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Le fake news: un tentativo di definizione 172

CAPITOLO III: LA COMUNICAZIONE NELL’ERA DELLA

3.3.3 Le fake news: un tentativo di definizione 172

Le fake news possono essere definite come tutte quelle notizie che riguardano fatti o vicende false, in quanto mai accadute o perché riferiscono di vicende realmente accadute in modo da indurre in errore di valutazione o di comprensione chi ne venga a conoscenza.

Si tratta di un fenomeno assai risalente, ma che a seguito dell’avvento di Internet ha assunto una più marcata rilevanza nel dibattito pubblico: nell’epoca della post-verità non esistono più esperti di indiscussa autorevolezza e figure solide prese a punto di riferimento nelle varie branche del sapere e spesso le emozioni, le pulsioni, i desideri, anche in conseguenza delle dinamiche di polarizzazione214, finiscono per

prendere il sopravvento rispetto ai meri fatti215.

La prima domanda da porsi è se a questi elementi, che potremmo definire oggettivi, debbano essere affiancati elementi soggettivi quali la finalità perseguita e la consapevolezza della falsità della notizia da parte di chi la diffonde o il modo con il quale essa è data, per qualificarla come fake. Nel dibattito dottrinale è, infatti, emersa la                                                                                                                

213PIZZETTI F., Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura,

MediaLaw, n.1/2017 consultabile alla pagina

http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-allarme-sociale-responsabilita-non- censura/

214SUNSTEIN C., La democrazia nell’epoca dei social media, il Mulino, Bologna

2017.

215BASSINI M. VIGEVANI G.E.; Primi appunti su fake news e dintorni, ,

MediaLaw, n.1/2017 consultabile alla pagina

http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-allarme-sociale-responsabilita-non- censura/

convinzione che non siano sufficienti né gli elementi oggettivi né quelli soggettivi sopra citati, ma che debba a questi affiancarsi un altro elemento, ovvero che la fake news sia diffusa per una finalità consapevolmente perseguita. Questo consente di distinguere la disinformazione da quella che viene definita misinformazione ovvero la diffusione e condivisione involontaria di false notizie. Tuto ciò complica il compito di distinguere ciò che è una bufala da ciò che non lo è, in quanto introduce non solo l’elemento soggettivo della consapevolezza della “falsità della notizia” ma anche quello della “intenzionalità” della sua diffusione, legata ad una finalità specifica. Tuttavia il principio di finalità accostato alle fake news è estremamente sfuggente tant’è che i fini perseguiti da coloro che diffondono notizie false possono essere i più vari e disparati216.

Per esempio, vi sono fake news diffuse per pubblicizzare un prodotto commerciale ed aumentarne le vendite (in particolar modo la tecnologia dei big data e data analysis consente di conoscere gusti, tendenze, bisogni e quindi di lanciare messaggi mirati, in un rovesciamento tra domanda e offerta); per aumentare il numero dei lettori di giornali, lo share dei media o il numero di account di un

social, ovvero per aumentare il numero di utenti che accedono alla

piattaforma o al media che diffonde quella informazione che. sebbene falsa, si propone in modo accattivante e suscita l’interesse dell’utente, al fine di elevare il valore commerciale del mezzo stesso. In particolar modo, i social network traggono profitto dal numero di click che l’accesso alla notizia provoca, che si traduce a sua volta in un accrescimento del valore degli spazi pubblicitari in esso presenti, in un

                                                                                                               

216PIZZETTI F.; Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura,

MediaLaw, n.1/2017 consultabile alla pagina

http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-allarme-sociale-responsabilita-non- censura/

aumento dei dati raccolti che, come ho già avuto modo di precisare sono preziosissimi al tempo dei big data.

Le fake news possono avere quale scopo anche quello di orientare l’informazione politica o scientifica. Sempre più spesso assistiamo al proliferare sulla rete di vere e proprie campagne di disinformazione ad

hoc che intervengono sul dibattito politico al fine di orientare le

convinzioni dei cittadini e ottenere il loro consenso. Alle false comunicazioni scientifiche appartiene un ampio spettro di informazioni, da quelle relative alla salute, ai farmaci e alle cure a quelle relative alle tematiche ambientali o alla rilettura storica di eventi (si pensi per esempio a fenomeni quali il negazionismo) o alle analisi distopiche del futuro.

Alla base del rapporto tra fake news e politica, vi è, spesso, l’utilizzo di falsi account o account che sono stati oggetto di hacheraggio o gestiti da robot, un rapporto molto spesso volto ad avviare campagne di discredito nei confronti dell’avversario politico (per esempio attraverso l’attribuzione di affermazioni o comportamenti falsi o raccontati in modo da essergli sfavorevoli) o al contrario per favorire un candidato (in quest’ultimo caso la tendenza è quella di diffondere false notizie nel contenuto o notizie proposte in modo da suscitare emozioni che vanno a suo favore). E’ in quest’ultimo caso che più spesso il concetto di fake news viene ad intrecciarsi con quello di post-

truth e alterntive facts. Questo tipo di disinformazione risulta essere

particolarmente insidiosa e dannosa per il dibattito democratico: da un lato, perché riesce a manipolare ed orientare l’opinione e i comportamenti di cittadini ed elettori e soprattutto perché rende pressoché impossibile ai cittadini risalire alla fonte della notizia e quindi poter, eventualmente, metterne in dubbio la veridicità. Le fake

news che operano in questo ambito mettono a rischio i principi

pensiero, che stanno alla base delle democrazie moderne, intesi come elementi essenziali per il formarsi di una opinione pubblica in grado di esprimere consapevolmente i propri diritti civili e politici.

Inoltre, in questo ambito non sempre è facile distinguere e tracciare dei confini netti tra fake news e propaganda politica (che ha caratterizzato storicamente regimi democratici e non). Anche la propaganda politica, infatti, tende a distorcere la realtà descrivendo in modo diverso gli stessi fatti a seconda del sistema di valori o degli obbiettivi che si vogliono sostenere, mirando ad influire su opinioni, atteggiamenti, sentimenti di uno o più settori della società. Tuttavia la propaganda è assoggettata a regole proprie e espressamente consentita dalla Costituzione quando si tratti di una forma di espressione della libertà religiosa (art. 19 Cost.) e collocata in un contesto ben determinato che consente al destinatario di percepirne i possibili effetti (si pensi alla propaganda di un prodotto di mercato, di un partito o di un candidato in campagna elettorale). La diffusione massiccia di notizie deliberatamente falsificate è qualcosa che va ben oltre la propaganda. Spesso tali notizie sono frutto della costruzione ad arte e della diffusione da parte di gruppi di potere e governi stranieri, con l’obiettivo di modificare le agende pubbliche manipolando informazione ed opinione pubblica. Un buon esempio pare essere proprio quello che si è verificato durante le elezioni presidenziali americane del 2016 dove il voto sarebbe stato fortemente condizionato da soggetti molto influenti che attraverso una massiccia diffusione di notizie false iniettate sapientemente in rete, hanno indirizzato il voto di una parte consistente dell’elettorato217.

                                                                                                               

217 MELZI D’ERIL C.; Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze

incriminatrici, MediaLaw, n.1/2017 consultabile alla pagina

http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-allarme-sociale-responsabilita-non- censura/

Il secondo ambito, che ha suscitato in Italia una particolare attenzione soprattutto con riferimento ai vaccini, è quello legato all’informazione scientifica ed in particolare ai trattamenti sanitari e alla salute. In questo settore hanno giocato un ruolo fondamentale notizie false o di dubbia autenticità che circolano in rete, suffragate dalla condivisione tra utenti (c.d. vox populi)218. Questo avviene soprattutto sui social

media dove ognuno può pubblicare ciò che vuole senza alcun

controllo e dove è facile trovare commenti e affermazioni scarsamente affidabili e che spesso si rivelano falsi. In questi casi si può trattare di un chiacchiericcio219, talvolta spinto anche da affermazioni poco

avvedute da parte di politici, pseudoscienziati e medici, che però grazie alla capillare e rapida diffusione sulla rete e alle smentite da parte degli esperti di settore, crea un vero e proprio disorientamento negli interlocutori che può trasformarsi in un veicolo di comportamenti poco prudenti e consapevoli. L’esempio più calzante è forse quello del formarsi nell’opinione pubblica della convinzione che i vaccini andrebbero contrastati in quanto espressione del potere di mercato delle imprese farmaceutiche e nocivi per la salute. Gli appelli dei NoVax e la diffusione martellante in rete di un certo tipo di notizie hanno indotto numerose famiglie a non vaccinare i propri figli ed hanno portato all’emergere nell’arco di pochi anni di focolai di morbillo, malattia da tempo debellata (secondo quanto affermato dal ministero della salute e che altri smentiscono) al quale è seguito un intervento del legislatore volto ad introdurre un obbligo di vaccinazione per i bambini di una determinata fascia di età a protezione della collettività.

                                                                                                               

218 MELZI D’ERIL C.; Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze

incriminatrici, MediaLaw, n.1/2017 consultabile alla pagina

http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-allarme-sociale-responsabilita-non- censura/

219 MELZI D’ERIL C. VIGEVANI G.E.; Difesa giuridica dal social-

chiacchiericcio, il Sole24ore, 2 aprile 2017 consultabile alla pagina

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2017-04-03/difesa-giuridica-social- chiacchiericcio-114616.shtml?uuid=AEVlnbv

Spesso ci troviamo di fronte ad innocui chiacchiericci, originati da forme di comunicazione non coordinate dove trovano spazio notizie del tutto inventate, “leggende metropolitane del tutto futili”, ma talvolta questi possono assume una ruolo determinate e preoccupante veicolando l’opinione pubblica e incidendo su temi di grande rilievo come la salute220.

Accanto alle falsità costruite da gruppi di potere e alla Vox populi (caratterizzate da zone d’ombra che spesso rendono difficile discernere tra ciò che è fake news e ciò che non lo è) si colloca un’altra categorie di contenuti che si accosta al fenomeno delle fake

news: si tratta di tutte quelle notizie false, affermazioni non vere, che

ledono interessi individuali e collettivi riconosciuti in Costituzione. Si pensi ad una dichiarazione falsa ed offensiva; la diffusione di dati personali scorretta o notizie fuorvianti in grado di condizionare l’andamento del mercato221. In questi casi si tratta di condotte che già

il legislatore ha definito illegali con riguardo al mondo analogico e le cui regole dovrebbero agevolmente estendersi alla rete.

In questo campo, semmai, quello che pare essere più difficile è l’individuazione di misure ad hoc che consentano di conoscere chi è responsabile della diffusione delle notizie, di qualificarlo come fabbricante di menzogne agli occhi dell’opinione pubblica, di poter replicare alle falsità diffuse e garantire una efficace smentita che raggiunga tutti coloro che sono stati lambiti da essa, rimuoverle, e chiedere conto dei danni provocati.

                                                                                                               

220 BASSINI M. VIGEVANI G.E.; Primi appunti su fake news e dintorni,

MediaLaw, n.1/2017 consultabile alla pagina

http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-allarme-sociale-responsabilita-non- censura/

221 MELZI D’ERIL C.; Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze

incriminatrici, MediaLaw, n.1/2017 consultabile alla pagina

http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-allarme-sociale-responsabilita-non- censura/

Tuttavia è opportuno sottolineare come tra fake news a fini di lotta politica o di condizionamento della conoscenza storica (e non solo) e

fake news nei settori scientifici vi siano delle differenze.

Le prime, infatti, coinvolgono equilibri spesso molto delicati tra la protezione degli utenti dalla falsificazione degli eventi, attuali o passati, e la libertà di espressione. Le seconde, invece, ci mettono alla prova nel ricercare un ben più complesso equilibrio fra la libertà di ricerca (che comporta sempre la messa in discussione e la possibilità di confutazione della scienza ufficiale) e la protezione dei cittadini nei confronti di una informazione ingannevole. Questo tipo di fake news è particolarmente insidioso dal momento in cui può indurre in errore, stimolare paure ingiustificate e comportare gravi conseguenze per la vita dei singoli (per esempio rifiuto di terapie e trattamenti scientifici che la scienza ufficiale difende e sostiene) e talvolta della collettività e questo rischio è accentuato in un momento storico in cui l’informazione “fai da te” sul web tende ad imperare222.

Infine, dobbiamo porci un’ultima domanda: è possibile distinguere le

fake news dalle opinioni?

Le fake news (nonostante alcune zone grigie) non sono delle opinioni ma sono delle vere e proprie menzogne. Negli ordinamenti costituzionali occidentali, infatti, la libertà di manifestazione del pensiero è tutelata gelosamente, in particolar modo lo è lo scambio di idee ed opinioni che talvolta si denota di coloriture molto accese fino addirittura ad inasprirne i toni. Spesso la descrizione dei fatti che notiamo e le parole impiegate per descriverli sono influenzate dal nostro sistema di valori, dalle nostre idee e dalle nostre opinioni ma dobbiamo riconoscere che sussiste una distinzione tra fatti e valori, tra                                                                                                                

222 PIZZETTI F.; Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura,

MediaLaw, n.1/2017 consultabile alla pagina

http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-allarme-sociale-responsabilita-non- censura/

“la sfera descrittiva” e “la sfera prescrittiva”: un fatto è qualcosa di realmente accaduto e le affermazioni false da un punto di vista fattuale possono essere smascherate. Occorre allora separare i fatti oggettivi dai fatti per come vengono raccontati e percepiti dalle persone (per esempio a lungo è circolata sul web la notizia che il Presidente Obama fosse nato in Kenya e non alle Hawaii; a lungo si è creduto che la terra fosse piatta; che l’AIDS fosse frutto di un complotto da parte delle

lobbies mediche; che l’olocausto non sia mai avvenuto; che

l’astrologia fosse affidabile; etc.) 223.

Alla luce di tutto ciò che abbiamo osservato, volendo effettuare un tentativo di definizione, possiamo dire che le fake news sono quelle notizie intenzionalmente e verificabilmente false che potrebbero trarre in inganno i lettori224.

Ecco che una tale definizione ci consente di escludere dal novero delle

fake news alcune manifestazioni del pensiero che, pur avvicinandosi

ad esse, debbono essere però ricondotte nell’ambito delle opinioni: in primo luogo, “i rumori del web” (che non trovano origine in un articolo ben definito ma rappresentano quel chiacchiericcio che si genera in rete intorno a eventi, persone che pur non essendo dimostrato essere veri vengono avvalorati da un passaparola soprattutto sui social e ritenuti per questa via veri); in secondo luogo le teorie cospiratorie che mal si prestano ad essere verificate come vere o false; gli errori involontari; la satira (facilmente riconoscibile e difficilmente scambiata per dato fattuale per quanto talvolta mordace, irriverente o dissacrante verso aspetti o personaggi della vita                                                                                                                

223 SCHAUER F.; Facts and the First Amendament, University of Virginia School

of Law, Public Law and Legal Theory Research Paper Series, October 2009, consultabile alla pagina

http://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/hein/schauer/schauer_2010_57uclarev897 .pdf

224ALLCOTT H. GENTZKOW M.; Social Media and Fake News in the 2016

Election, in Journal of Economic Perspectives, Volume 31, n.2, 2017 consultabile

contemporanea: si pensi alle vignette di Vauro o a quelle proposte da

Charlie Hebdo); le false affermazioni dei politici; i report che

possono trarre in inganno ma che non sono falsi225.

Come avremo modo di vedere, molteplici sono state le proposte provenienti dalla dottrina e dal mondo politico volte a porre un argine al fenomeno delle fake news. Negli ultimi anni, abbiamo assistito al proliferare di questo fenomeno in grado di orientare il discorso pubblico e non possiamo negare che spesso abbia inciso su campi sensibili del nostro ordinamento, quali quello della salute e della politica (si pensi al referendum sugli OGM o ai referendum costituzionali o alle campagne elettorali) e che rischia di mettere in seria difficoltà gli ordinamenti democratici226.

Se da più parti è stato sottolineato come nell’era di Internet gli utenti possono sempre confrontare un’informazione con un’altra, per poi stabilire se una notizia sia vera o meno, attendibile o non attendibile (c.d. market place of idea), altri hanno al contrario sottolineato l’opportunità di un intervento da parte del legislatore volto a contrastare questo fenomeno e ad introdurre forme di filtraggio. Tuttavia, l’idea di tracciare un confine netto tra fake news ed opinioni ed introdurre forme di controllo più o meno stringente ai contenuti che circolano in rete, può condurre ad una forte limitazione della libertà di                                                                                                                

225 PITRUZZELLA G.; La libertà di informazione nell’era di Internet, in Parole e

potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news, Egea, Milano 2017

226 Luciano Violante per descrivere il rapporto tra menzogne e democrazia ha

affermato: “Le democrazie si reggono sul principio di affidamento e cioè sulla ragionevole presunzione che l’apparenza corrisponda alla realtà. Il diritto dei cittadini di scegliere i propri governanti, la controllabilità del potere politico, la competizione dei partiti per il potere di governo presuppongono che i cittadini possano contare sulla corrispondenza al vero di quanto viene detto e fatto dai responsabili politici. Se il politico mente ai propri concittadini per acquisire il consenso, se maschera le sue scelte di potere con falsificazioni, se altera

surrettiziamente le regole della competizione politica, la democrazia viene colpita al cuore perché i cittadini diventano strumenti per il suo potere”. VIOLANTE L.;

manifestazione del pensiero (che qualcuno non ha tardato a definire come censura).

Occorre a questo punto cercare di capire quali siano gli strumenti dei quali dispone il costituzionalismo europeo e non solo, per regolare l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e al contempo contrastare la diffusione di fake news.

Capitolo IV: La libertà di espressione nell’era