• Non ci sono risultati.

Le attività connesse e la relativa normativa fiscale

1. Nascita, definizione, interpretazione e aspetti normativi sul concetto di multifunzionalità

1.6 La relazione tra multifunzionalità e diversificazione

1.6.3 Le attività connesse e la relativa normativa fiscale

Il termine multifunzionale è stato introdotto per esprimere lo svolgimento, da parte dell’azienda agricola, di altre attività o funzioni di carattere “secondario” e “terziario” oltre quelle originarie di coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura, tipicamente “primarie”.

78HENKE R, SALVIONI, Dai servizi ambientali alle fonti di reddito in “Multifunzionalità dell’azienda

agricola e sostenibilità ambientale”, ISPRA -Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Roma,

61

Alcune manifestazioni di quella che oggi viene definita multifunzionalità, come la trasformazione artigianale di alcuni prodotti (secondaria), e la vendita diretta dei prodotti (terziaria) sono diffuse da secoli in agricoltura. Altre si sono diffuse più recentemente come ad esempio l’ospitalità turistica e la ristorazione, proprie dell’agriturismo, i servizi didattici e sociali, la produzione di energie da fonti naturali “rinnovabili”.

La legislazione italiana ha progressivamente incentivato e disciplinato lo svolgimento di queste nuove attività nell’ambito dell’impresa/azienda agricola “multifunzionale”, definendo determinati limiti affinché venissero individuate esattamente le condizioni per l’applicazione delle norme stesse. È importante che esse:

a) siano destinate esclusivamente ad imprese che svolgano principalmente l’attività agricola primaria;

a) integrino, sviluppino e non marginalizzino o sostituiscano l’attività agricola; a) siano connesse all’attività agricola, promuovendo così una migliore

valorizzazione economica delle risorse agricole quali prodotti, strutture, ambiente, paesaggio, cultura, operatori, conoscenze;

a) rappresentino, conseguentemente, una nuova fonte di occupazione e reddito per le imprese agricole;

a) contribuiscano alla rivitalizzazione sociale ed economica delle zone rurali assicurando un diffuso presidio umano del territorio;

a) diffondano le conoscenze e le esperienze del mondo agricolo favorendo l’integrazione fra cultura urbana e cultura rurale.

Le attività della multifunzionalità agricola si distinguono dalle similari attività svolte da altri soggetti economici, per la connessione con l’attività propriamente agricola, che deve, rispetto ad esse, rimanere principale.79

Questi principi generali hanno trovato una prima elaborazione nell’articolo 2135 del Codice Civile, il quale nella formulazione originale recitava così:

“E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.

79 RETE RURALE NAZIONALE 2014-2020, Le attività “secondarie” e “terziarie” in agricoltura in

“Agriturismo e Multifunzionalità dell’azienda agricola. Strumenti e tecniche per il management”, Ottobre 2016, p.30

62

Limitatamente alla trasformazione e vendita dei prodotti agricola, la norma introduce la fattispecie delle “attività connesse” ma non precisa esplicitamente le lavorazioni ammesse e fa genericamente riferimento “all’esercizio normale dell’agricoltura”. Le attività connesse sono sempre considerate agricole agli effetti civilistici mentre dal punto di vista fiscale possono essere soggette a norme particolari.

In seguito, con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l’articolo 2135 del Codice Civile è stato modificato, introducendo al 3° comma una più articolata definizione delle attività connesse:

“Si intendono comunque attività connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore

agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge”.

Qui si stabilisce che l’attività di trasformazione e vendita riguarda prodotti prevalentemente propri esplicitando dunque la possibilità di trattare, sia pure in quota minoritaria, anche prodotti non propri. Si afferma inoltre che rientra fra le attività connesse anche la “fornitura di beni o servizi” purché realizzata utilizzando “attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola”. Si precisa inoltre che rientrano fra i servizi “le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità”, ovvero le attività agrituristiche all’epoca disciplinate dalla Legge 730/1985.80

Alla luce di ciò anche la normativa fiscale è stata modificata, facendo rientrare alcune attività connesse nel reddito agrario dei terreni. Nel 2004 è stato emanato un Decreto Ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 Aprile 2004, con un primo elenco delle attività connesse rientranti nel reddito agrario. Tale Decreto è stato applicato per il biennio 2004- 2005 e poiché per il biennio successivo non è stato emanato per tempo un decreto sostitutivo è stato applicato anche per il periodo d’imposta 2006. Nonostante fosse prevista una cadenza biennale, l’ultimo decreto è stato pubblicato il 13 Febbraio del 2015.

80RETE RURALE NAZIONALE 2014-2020, Evoluzione dei principi di connessione e principalità nella

63

Nel più recente decreto sono state inserite fra le attività connesse che rientrano nel reddito agrario anche le attività di manipolazione di prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 1.11, 1.12 e 1.13 (Codici Atecofin). Inoltre vengono incluse anche altre attività, non rientranti nel DM del 19 Marzo 2004, riguardanti la produzione di prosciutti, salami ed insaccati che normalmente rappresentavano un’attività esercitata dagli allevatori (ex 10.13.0), la disidratazione di erba medica che era un’attività praticata normalmente da produttori agricoli di foraggio (ex 10.91.0), la lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0), le attività relative alla piscicoltura, con riguardo, in particolare alla produzione di filetti d pesce (ex 10.20.10).81

In definitiva il nuovo DM introduce quindi nuove tipologie di prodotti, ottenuti dalla lavorazione di prodotti agricoli, che vanno soggetti a reddito agrario e non più a reddito d’impresa. La tassazione catastale, che può essere invocata dalle imprese agricole condotte da persone fisiche, società semplici e società di persone, è limitata alle attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli, viene esclusa cioè la semplice commercializzazione che rimane reddito d’impresa. Il reddito delle attività connesse non rientranti nell’elenco ministeriale verrà determinato applicando il 15% dell’ammontare dei corrispettivi registrati ai fini dell’IVA.82

81Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2015, Gazzetta Ufficiale del Ministero dell’Economia e della Finanza,

www.gazzettaufficiale.it

82SALGHETTI A., FERRI G., MANGHI E, Le attività connesse in “Strategie d’impresa e multifunzionalità in

agricoltura. Business strategies and multifunctionality in agriculture”, Ann. Fac. Medic. Vet. di Parma,

64

Secondo Capitolo: LA POLITICA AGRICOLA

COMUNITARIA E LA MULTIFUZIONALITA’

2. La nascita della PAC e la Politica di sviluppo rurale.