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La registrazione delle opere del design industriale

MARCHIO INTERNAZIONALE - PAESI ADERENTI AD AGOSTO 2013 Suddivisi, per comodità, in base all’area geografica

3.2.3. La registrazione delle opere del design industriale

La tutela dell’aspetto del prodotto (design) è stata regolata, nell’Unione Europea, dalla direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli, attuata dall’Italia con D.Lgs. 2.2.2001, n. 95 (in G.U. 4.4.2001);

successivamente, la materia è stata regolata a livello nazionale dal Codice della Proprietà Industriale (CPI), alla sez. III ed, a livello comunitario, dai Regolamenti CE 6/2002 e 2245/2002 (di attuazione del precedente), che hanno reso disponibile una protezione unica, sovrannazionale, operante in tutto il territorio della Comunità. Il Regolamento CE 2245/2002 è stato successivamente modificato con Regolamento 879 del 24.7.07 per tenere conto della adesione della CE alla legislazione sui Modelli Internazionali (Accordo dell’Aia).

La normativa protegge i disegni (bidimensionali) o modelli (tridimensionali) applicati all’industria.

La protezione si ottiene per mezzo della registrazione, secondo le procedure previste dai vari stati membri. In generale, essa si sostanzia nel diritto di utilizzazione esclusiva del disegno o modello e, correlativamente, nel diritto di inibirne ai terzi l’utilizzazione.

La durata della tutela è prevista fino ad un massimo di 25 anni, mediante successive proroghe di cinque anni in cinque anni ciascuna.

Con il termine “disegno o modello” si intende l’aspetto (appearance) del prodotto o di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Per “prodotto” si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti di un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. La norma comporta quindi il superamento dell’orientamento giurisprudenziale e dottrinale che nel nostro paese non riteneva brevettabili come modello i componenti di un prodotto complesso, ma solo l’intero prodotto.

Non sono tuttavia registrabili come disegno o modello le caratteristiche di un componente del prodotto complesso che non risultino visibili durante l’utilizzazione normale da parte del consumatore finale.

Nella definizione di “disegno o modello”, così come nell’enunciazione dei requisiti previsti per la sua registrazione, il requisito dello “speciale ornamento”, contemplato dalla normativa italiana previgente, è stato sostituito da quello di

“carattere individuale”, che dovrebbe essere soddisfatto “se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione” (Art. 33 CPI).

Questo ha di fatto portato ad un abbassamento del livello estetico minimo richiesto per la validità del disegno o modello.

In altri termini, per la registrabilità del disegno o modello è sufficiente che il design differisca, sotto il profilo dell’impressione generale, da quello di altri disegni o modelli preesistenti, anche senza manifestare particolari valori estetici od ornamentali.

I requisiti per la registrazione dei disegni o modelli sono, essenzialmente, due: la

“novità” (novelty) e il “carattere individuale” (individual character), sopra nominato.

Il requisito della “novità” è soddisfatto se nessun disegno o modello identico è stato divulgato (pubblicato, esposto o messo in commercio, o altrimenti reso pubblico) prima della data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero dell’eventuale priorità, se rivendicata. Due disegni o modelli sono considerati

“identici” anche quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti.

La normativa in esame prevede una serie di casi, piuttosto importanti, nei quali non si ha divulgazione, tra i quali, ad esempio:

– la ragionevole non conoscibilità degli eventi che hanno potenzialmente reso accessibile al pubblico il disegno o modello, da parte degli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale;

– la “divulgazione” del disegno o modello da parte del suo autore o aventi causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero dell’eventuale priorità, se rivendicata (periodo di

“grazia”).

Il requisito del “carattere individuale” ha rappresentato una sensibile innovazione per il sistema di tutela del design nel nostro paese. Infatti, come si diceva, la nostra

normativa previgente sui disegni e modelli ornamentali utilizzava il diverso concetto di “speciale ornamento”.

Inoltre, la normativa nazionale conseguente l’attuazione di quella comunitaria ha introdotto nel ns. paese il principio del “cumulo” della protezione della registrazione del disegno o modello con quella del diritto d’autore, in precedenza di fatto attuabile solo in casi rarissimi, lasciando agli Stati membri il potere di determinare l’estensione e le condizioni della protezione.

Nel nostro paese, ad esempio, si è previsto che il diritto d’autore tutela anche “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

La norma, mediante il riferimento al carattere creativo e al valore artistico, prevede dunque una soglia diversa e più elevata per la proteggibilità mediante il diritto d’autore, rispetto al requisito del carattere individuale stabilito per la registrabilità dei disegni e modelli.

Questi adeguamenti normativi imposti a livello comunitario, insieme alla tutela estesa molto più a lungo nel tempo per il diritto d’autore (70 anni a partire dalla morte dell’autore) hanno creato in Italia non pochi problemi, in quanto, da una parte, alcune aziende hanno visto di colpo parte della loro produzione lecita diventare illecita ed altre hanno, dal loro punto di vista finalmente, visti riconosciuti i propri diritti di esclusiva. A tali opposte situazioni si è cercato di porre rimedio attraverso una serie di norme transitorie succedutesi nel tempo e tese a ricercare un bilanciamento tra le opposte esigenze, fino ad arrivare all’ultima formulazione dell’art. 239 CPI (come modificato dall’art. 123 del D.L.

n. 131/2010) che, però, ha già suscitato interrogazioni parlamentari ed opposte interpretazioni, nonché sospetti di incostituzionalità.