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Le coppie dello stesso sesso: unione e separazione

3 Le coppie dello stesso sesso nella RPC

3.1 Il diritto di famiglia

3.1.1 Il matrimonio e il divorzio

3.1.1.4 Le coppie dello stesso sesso: unione e separazione

Sebbene le coppie dello stesso sesso non vengano riconosciute dalla legge, molti omosessuali hanno scelto delle alternative al matrimonio nel rispetto del loro orientamento sessuale e con il fine di salvaguardare la loro relazione con una persona dello stesso sesso. In questo senso, la Legge sulla proprietà (Zhonghua renmin gongheguo wuquanfa 中 华 人 民 共 和 国 物 权 法 ) può essere funzionalmente equivalente alla legge sul matrimonio, in quanto, nonostante si tratti di una legge differente, riesce nell’intento, proprio della coppia dello stesso sesso, di formalizzare un impegno, sia emotivo che economico, analogo a quello garantito dall’istituto matrimoniale. Infatti, è possibile acquistare dei beni, come una casa, e a seguito di una registrazione presso un centro specializzato per le transazioni di immobili, ottenere un certificato che attesti la comproprietà del bene da parte di entrambe le parti della coppia. Certamente, questa legge non raccoglie l’interesse di tutti, in quanto coloro che non posseggono proprietà di valore non hanno interesse a prendere accordi legali in merito. Ciò comporta che molte persone, come i lavoratori migranti, rimangano in un clima di instabilità economica e relazionale. Costituire una “famiglia” firmando dei contratti non solo richiede il possedimento di proprietà, ma anche la necessità di rivolgersi a professionisti. In conclusione, a differenza del matrimonio, il quale offre un pacchetto di diritti, obblighi e meccanismi certi per la risoluzione di dispute, le coppie dello stesso sesso che diventano comproprietari devono basarsi sulla mera “fiducia” tra partner data l’assenza di un sistema normativo idoneo a regolare la questione in modo appropriato qualora sorgano dei problemi.180

Infatti, non è raro che i tribunali cinesi si trovino in difficoltà quando devono affrontare le dispute che nascono tra partner dello stesso sesso, poiché risulta complesso a livello legale inquadrare tali unioni. Sono da considerarsi relazioni analoghe a quelle commerciali o a quelle matrimoniali?

Gao, una donna che aveva convissuto per sei anni con la compagna, Han, nel 2006 aveva acquistato un appartamento pagandone la caparra e le rate, sebbene questo fosse co-intestato ad entrambe. A seguito della fine della relazione tra le due, Gao si era rivolta al tribunale per richiedere all’ex partner un rimborso pari

alla metà di quanto pagato. Il tribunale aveva sentenziato che in base agli accordi tra le parti, Gao aveva manifestato la tacita volontà di incaricarsi personalmente dei costi e, quindi, la richiesta da essa avanzata contravveniva il principio di buona fede. La Corte d’Appello, interpellata in seguito, aveva espresso un parere contrastante con il tribunale di primo grado. Nella pronuncia quest’ultima fa una netta distinzione tra i partner commerciali e i coniugi: poiché la relazione tra le parti non era regolata dall’istituto matrimoniale, la Corte aveva ritenuto opportuno analizzare il caso dal punto di vista della legge sulla proprietà e della legge sui contratti senza considerare il legame sentimentale. In questo caso si rinviene un atteggiamento discriminatorio da parte della Corte d’Appello nei confronti delle coppie dello stesso sesso. Infatti, se la coppia fosse stata sposata sarebbe stato sufficiente un certificato di matrimonio per dichiarare Han comproprietaria e sollevarla dal pagamento dei costi dell’appartamento. E’ chiaro dunque che il periodo di convivenza e altre questioni relative al rapporto della coppia non sono rilevanti in taluni casi, poiché non esiste un confine che distingua le proprietà prematrimoniali e post-patrimoniali per le coppie dello stesso sesso, in quanto la relazione rimarrà legalmente relegata a una condizione “prematrimoniale”.181

In un caso simile la difesa non era riuscita a provare che il pagamento della caparra fosse una donazione del partner. Il tribunale, quindi, aveva ravvisato che nonostante il nome del destinatario del lascito fosse stato aggiunto al registro delle proprietà, la donazione non poteva essere dimostrata. In questo caso il certificato di matrimonio ha una funzione analoga al contratto di donazione, con la sola differenza che le coppie dello stesso sesso non hanno un documento che testimoni la loro volontà di condividere i beni. Qualora ci fosse una separazione, ciò potrebbe compromettere la situazione della parte economicamente più debole, in quanto questa dovrà rimborsare i costi inizialmente affrontati dal precedente partner. Al contrario, la legge sul matrimonio prevede anche per quelle coppie che hanno optato per la separazione dei beni l’equa distribuzione delle proprietà a seguito del divorzio. Da un lato, la mancanza di vincoli legali rende i partner della coppia dello stesso sesso liberi di uscire dalla relazione, ma dall’altro li esclude dall’impegno legale che le parti si assumono col contratto di

matrimonio.182 Si noti che nei casi ivi presentati, probabilmente a causa della

difficoltà di sfidare la legge vigente, non è stata riportata all’attenzione la problematica della divisione arbitraria tra il matrimonio eterosessuale e le unioni tra persone dello stesso sesso.

In sostanza, la tendenza dei tribunali a fare riferimento alle norme ed ai principi della legge sui contratti nelle controversie tra persone dello stesso sesso, ha portato alla luce un falso dualismo tra famiglia e contratti e ciò ha causato una seria difficoltà nell’identificare tali casi all’interno di una precisa categoria. Inoltre, un altro dettaglio che emerge dall’analisi dei suddetti casi è il fatto che i nomi delle parti vengono esplicitamente menzionati, a differenza di quelli che riguardano i coniugi. L’anonimato, in quest’ultima circostanza, è obbligatorio in quanto le questioni riguardanti la famiglia vengono considerate “private”, al contrario di quelle che si basano sui contratti che invece sono ritenute “pubbliche”. La mancanza di protezione della privacy, per quanto riguarda le parti di una coppia dello stesso sesso, rinnova la supremazia dell’eteronormatività nel diritto di famiglia.183