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La stampa on-line 114

2.4 Le manifestazioni del pensiero in rete: dal cartaceo al bit 111

2.4.1 La stampa on-line 114

 

Per stampa on-line si intendono quelle testate elettroniche (create mediante la registrazione presso la cancelleria di un Tribunale), realizzate per una diversa modalità di fruizione (navigazione in rete), che vengono diffuse con periodicità più frequente di quelle tradizionali (aggiornate continuamente nell’arco della giornata). Le testate elettroniche possono essere mere repliche della carta stampata o di quelle diffuse per mezzo della radiotelevisione (ma più aggiornate e più facilmente fruibili) oppure esistere in maniera del tutto autonoma ed inedita.

Tuttavia l’assimilazione di queste due attività se da un lato porta con sé l’effetto positivo di una estensione ad Internet di tutte le garanzie tipiche della stampa, dall’altro vede sottoposta l’attività on-line ad una serie di adempimenti specifici e l’applicabilità ad essa delle fattispecie di reati propri della stampa (per esempio diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina).

Come si è detto, il legislatore, dopo decenni di inerzia ha sottoposto il settore della stampa ad un rinnovamento delle regole, proprio a fronte dei cambiamenti intervenuti nella società che le tecnologie informatiche avevano portato con sé. L’art. 1 della legge n. 47/1948141

                                                                                                               

141Legge n. 47/1948 consultabile alla pagina

http://www.difesadellinformazione.com/leggi_e_provvedimenti/4/legge-n-47-del- 1948-legge-sulla-stampa-/

(legge sulla stampa) considerava stampa “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico- chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”. La legge n. 62/2001142(“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e

modifiche alla legge n.416/1981”) ha incluso nella definizione di prodotto editoriale anche le “pubblicazioni su supporti informatici”, purché destinate “alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo” , prevedendo l’applicazione ad essi di alcune disposizioni della legge n.47/1948.

L’art. 1 della legge n.62/2001 ha subito a sua volta una modifica con la legge n. 198/2016143: per la prima volta il “quotidiano on-line” ha

trovato una sua definizione. L’art. 1 c. 3-bis recita “per quotidiano on-

line si intende quella testata giornalistica che: regolarmente registrata

presso la cancelleria del Tribunale; il cui direttore responsabile sia iscritto all’ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on-line; che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; che produca principalmente informazione; che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie”.

Ecco che avere una definizione più chiara consente di inquadrare meglio un fenomeno quale quello della testate elettroniche che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale di utenti e che ha suscitato interesse anche nell’AGCOM, la quale nel 2017 ha avviato una attività di monitoraggio in collaborazione con ANSO (Associazione Nazionale Stampa On-line), dando vita ad un                                                                                                                

142 Legge n.62/2001 consultabile alla pagina

http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm

143 Legge n. 198/2016 consultabile alla pagina

Osservatorio delle testate digitali nazionali e locali. Tuttavia, è da sottolineare che il comma 3-bis ha il solo scopo di fissare i criteri per la percezione dei finanziamenti pubblici ed è privo di valenza generale. Quindi questo riconoscimento esplicito dei quotidiani on-

line non consente di estendere ad essi gli istituti più caratteristici della

stampa cartacea (per esempio, il direttore generale o l’obbligo di iscrizione della testata a tutela dei terzi)144.

Inoltre, la legge n.62/2001 prevede che tutti i prodotti editoriali riportino le informazioni richieste dall’art. 2 della legge n.47/1948, ovvero il luogo e la data di pubblicazione, il nome ed il domicilio dello stampatore (per l’editoria on-line la collocazione del server), il nome del proprietario ed il direttore responsabile. E’ poi previsto un obbligo di registrazione presso la cancelleria del Tribunale nel caso di “pubblicazioni diffuse al pubblico con periodicità regolare e contraddistinte da una testata”.

La nozione di prodotto editoriale pone una particolare attenzione ai contenuti piuttosto che alle loro forme di estrinsecazione e ai supporti che li veicolano: l’elenco dei supporti ha valenza solo esemplificativa (come per esempio la distinzione tra prodotti pubblicati sul web, sulla carta stampata o altri supporti elettronici quali la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici). A contare è dunque unicamente il contenuto, che resta sostanzialmente identico e la cui funzione è quella di informare. Tuttavia, nonostante sia stata affermata la natura equivalente del contenuto, la nozione di prodotto editoriale prevista dall’art. 1 della legge n. 62/2001 sembra riferita unicamente solo all’ambito applicativo di tale legge, dal momento in cui recita “ai fini della presente legge”. Non essendo, quindi, estensibile al di là dell’ambito                                                                                                                

144GARDINI G., Le regole dell’informazione. L’era della post-verità, Giappichelli,

della legge, non risolve i problemi relativi alla disciplina della stampa

on-line.

L’introduzione quindi, ad opera della legge n.198/2016, della nozione di quotidiano on-line non chiarisce i rapporti tra stampa cartacea e digitale.

Alla luce di tutto ciò, l’equivalenza tra prodotto editoriale e pubblicazione in forma elettronica è valida solo ai fini della seguente legge e di conseguenza gli obblighi informativi e di registrazione sarebbero necessari solo per l’accesso alle forme di finanziamento, diretto ed indiretto, previste per le imprese editoriali.

Il d.lgs. n. 70/2003 in materia di commercio elettronico sembra confermare questa lettura, là dove afferma che “la registrazione della testata telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge n. 62/2001”; tuttavia non chiarisce la distinzione tra prodotto editoriale, stampa e stampati, né l’applicabilità della disciplina dei reati a mezzo stampa all’attività di informazione on-

line.

La legge n.62/2001 non fa un esplicito riferimento alle disposizioni penali previste dalla legge n. 47/1948 e ciò ha indotto ad escludere una applicazione analogica della disciplina dei reati a mezzo stampa ai prodotti dell’attività di informazione on-line, tenuto conto del principio di tipicità della fattispecie penale145.

Tuttavia, l’atteggiamento ondivago dei tribunali di merito e una normativa così nebulosa non ha facilitato il compito degli interpreti.

                                                                                                               

145GARDINI G., Le regole dell’informazione. L’era della post-verità, Giappichelli,

Inizialmente, le disposizioni incriminatrici esplicitamente previste per la stampa sono state ritenute dalla Corte di cassazione non applicabili alla rete, questo perché Internet era stato ritenuto non riconducibile alla definizione di stampa e stampati prevista dall’art. 1 della legge n. 47/1948, in quanto mancava la riproduzione in più esemplari del messaggio. Poiché stampa ed Internet sono due fenomeni diversi, le disposizioni incriminatrici previste per la prima avrebbero potuto essere applicabili al secondo solo ricorrendo all’analogia. Tuttavia, in virtù del principio costituzionale che vieta l’analogia in malam partem nel diritto penale (art. 25 c.2 Cost. e 14, sulla applicazione delle leggi penali ed eccezionali), la soluzione pareva obbligata e andava nel senso di escludere una estensione di tali norme previste per la stampa anche al fenomeno analogo, ma diverso, della rete. Ecco che, più specificamente, alla manifestazione del pensiero diffusa

on-line furono considerati non applicabili, per esempio, né l’art. 57

c.p. sulla responsabilità per omesso controllo del direttore responsabile della testata cartacea (per esempio tra le molte Cass. pen., Sez. V, sent. n. 35511/2010, Brambilla e sent. n. 44126/2011, Hamaui), né l’art. 13 della legge sulla stampa, che prevede delle aggravanti per la diffamazione a mezzo stampa con l’attribuzione di un fatto determinato, né l’art. 16 della legge sulla stampa, che prevede il reato di stampa clandestina per lo stampato o il periodico privo delle indicazioni obbligatorie previste dalla legge (Cass. pen., sez. III, sent. n. 23230/2012)146.

Tuttavia non siamo di fronte ad un vuoto normativo, infatti la diffamazione perpetrata attraverso la rete è comunque punita con l’aggravante di cui all’art. 595, c.3, c.p., poiché questa norma punisce l’offesa arrecata “con qualsiasi […] mezzo di pubblicità”. Tale

                                                                                                               

146 MELZI D’ERIL C., VIGEVANI G.E., Lo statuto dell’informazione su Internet,

disposizione potrà, quindi, essere applicata anche alla rete, senza bisogno di fare ricorso all’analogia.

Per quanto riguarda invece l’estensibilità alla rete delle regole di favore previste per la stampa, ed in particolar modo l’art. 21 c.3 Cost., non ci sarebbe in questo caso un divieto di analogia, in quanto si tratterebbe di analogia in bonam partem. La disposizione costituzionale, del tutto peculiare rispetto alla regola generale sul sequestro preventivo (art. 321 c.p.p), prevede che gli stampati non possano essere sottoposti a sequestro se non con atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi in cui una legge sulla stampa espressamente lo autorizzi. Nel nostro ordinamento i casi sono tre: stampa oscena, apologia di fascismo e plagio (oltre alla violazione sulle indicazioni obbligatorie). La regola generale, invece, prevede la possibilità di sequestrare qualunque cosa, qualunque sia il reato per cui si procede, purché sussistano gravi indizi circa la commissione di un reato e il pericolo che il reato medesimo sia portato ad ulteriori conseguenze.

La Cassazione, inizialmente, nonostante tra i motivi di ricorso spesso comparisse quello sull’applicabilità dell’art. 21 c.3 Cost. , sembrò non voler prendere posizione su questo tema: si limitò a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 321 c.p.p. e se presenti a respingere il ricorso avverso la misura cautelare (Cass. pen., sez. V, sent. n. 7155/2011 e sent. n. 46504/2011).

Si è dovuto attendere il 2013 per avere una pronuncia della Corte di cassazione, con la quale si è escluso che la garanzia prevista per la stampa fosse estensibile alla rete (Cass. pen., sez. V, sent. n. 10594/2013, Montanari ed altri). La Corte ritenne infatti che, trattandosi di due fenomeni diversi, quello della carta stampata e quello della diffusione telematica, così come non erano estensibili le

disposizioni incriminatrici altrettanto non lo erano per quelle di favore.

A poco più di un anno dall’ultima pronuncia sul tema, abbiamo assistito ad un vero e proprio revirement: nel 2015, le Sezioni unite penali (Cass. pen., sez. un., sent. n.31022/2015, Fazzo ed altro) ripresero in considerazione l’argomento e, pur continuando a negare una analogia in senso stretto, abbracciarono gli indirizzi progressisti che puntavano, quantomeno da un punto di vista delle guarentigie, alla assimilazione sostanziale tra stampa tradizionale ed on-line. La Corte mosse da una premessa: evitare la violazione del principio di uguaglianza. Secondo i giudici delle sezioni unite, la nozione di stampa non può più essere ricavata unicamente dall’art. 1 della legge n.47/1948, ma deve essere rinnovata147. Al termine “stampa” va

attribuito un significato evolutivo, coerente con il progresso tecnologico, infatti “è di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale ed un direttore responsabile (…), assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale”. In questo caso, la Corte, facendo riferimento ad una nozione figurata della stampa e facendo leva oltre che sul requisito strutturale, su quello finalistico, rovesciò l’orientamento fino ad allora espresso: infatti, se scopo della testata digitale è quello di offrire una informazione professionale, ecco che anche ad essa deve essere applicato l’art. 21 c.3 Cost. (divieto di sequestro preventivo della stampa fuori dei casi previsti dalla legge). Quindi la garanzia costituzionale può essere applicata alle manifestazioni del pensiero

on-line purché siano diffuse da una testata con un direttore

                                                                                                               

147GARDINI G., Le regole dell’informazione. L’era della post-verità, Giappichelli,

responsabile e sia veicolo di una informazione professionale di tipo giornalistico148.

Tale linea pare confermata l’anno successivo da una sentenza delle Sezioni unite civili (Cass. civ. sez. un. Sentenza n. 23469/2016). I giudici anche in questo caso ribadirono l’estensione della garanzia all’informazione professionale via web, ma estremizzarono quanto già affermato dalle sezioni penali. Qui si affermò che la definizione di stampa a cui fare riferimento in generale è quella figurata, che comprende i periodici a carattere informativo, superando così quella letterale prevista dalla legge sulla stampa.

Con questa sentenza, però, la Corte non si è limitata ad affermare una estensione delle garanzie previste dall’art. 21 c.3 Cost. ai giornali on-

line, ma ha posto le basi per un superamento di quell’indirizzo

giurisprudenziale fino ad allora cristallizzato, secondo cui le disposizioni incriminatrici previste per la stampa non si applicano alla rete a causa del divieto di analogia in malam partem.

Infatti, alla luce di questa nuova definizione di stampa, nella quale rientrano sia i periodici cartacei che quelli telematici, sarebbe possibile l’estensione delle disposizioni incriminatrici previste per la stampa anche a questi ultimi dal momento in cui non sarebbe necessario un ricorso alla analogia.

Questo pare supportato anche da un dato testuale: la Cassazione penale parla di “tutela e (…) obblighi previsti dalla legge sulla stampa”, poi di “disciplina” e infine giunge ad equiparare al mezzo di informazione cartaceo quello informatico da un punto di vista della funzione svolta “L’informazione professionale (…) può essere                                                                                                                

148MELZI D’ERIL C., VIGEVANI G.E., Lo statuto dell’informazione su Internet, in

FROSINI T.E., POLLICINO O., APA E., BASSINI M., Diritti e libertà in

espressa non soltanto attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso la parola unita eventualmente all’immagine (telegiornale, giornale radio) o altro mezzo di diffusione, qual è

Internet (giornale telematico); e tutte queste forme espressive, ove

dotate dei requisiti richiesti non possono essere sottratte alle garanzie ed alle responsabilità previste dalla normativa della stampa”149.

In sostanza, le sentenze della Suprema Corte del 2015 e del 2016 sembrano aver affermato in modo implicito una serie di principi di portata rivoluzionaria. Tuttavia, come taluno ha fatto notare, “non è certo sbagliato tentare interpretazioni evolutive, soprattutto in casi come questo in cui a fenomeni recentissimi dovrebbero essere applicate regole antiche. L’operazione, però per essere accettabile deve essere basata su criteri ermeneutici solidi e ben collaudati”150.

In concreto, infatti, le domande che queste sentenze lasciano aperte sono molteplici: Se Internet è stampa, gli si applicano le incriminazioni previste per la stampa? Il direttore di un periodico telematico è responsabile come quello di un periodico cartaceo ex art. 57 c.p. per omesso controllo? Chi diffonde un giornale on-line senza prima registrarlo ricade nel reato di stampa clandestina? Nel caso di condanna per diffamazione con attribuzione di un fatto determinato, si applicano alla rete le pene più severe previste per la stampa (reclusione da 1 a 6 anni e la multa)? Oppure il ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza del 2016 riguarda solo l’istituto del

                                                                                                               

149GARDINI G., Le regole dell’informazione. L’era della post-verità, Giappichelli,

Torino 2017.

150MELZI D’ERIL C., Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le

garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate, in Diritto penale contemporaneo consultabile alla pagina

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4533-contrordine-compagni-le-sezioni- unite-estendono-le-garanzie-costituzionali-previste-per-il-sequestr

sequestro e quindi resta inapplicabile ad Internet la disciplina sulle incriminazioni prevista per la stampa151?

Data la portata rivoluzionaria e dirompente di tali sentenze, la Corte avrebbe potuto soffermarsi maggiormente sul tema argomentando in modo esplicito e più accurato la questione dell’equiparazione della stampa cartacea e on-line fugando così ogni dubbio.