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Le vittime più vulnerabili: donne, richiedenti asilo e rifugiat

Capitolo 3 La tratta ogg

4.7. Le vittime più vulnerabili: donne, richiedenti asilo e rifugiat

Considerato che la tratta si qualifica come una gravissima violazione dei diritti umani bisogna prendere consapevolezza del fatto che il diritto internazionale riguardante, per l'appunto, i diritti umani non riconosce che certi gruppi di persone, ritenuti più vulnerabili rispetto ad altre, richiedano maggiore protezione e attenzione soprattutto nei casi di persone che vengono discriminati per questione di razza, di sesso, di lingua, di religione e di altre motivazioni (Tonello, 2016). Tra le categorie che necessitano di più protezione rientrano le donne che sono considerate le vittime principali della tratta di persone: ricordare questo importante fattore non vuol dire minimizzare il coinvolgimento degli uomini che vengono ugualmente considerati come vittime, ma pone l'accento sul fatto che le violazioni di diritti

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che riguardano la tratta spesso si basano sul genere e sono una delle principali cause della tratta soprattutto nei confronti di donne e ragazze.

La tratta di persone che coinvolge le donne si qualifica, allo stesso tempo, come una forma di violenza contro di esse e di conseguenza è in grado di violare la normativa che proibisce la disuguaglianza e la discriminazione sulla base del sesso (Degani, 2016).

Secondo quanto stabilito dalla Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne all'articolo 1 la discriminazione contro le donne è identificata in “ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell’uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore.”

Divenire vittima di discriminazioni che coinvolgono il sesso femminile non fa altro che incrementare il rischio di divenire vittima di varie forme di violenza tra cui anche la tratta.

Lo sfruttamento a cui sono sottoposte le donne e le ragazze che sono vittime di tratta spesso è correlato anche ad altre conseguenze come ad esempio lo stupro, il matrimonio forzato, la gravidanza indesiderata o la forzata interruzione della stessa, il rischio di contrarre malattie a trasmissione sessuale come l’HIV e l'AIDS (Mancini, 2018).

Tuttavia, anche se vi sono numerosi strumenti internazionali che salvaguardano le donne dal rischio di essere discriminate in base al loro genere, che impediscono loro di subire violenza, che consentono loro di sposarsi liberamente e non essere sfruttate nella prostituzione

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forzata: la tratta delle persone che si alimenta di questa prospettiva di genere continua ad essere un fenomeno fortemente diffuso anche perché, ricordiamolo, le vittime sono in prevalenza le ragazze e le giovani donne.

Il diritto alla tutela dei diritti umani fondamentali permette al soggetto di ottenere protezioni legati al loro status e tale diritto deve essere garantito anche per rifugiati e richiedenti asilo.

Il diritto internazionale ha identificato coloro che sono alla ricerca di protezione legale poiché costretti a fuggire dai loro paesi di origine a causa di forme di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica.

Le vittime di tratta ai quali è riconosciuto anche lo status di rifugiato sono allo stesso tempo titolari di diritti e protezioni che vengono loro fornite per via dell'esistenza di due condizioni che li caratterizzano: il primo di esse è il diritto di tutti a cercare asilo dalle persecuzioni come è stato stabilito dalla convenzione di Ginevra del 1951.

Le istituzioni ormai sanno che le richieste di asilo non devono essere giudicate in base al modo con cui il soggetto entra illegalmente nel territorio di uno Stato in qualità di vittime di tratta che hanno diritto a richiedere ugualmente protezione internazionale.

Anche il protocollo di Palermo e la Convenzione di Varsavia hanno riconosciuto la possibilità per le vittime di tratta di vedersi riconosciuto lo status di rifugiato (Scarpa, 2018).

Allo stesso tempo è stato alimentato un intenso dibattito in merito al fatto di considerare o meno l'essere vittima di tratta come una motivazione sufficiente per ottenere lo status di rifugiato; ugualmente ha ottenuto rilievo la tesi se la sola paura di diventare vittime di tratta possa costituire una base valida per ottenere l'asilo.

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È emerso, tuttavia, che una persona per essere riconosciuta come rifugiata deve avere timore fondato di persecuzione sulla base di una o più motivazioni che sono indicate dalla convenzione di Ginevra. Inoltre, le forme di sfruttamento correlate alla tratta come il rapimento, l'incarcerazione, lo stupro, la riduzione schiavitù, la prostituzione forzata, il lavoro forzato, i danni fisici oltre a rappresentare delle vere e proprie violazioni dei diritti umani sono considerate delle persecuzioni (Porciani, 2018).

Le persone che sono vittime di tratta possono avere paura di persecuzioni determinate dall'esperienza stessa o, allo stesso tempo, possono avere paura di diventare oggetto di discriminazione o vendette da parte dei trafficanti: da ciò si evince che divenire vittima di tratta rappresenta una persecuzione a tutti gli effetti.

Allo stesso tempo, la richiesta protezione internazionale da parte di una vittima di tratta può sorgere da diverse circostante: ad esempio la vittima può essere stata trasportata al di fuori del suo Paese o essere scappata dai suoi sfruttatori o in un altro Paese in cerca di protezione internazionale, mentre una vittima potenziale può essersi data alla fuga proprio per evitare di divenire un'effettiva vittima di tratta.

Quando si parla di tratta di persone vi sono casi di ragazze destinate alla prostituzione forzata o allo sfruttamento sessuale: questi fattori rappresentano una forma di violenza di genere che possiede anche i caratteri della persecuzione.

In sintesi in presenza di un grave reato la vittima può richiedere la protezione internazionale ma non riceve una risposta affermativa solo se il suo timore di persecuzione sia fondato su una delle ragioni contenute nella definizione della convenzione di Ginevra o qualora il proprio Paese d'origine non sia in grado di fornire una protezione adeguata a tutelarla (Miller, 2012).

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