta con quella ritenuta dal giudice senza armonizzare il resto della disciplina. Il doppio binario aveva adempiuto il suo compito fino alla sopravvivenza del pilastro su cui si

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49 sorreggeva, ma, venute meno le presunzioni, l’intero impianto ha cominciato a scricchiolare.

La mancanza di una disciplina organica si è ripercossa sulle decisioni giudiziali. Da una parte, il giudice non si trova più ad avere il solido aggancio alle tipizzazioni legali, dall’altro, vi è il deficit di scientificità dei dati eccessivamente generici forniti dall’art. 133 c.p.53. Non di meno, il divieto di perizia criminologica nella fase di cognizione circoscrive la base conoscitiva per poter esprimere una prognosi criminale. Nell’effettuare questo giudizio, il magistrato deve tener conto degli stessi indici che presiedono alla commisurazione della pena. Ma un giudizio di pericolosità che miri ad essere attendibile, per non violare i precetti costituzionali, non può prescindere dall’esistenza di un nesso tra il reato e la possibile futura condotta criminosa del reo.

Complice della cattiva tenuta del sistema è anche l’assenza, nella definizione codicistica di pericolosità, di indici di correlazione tra il fatto di reato perpetrato dal reo e il reato oggetto della prognosi di recidiva.

Una selezione delle tipologie di reato viene effettuata di volta in volta per le singole misure di sicurezza, ma non può essere considerata

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G. Marinucci- E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Giuffrè, Milano 2006, p.74; In ragione dell’ascientificità del giudizio di pericolosità denunciata dalle scienze criminologiche, avanza dubbi sulla compatibilità della disciplina vigente in materia di pericolosità con l’art. 25, comma 3, Cost., sotto il profilo del principio di determinatezza.

50 idonea per esprimere una valutazione sulla possibilità che l’autore del reato torni a delinquere, anche perché non viene effettuata durante l’accertamento della pericolosità ma solo in un secondo momento, nello scegliere la misura da irrogare.

La scelta più saggia sarebbe stata quella di valorizzare il tipo di misura in base all’illecito commesso. Infatti, il riferimento all’astratta gravità del reato fa sì che le fattispecie di sicurezza assumano più le vesti di una risposta sanzionatoria proporzionata all’allarme sociale destato dal crimine, piuttosto che un’opera di trattamento.

Sulla prospettiva di valorizzazione del reato commesso si sono mosse alcune proposte legislative. I vari progetti di riforma al codice penale, succedutesi negli anni novanta, dalle commissioni Pagliaro, Grosso, Nordio, Pisapia, presentavano presupposti comuni. Innanzitutto quello di restringere il campo operativo delle misure di profilassi, considerate (soprattutto nella prassi) un “ramo secco” dell’ordinamento. Dal punto di vista applicativo, vi sono state proposte per sostituire il generico richiamo all’art. 133 c.p. con l’individuazione più puntuale di elementi sintomatici della pericolosità, e designavano come unico destinatario delle misure di sicurezza e riabilitazione l’autore non imputabile, con garanzie maggiori rispetto a quelle attuali, mentre nei confronti dei semi-

51 imputabili si ipotizzava la strada di percorsi penitenziari ad hoc in modo da conciliare esigenze di cura e sicurezza.

Il progetto Pagliaro limita la dichiarazione di pericolosità sociale ai soggetti totalmente non imputabili, autori di più reati o di un unico reato di particolare gravità, sempre che questi fossero «manifestazione della causa di non imputabilità »; Anche il progetto Grosso limita le misure di sicurezza e di riabilitazione ai soggetti prosciolti per non imputabilità, richiedendo come presupposto per l’applicazione la commissione di un delitto doloso o colposo contro la persona o contro il patrimonio, per il quale è prevista la pena della reclusione.

Anche in dottrina si abbraccia l’idea che in uno Stato laico la sanzione penale debba avere fini di esclusivi di prevenzione generale e speciale. Scompare definitivamente l’idea che le misure di sicurezza non presentino carattere afflittivo, una mera mistificazione che trova ampia dimostrazione nella prassi applicativa. Per i soggetti imputabili, la misura detentiva della colonia agricola o della casa lavoro viene eseguita presso strutture penitenziarie per cui non vi è concretamente nessuna differenza rispetto all’esecuzione della pena. Per gli autori non imputabili invece la casa di cura e l’ospedale psichiatrico giudiziario versano in condizioni tali da non garantire le più elementari garanzie a salvaguardia della dignità personale degli

52 internati, ambienti alienanti dove rispetto alla cura e alla riabilitazione si privilegia la neutralizzazione mediante trattamenti farmacologici.54

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M. Pelissero, Il doppio binario nel sistema italiano, www.law.unc.edu; Come emerso dall’indagine condotta dalla Commissione presieduta dal Senatore Marino sugli o.p.g.

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Capitolo II

Misure di sicurezza come completamento della pena: tra crisi e riscoperta.

Nel documento La crisi delle misure di sicurezza (pagine 48-53)