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La normativa internazionale e ruolo dell’ONU

Capitolo IV: Aspetti giuridici e normativa di riferimento

4.1 La normativa internazionale e ruolo dell’ONU

Come si è già avuto modo di constatare la violenza di genere è un problema a livello mondiale. Ogni Paese, ciascuno con la propria cultura e stile di vita, affronta questo fenomeno in maniera diversa e cambia anche il modo di viverlo da parte delle donne. Negli ultimi anni con i vari flussi migratori che si verificano a livello nazionale e internazionale, abbiamo assistito a un “mescolarsi di culture”, spesso in conflitto tra loro, che ci hanno fatto sentire la necessità di guardare il panorama mondiale con occhi diversi, ossia più attenti alle differenze culturali, al fine di rispettarle ma anche di conciliarle per favorire un’integrazione che spesso fatica a realizzarsi. Anche il modo di essere donna e vivere la propria femminilità è differente in base alla propria cultura e religione, per questo spesso si creano delle incomprensioni etiche-culturali tra donne migranti e donne autoctone di diversi paesi nei quali, anche il livello di parità tra i sessi è differente.

La violenza di genere, ricordiamo, si fonda sulla discriminazione nei confronti della donna a livello politico, culturale, economico e sociale; è per questo motivo che qualsiasi considerazione sul fenomeno in esame deve essere sempre preceduta da attenta riflessione riguardanti in generale il tema dei diritti umani fondamentali. A livello internazionale, il primo documento volto a combattere questa discriminazione è stata “La convezione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna”,Cedaw, approvata il 18 dicembre 1979 dall’ONU, ed entrata in vigore nell’ordinamento internazionale nel 1981, per la prima volta viene definito il concetto di discriminazione di genere nell’assunto che lo sviluppo ed il benessere delle moderne società democratiche possano compiersi solo con la partecipazione piena delle donne, in parità con l’uomo, in tutti i settori dell’agire umano.

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Questo documento costituisce la principale garanzia che il diritto internazionale offre al rispetto dei diritti delle donne. L’art 1 del trattato recita: “Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna”.

Questa convenzione impegna gli stati firmatari ad astenersi da azioni discriminatorie in base al sesso e ad adottare provvedimenti per raggiungere l’uguaglianza in tutti i settori, inoltre viene istituito un Comitato che ne sorveglia l’applicazione negli Stati firmatari, i quali si impegnano a fornire regolarmente un rapporto sui provvedimenti adottati. La convenzione è stata ratificata dall’Italia il 10/7/1985, mentre il protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 sulla Convenzione che garantisce alle donne la possibilità di presentare un ricorso individuale presso il Comitato, è stato ratificato il 22 settembre del 2000.

Il tema della violenza di genere, nonostante sia un problema sempre esistito, riceve attenzione da parte degli organismi internazionali soltanto a partire dalla metà degli anni ottanta e a dare i suoi frutti concretamente negli anni novanta. Il 20 dicembre del 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò all’unanimità la “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne”19, nella quale si afferma che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; l’art. 1 definisce “violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata20”.

19 Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla Eliminazione della Violenza contro le Donne, Risoluzione

dell’Assemblea Generale, dicembre 1993.

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Questa Dichiarazione ha costituito un input per altre organizzazioni internazionali che si sono occupate del tema successivamente.

Nel 1995 in occasione della quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino, viene emanato un programma di azione per attribuire più potere alle donne, inoltre nella conferenza si introduce un concetto molto importante: “la valorizzazione delle differenze”. Si arriva alla consapevolezza che per raggiungere l’uguaglianza di diritti e di condizione è necessario riconoscere e valorizzare la differenza del genere maschile e femminile, quindi dare rilievo all’esperienza, alla cultura e ai valori di cui le donne sono portatrici poiché costituiscono una ricchezza per tutta l’umanità. Il programma di azione rappresenta il principale testo giuridicamente vincolante sui diritti delle donne.

Come si è detto nelle pagine precedenti la violenza di genere è considerata a livello internazionale oggi anche un problema di sanità pubblica che compromette gravemente la salute della donna, ed è per questo, che deve essere prevenuta e monitorata. A conferma di ciò la risoluzione dell’Assemblea mondiale della Sanità- “Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica”- del 1996 dichiara che la violenza è un problema primario di sanità pubblica a livello mondiale, raccomanda agli Stati membri di valutare il problema della violenza nel proprio territorio e di trasmettere all’OMS le loro informazioni su questo problema e sul loro approccio ad esso, invita il Direttore Generale ad attivare interventi di pubblica sanità indirizzati al problema della violenza che descriveranno i diversi tipi di violenza, la loro dimensione, le cause e conseguenze di questa utilizzando anche una “prospettiva di genere” nell’analisi21.

La risoluzione dell’Assemblea mondiale della Sanità inoltre individua un altro punto fondamentale: la valutazione dell’efficacia delle misure e dei programmi di prevenzione del fenomeno, con particolare attenzione alle iniziative territoriali di base. Tale risoluzione promuove, inoltre, azioni per combattere questo problema a livello internazionale e locale, prevede misure per fare progressi nel riconoscimento, nella presentazione dei media e nella gestione delle conseguenze della violenza; promuove la partecipazione intersettoriale nella prevenzione, incoraggia la ricerca su

21 Quaderni di Sanità Pubblica, (2002),Violenza e Salute nel mondo: rapporto dell’OMS, CIS editore,

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questo fenomeno considerandola un priorità per la sanità pubblica, invita a preparare e divulgare raccomandazioni sui programmi di prevenzione delle condotte violente in nazioni, Stati e comunità in tutto il mondo.

Anche per quanto riguarda la giustizia penale vengono presi provvedimenti a livello mondiale per garantire alle donne un trattamento equo da parte del sistema giudiziario penale e politiche volte a contrastare la violenza di genere. L’Assemblea generale dell’ONU nel 1998 ha emanato la risoluzione:” Prevenzione del crimine e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne “e allegate “Le strategie modello e le misure pratiche sulla eliminazione della violenza contro le donne“. Questa risoluzione raccomanda agli Stati membri di rivedere e rivalutare le proprie leggi, le proprie politiche riguardanti la violenza di genere e le proprie misure pratiche riguardo le questioni penali, per stabilire se -conformemente al proprio sistema legale abbiano un impatto negativo sulle donne ed eventualmente modificarli in modo da assicurare alle donne un trattamento equo da parte del sistema giudiziario penale. L’Assemblea generale raccomanda inoltre agli Stati Membri di promuovere la sicurezza delle donne in casa e nella società in genere, di attuare strategie di prevenzione del crimine che riflettano le reali condizioni di vita delle donne, di cercare di soddisfare le esigenze in diverse aree come lo sviluppo sociale, i programmi di educazione alla prevenzione e di progettazione ambientale.

Il 31 luglio 2001 viene firmato da 72 Paesi, la Sintesi del Protocollo facoltativo relativo alla “Convezione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” (1999 ONU). Esso riafferma la determinazione degli Stati interessati che adottano il Protocollo di assicurare il pieno ed uguale godimento da parte delle donne di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e di intraprendere azioni efficaci per prevenire la violazione di tali diritti e libertà.

Più di recente il Consiglio d’Europa nella raccomandazione del 2002 del Consiglio dei Ministri agli Stati Membri, condanna “qualsiasi azione fondata sull’appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la costrizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata”. L’11 maggio 2011 a Istanbul è stata siglata la “Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione e la lotta alla violenza

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contro le donne” l’assemblea generale dell’ONU ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell’incontro femminista latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi a Bogotà (Colombia) nel 1981. Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio avvenuto il 25 novembre del 1960 delle tre sorelle Mirabal considerate esempio di donne rivoluzionarie per l’impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leonidas Trujillo, il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell’arretratezza e nel caos dal 1930 al 1961.

Tra i primi Paesi firmatari della Convenzione troviamo nazioni con un livello di servizi e politiche di contrasto alla violenza e a tutela delle donne molto avanzato, mentre in altri abbiamo servizi, leggi e iniziative non coordinati tra di loro e poco efficaci a livello politico. La Convenzione ha ricevuto, con quella italiana, 24 firme non seguite da ratifica e 3 ratifiche/adesioni, da parte della Turchia, Albania e Portogallo. Perché entri in vigore occorrerà attendere 10 ratifiche inclusi 8 stati membri. Da questo quadro normativo possiamo vedere come a livello mondiale, seppur tardivamente, siano state prese misure di contrasto alla violenza di genere e quindi il riconoscimento del problema da parte di vari paesi del mondo con culture diverse; tuttavia, tali misure ad oggi possono costituire solo il presupposto non già la soluzione definitiva per l'eliminazione del fenomeno. Il 26 luglio 2017 il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (Cedaw) ha adottato la General Recommendation n. 35. La nuova raccomandazione fornisce un inquadramento più chiaro degli obblighi a carico degli Stati e delle aree in cui intervenire per contrastare la violenza basata sul genere. Viene inoltre ampliata la definizione di violenza contro le donne includendo forme di violenza che riguardano il diritto alla salute riproduttiva della donna e le forme di violenza che si esercitano online e in altri ambienti digitali creati dalle nuove tecnologie.

4.2 La normativa internazionale e il ruolo della Comunità