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I siti d’informazione 123

2.4 Le manifestazioni del pensiero in rete: dal cartaceo al bit 111

2.4.2 I siti d’informazione 123

Tra le attività informative on-line, accanto alla stampa telematica, dobbiamo collocare i siti o pagine web che pubblicano, mediante post, informazioni che vengono distribuite agli utenti di Internet attraverso un collegamento diretto ai siti o attraverso portali e motori di ricerca specializzati (per esempio blog, forum, social-network,). Tali siti web contribuiscono a diffondere l’informazione in modo sistematico pur non rivestendo i panni di una testata giornalistica.

Anche in questo caso ci si è chiesti, come per la stampa on-line, se sia possibile applicare in via analogica o estensiva la disciplina concernente la stampa tradizionale, dando prevalenza ad una visione sostanziale dell’attività informativa.

Inizialmente, la giurisprudenza di merito ha mostrato una certa confusione nella distinzione tra stampa tradizionale e stampa on-line da un lato, e siti informativi on-line e semplici manifestazioni del pensiero in rete dall’altro. E questo è ben evidente in una serie di sentenze in cui i giudici, non sempre in modo chiaro, hanno distinto tra facoltà e obbligo di registrazione dei servizi informativi on-line. Il rischio era, però, quello di far scaturire un obbligo indiscriminato dei                                                                                                                

151MELZI D’ERIL C., VIGEVANI G.E., Lo statuto dell’informazione su Internet, in

FROSINI T.E., POLLICINO O., APA E., BASSINI M., Diritti e libertà in

blog e altre pubblicazioni on-line a iscriversi presso i registri presenti

nella cancelleria dei Tribunali152.

Ecco che la Cassazione, proprio per evitare i rischi di sviluppi discordanti e asimmetrici nella giurisprudenza di merito, ha assunto una posizione netta ed ha rifiutato categoricamente l’estensione analogica ai siti web di informazione della disciplina di matrice penalistica e delle guarentigie costituzionali previste per la stampa tradizionale.

A seguito delle sentenze del 2015 e del 2016 rispettivamente delle Sezioni Unite penali e delle Sezioni Unite civili viste nel paragrafo precedente, è stato affermato con chiarezza e in via definitiva dalla Corte di cassazione l’inapplicabilità di tutta la disciplina sulla stampa (civile, penale, amministrativa) a forum, blog, social network e siti analoghi: tutto ciò che non è periodico di informazione professionale è escluso dall’ambito di applicazione delle norme sulla stampa tradizionale.

La Cassazione penale, Sezioni Unite, nella sentenza n. 31022/2015, ha infatti affermato che l’operazione interpretativa di tipo evolutivo “non può riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero”. Esse non offrono informazioni verificate, chiunque può inserire dei contenuti nei vari blog,

newsletter, forum, newsgroup, mailing list, pagine Facebook, quindi

“non sono soggette alle tutele ed agli obblighi previsti dalla normativa sulla stampa”153.

                                                                                                               

152GARDINI G., Le regole dell’informazione. L’era della post-verità, Giappichelli,

Torino 2017

153Cassazione penale Sezioni Unite, sentenza n. 31022/2015 consultabile alla pagina

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4533-contrordine-compagni-le-sezioni- unite-estendono-le-garanzie-costituzionali-previste-per-il-sequestr

Sul web è possibile distinguere due grandi categorie: da un lato, le testate giornalistiche e, dall’altro, un insieme di pagine e siti ai quali non saranno applicati né le tutele né gli oneri ai quali soggiacciono gli stampati. Se poi scendiamo sul piano concreto si pone così una differenza sostanziale: infatti, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca di un social network integra una ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.3 c.p., in quanto recata non col “mezzo della stampa” ma con “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” (Cass. pen., sez. V, sent. n. 4873/2017)154.

Sebbene si tratti di una materia in continua evoluzione e che non tarderà a cambiare nuovamente, era necessario tracciare una linea di demarcazione tra coordinatori di forum (c.d. moderatori), blogger e i titolari di testate telematiche, onde evitare che tutta l’informazione realizzata attraverso Internet fosse esente da responsabilità.

Allo stato attuale, dal momento in cui i titolari di queste pagine non possono essere considerati responsabili (in quanto non equiparati giuridicamente al direttore responsabile di un quotidiano cartaceo o

on-line) per i post o i commenti diffamatori che appaiono

anonimamente sulle pagine dei blog, forum, social network aperte al pubblico e siti di informazione in genere, è forte la necessità che la giurisprudenza individui un criterio per addebitare la responsabilità ad un soggetto previamente definito, di modo che i soggetti colpiti non rimangano privi di tutela155.

Recentemente, è intervenuta anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, stabilendo che il gestore di un blog non può essere considerato penalmente responsabile per i commenti anonimi                                                                                                                

154Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 4873/201, consultabile alla pagina

http://juriswiki.it/provvedimenti/sentenza-corte-di-cassazione-penale-v-4873- 2017-it

155GARDINI G., Le regole dell’informazione. L’era della post-verità, Giappichelli,

pubblicati da terzi comparsi sul sito da esso gestito156 (Corte EDU,

sez. III, 9 marzo 2017, sent. n.74742/14 smentendo tra l’altro l’impostazione adottata dalla nostra Corte di cassazione, che in una precedente sentenza aveva ritenuto responsabile del concorso nel reato di diffamazione il gestore di un blog ).

Tuttavia, per questa strada, i terzi rischiano di rimanere esposti a manifestazioni del pensiero fortemente lesive della propria reputazione, soprattutto se si pensa all’enorme numero di soggetti che potenzialmente potrebbe riuscire a visualizzare i commenti e alla rapidità di diffusione di essi. Quello che si auspica è un intervento da parte degli Stati o a livello sovranazionale che indichi un meccanismo chiaro di individuazione dei soggetti responsabili.

 

                                                                                                               

156 IASELLI M., Diffamazione: gestore del blog non responsabile dei commenti se li

elimina prontamente, in Altalex 4/4/2017 consultabile alla pagina

http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/14/diffamazione-il-gestore-del- sito-non-risponde-se-elimina-i-commenti

E’ opportuno precisare però che la Corte EDU ha in questo caso operato un bilanciamento attento tra i valori in gioco ed ha tenuto in considerazione il fatto che il commento, anche se offensivo, in quella circostanza non comportava alcun incitamento all'odio o alla violenza, è stato pubblicato su un piccolo blog gestito da un'associazione senza scopo di lucro che ha eliminato il post il giorno dopo la richiesta del ricorrente e nove giorni dopo che era stato pubblicato. Ha quindi ritenuto corretto l’operato dei giudici nazionali che hanno agito nel rispetto del loro margine di discrezionalità trovando un giusto equilibrio tra i diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della convenzione ed il contrapposto diritto dell'associazione alla libertà di espressione di cui all'articolo 10.

La Corte EDU cerca, quindi di limitare la responsabilità del blogger, tracciandone dei precisi confini, onde evitare che la persona offesa cerchi in esso il capro espiatorio.

Capitolo III: La comunicazione nell’era della