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Capitolo 3 La tratta ogg

3.3. La tratta come violazione dei diritti uman

Le Nazioni Unite sono il principale organismo che da sempre ha sviluppato programmi, accordi e Convenzioni al fine di garantire la tutela dei diritti umani: già l'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, che è stata adottata a San Francisco nel giugno del 1945, stabilisce che suddetto organismo intende raggiungere gli obiettivi di mantenimento della pace e sicurezza internazionali, promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutte le persone senza effettuare alcuna discriminazione per motivi di razza, sesso, lingua e religione.

L'operato delle Nazioni Unite, quindi, deve sempre essere basato su tre pilastri: lo sviluppo, la pace e la sicurezza e i diritti umani e questo suo impegno è suggellato anche dall'articolo 55 della medesima Carta che stabilisce che le Nazioni Unite si impegnano ad assicurare il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Pugliese, 2013).

La tratta, di conseguenza, viene considerata sia a livello nazionale che internazionale come una profonda violazione di questi diritti tanto difese dalle organizzazioni a livello mondiale e nazionale; anche se lo sfruttamento di soggetti al fine di ottenere profitto ha origine ancor prima della nascita del sistema moderno di tutela dei diritti umani solamente negli ultimi decenni è emersa la problematica relativa ad una loro violazione che rappresenta una delle preoccupazioni maggiori dell'intera comunità internazionale (Musacchio, 2013).

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Impegnandosi costantemente a realizzare un impianto normativo atto a contrastare tale fenomeno, le organizzazioni internazionali si sono da sempre impegnate a tutelare questi diritti della vittima realizzando normative, programmi e politiche di riferimento: la tratta, quindi, oltre a rappresentare una problematica che si alimenta del fenomeno dell'emigrazione e del crimine organizzato transnazionale, si qualifica come una questione correlata alla tutela dei diritti umani.

Per evitare il sorgere di tali violazioni, il diritto internazionale ha proibito severamente il compimento di alcune pratiche associate alla tratta come ad esempio la servitù per debito, il lavoro forzato, lo sfruttamento del lavoro minorile, lo sfruttamento sessuale dei minori, i matrimoni forzati e precoci, lo sfruttamento della prostituzione; anche il divieto di tortura, che si qualifica come una regola di diritto consuetudinario internazionale, viene considerato in relazione al fenomeno della tratta e ricompreso nel parterre di violazioni (Rosi, 2011).

Concepire la tratta come una ferrea violazione dei diritti umani spinge gli Stati a mobilitarsi per contrastare il fenomeno e per dare un’adeguata protezione alle vittime i cui diritti devono essere sempre tutelati: proprio nei confronti di questa tutela devono concentrarsi gli sforzi e le azioni di protezione, assistenza e contrasto di tale reato da parte degli Stati interessati e delle organizzazioni internazionali. La protezione dei diritti umani, soprattutto in relazione al fenomeno della tratta, deve figurare nell'agenda internazionale, comunitaria e nazionale, divenendo una priorità, cosa che non deve determinare la perdita di importanza di altri obiettivi che ugualmente devono essere sempre considerati e garantiti (Tinebra, 2014).

Il reato della tratta può violare non uno ma numerosi diritti umani e non sorprende che sono ugualmente numerosi gli organi che si

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occupano di garantire tale tutela: in effetti, la tratta degli esseri umani rappresenta una competenza del Comitato dei diritti del fanciullo, del Comitato sull'eliminazione della discriminazione contro le donne. Al fine di avere un quadro quanto più chiaro possibile è necessario enucleare quali sono i principali diritti umani che possono essere violati da parte dei criminali che si occupano della tratta di persone:

• il diritto a non esser discriminati a causa di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita, altro status;

• il diritto alla vita;

• il diritto a libertà e sicurezza;

• il diritto di accesso alla giustizia, uguaglianza davanti a essa e a un equo processo;

• il diritto a non esser sottoposti a schiavitù, servitù, lavoro forzato o servitù per debito;

• il diritto alla libertà dalla schiavitù nei conflitti armati; • il diritto a non esser sottoposti a tortura e/o trattamenti

crudeli, inumani o degradanti;

• il diritto a esser libero dalla violenza di genere; • il diritto di associazione;

• il diritto alla libertà di movimento;

• il diritto a godere dei più alti standard accessibili di salute fisica e mentale;

• il diritto a eque e favorevoli condizioni lavorative; • il diritto a un adeguato standard di vita;

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• il diritto a non essere venduti, commerciati o promessi in matrimonio (Scicchitano, 2010).

All'interno della normativa di diritto cogente si ritrova anche il divieto di schiavitù, di discriminazione razziale e di tortura: ciò significa che gli stati non possono in alcun modo derogare a tale disposizioni indipendentemente dall'avere o meno ratificato le Convenzioni che li sanciscono; in questo caso si ha a che fare con obblighi in capo agli Stati che possono essere considerati come l'altra faccia della medaglia che da un lato ricomprende anche i diritti umani.

In effetti, gli stati devono rispettare quanto stabilito dal diritto cogente e consuetudinario nonché quanto stabilito dai trattati che hanno ratificato: nel caso degli obblighi relativi alla tratta, gli Stati devono rispettare quanto stabilito dagli accordi che legiferano in materia di diritti umani, schiavitù, lavoro forzato e minorile, diritti delle donne, dei fanciulli e dei migranti (Virgilio, 2010).

Al fine di garantire la tutela dei diritti umani ad una vittima di tratta è necessario procedere ad una corretta identificazione del suo status di persona lesa da questo crimine: a partire da questo step potranno essere forniti a questo soggetto protezione, sostegno e assistenza. Identificare la vittima è molto importante poiché permette di capire se essa è solo vittima di tratta o di altre gravi forme di sfruttamento oppure di altri reati che ledono i diritti fondamentali di una persona: in questi casi il rischio che spesso si emerge è quello di criminalizzare la persona per qualche reato commesso poiché obbligata a causa della sua condizione di sottomissione.

Allo stesso tempo vi è anche il rischio che la vittima di tratta venga scambiata per semplice immigrato irregolare e questo rischio si alza

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notevolmente quando si compie l’attraversamento illegale di confini di Paesi o nel momento in cui si attraversano Paesi di transito: in questo caso le vittime vengono ugualmente accusate di aver violato la normativa sull'ingresso legale nello Stato in questione per lavorare in maniera illegale o per essere coinvolte nella prostituzione; ma in alcuni casi la criminalizzazione della vittima può rappresentare una vera e propria violazione dei suoi diritti fondamentali e per evitare che ciò succede è molto importante identificarla correttamente (Volpicelli, 2014).

Lo Stato in cui si verifica tale identificazione deve sempre fornire a questa vittima aiuto e protezione in presenza di un'altra eventuale situazione di sfruttamento 31.

Il capitolo successivo analizzerà i riti juju, una pratica molto diffusa soprattutto in Nigeria, dove le giovani donne cadono nella rete dei trafficanti dopo essere state sottoposte a tali riti: alla base dell’opera di persuasione operata dal rito vi è la convinzione, riferita dal sacerdote alle giovani donne, che qualora queste ultime avessero disobbedito ai propri trafficanti una divinità oscura avrebbe fatto del male a loro stesse e alla loro famiglia, provocando addirittura la morte.

3.4. L’impiego dei riti juju per favorire la tratta degli esseri