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Le novità della riforma della PAC

La normativa regionale

9. Le novità della riforma della PAC

L’accordo politico sulla nuova pac si è chiuso il 26 giugno 2013. esso è il risultato del cosiddetto “trilogo”, ovvero il processo di codecisione che vede coinvolti commissio- ne, parlamento e consiglio europei. con questo accordo si sono stabilite le basi per la scrittura dei nuovi rego- lamenti che rappresenteranno il corpo normativo della pac fino al 2020. alcuni aspetti finanziari delle decisioni raggiunte non sono ancora noti in quanto sono stati ri- mandati alla chiusura dell’accordo sul bilancio dell’ue, ma l’impianto della riforma è ormai chiaramente deline- ato e permette di cominciare a valutare i singoli tasselli. Di seguito si richiamano le principali decisioni di questa riforma in relazione al regime dei pagamenti diretti, per poi soffermarsi con maggiore dettaglio sul greening e il suo potenziale impatto sulle aziende agricole italiane. I pagamenti diretti, che compongono oggi il principale sostegno assicurato agli agricoltori attraverso la pac, verranno organizzati in sette componenti, secondo lo schema riportato nella tabella 1. Questa struttura com- posita sostituirà, dal 1° gennaio 2015, l’attuale regime di pagamento unico e riguarderà i cosiddetti “agricoltori attivi” individuati da ciascun Stato membro all’interno di paletti definiti a livello comunitario (la cosiddetta “lista negativa”). gli aiuti verranno calcolati su base regiona- le (uno Stato membro può anche essere indicato come una unica regione) e convergeranno verso un valore uni- co entro il 2019 (flat rate). tuttavia, uno Stato membro può attivare un processo di “convergenza” dei valori degli aiuti all’interno delle proprie regioni individuate (una o più) che porta non a un valore omogeneo ma a un co- siddetto “valore di avvicinamento”: lo Stato assicura un livello minimo di convergenza facendo in modo che al 2019 nessun agricoltore riceva meno del 60% del valore medio nazionale/regionale. Questo recupero avviene at- traverso un taglio progressivo degli aiuti dei beneficiari che si trovano al di sopra dell’aiuto medio regionale. È possibile, tuttavia, inserire una soglia in basso, grazie

alla quale nessun beneficiario storico perderà più del 30% del valore iniziale dei suoi titoli di aiuto. In teoria, questa soglia diventa più vincolante di quella del 60%: gli agricoltori che recuperano aiuti possono raggiungere una quota inferiore al 60% dell’aiuto medio se il taglio complessivo per i beneficiari fosse superiore al 30%. Venendo alle singole componenti dei pagamenti diretti, il pagamento di base costituisce l’aiuto comune a tutti gli agricoltori e rappresenta una vera e propria forma di so- stegno al reddito. La sua entità varia a seconda del livello di applicazione di tutte le altre componenti. Il pagamento verde è obbligatorio e prevede il rispetto di alcune speci- fiche pratiche eco-compatibili per potere avere accesso al premio. ad esso è dedicato il 30% del massimale na- zionale. Il pagamento per i giovani agricoltori (< 40 anni) è obbligatorio e viene finanziato con una quota massima del 2% del massimale nazionale. Il pagamento per le aree svantaggiate è facoltativo e ha una copertura non supe- riore al 5% del massimale nazionale. gli aiuti accoppiati ricevono un finanziamento non più elevato del 15% del massimale. La filosofia di questa componente dell’aiuto è molto diversa rispetto a quella delle esperienze pas- sate (art. 69 del reg. (ce) n. 1782/2003 e poi art. 68 del reg. (ce) n. 73/2009): mentre precedentemente essa era esplicitamente mirata alla salvaguardia di forme spe- ciali di agricoltura e di prodotti di qualità, tra cui quelli biologici, con la riforma questa componente assume l’o- biettivo di contrastare gli effetti potenzialmente negativi della convergenza. In altre parole, questo aiuto assume esplicitamente il senso di una compensazione a disposi- zione di alcune categorie di agricoltori che possono es- sere particolarmente penalizzate dall’applicazione della riforma. Il regime dei piccoli agricoltori resta un’opzione percorribile dagli Stati membri, con un aiuto forfetario compreso tra 500 e 1.250 euro, senza alcun altro obbligo gravante sull’agricoltore che aderisce al regime (obbli- ghi del pagamento verde). tra i sette elementi che com-

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pongono i nuovi pagamenti diretti ritroviamo tutti quelli già previsti dalla proposta originaria della commissione, con l’aggiunta di una nuova componente facoltativa: il pagamento per i primi ettari. con esso si possono mag- giorare i premi associati ai primi 30 ettari di un’azien- da utilizzando fino al 30% del massimale. Questa nuova componente dei pagamenti diretti avrà, se applicata, forti effetti redistributivi degli aiuti su base territoriale.

Dalla tabella si evince la forte flessibilità di applicazione lasciata agli Stati membri: molti degli aiuti previsti sono, infatti, facoltativi, per cui i singoli partner comunitari dovranno decidere non solo se applicare o meno alcune delle categorie di aiuti previsti, ma anche l’eventuale mi- sura della loro applicazione (espressa come percentuale del massimale nazionale). ciò rilancia il ruolo del livello nazionale della decisione politica rispetto all’agricoltu- ra, pur in un quadro finanziario e normativo che resta totalmente gestito a livello comunitario.

un elemento di novità, pur ampiamente annunciato a partire dalle prime comunicazioni della commissione sull’impostazione della riforma, è la definizione di una componente dell’aiuto espressamente indicata come “ecologica” (pagamento verde). Questa tipologia di aiu- to ha rappresentato anche uno dei punti di maggiore discussione, tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti

nel processo decisionale, e ha subito numerosi ripensa- menti nel corso del dibattito.

Riguardo agli obblighi previsti dal pagamento verde, il “trilogo” ha portato a una revisione delle tre pratiche già indicate dalla commissione, che può essere vista come un ammorbidimento rispetto alle proposte originarie. Queste prevedevano una soglia di ampiezza aziendale fissata a 3 ettari, l’individuazione di un’area di interes- se ecologico applicata a tutte le tipologie di aziende (7% della Sau) e la diversificazione colturale basata sulla compresenza di tre colture per le aziende a seminativi. Le aziende biologiche erano escluse da questi obblighi in quanto considerate “green by definition”. con la for- mulazione seguita all’accordo, fino a una dimensione di 10 ettari non vi è alcuna pratica di greening obbligato- ria. Oltre questa soglia, l’obbligo riguarda solo le azien- de specializzate a seminativo. Vediamo di seguito le tre pratiche modificate dall’accordo.

1. Diversificazione delle colture. Riguarda solo le azien- de a seminativo superiori a 10 ettari, escluse le col- ture sommerse (riso). Se la superficie è compresa tra 10 e 30 ettari, è necessario diversificare tra due col- ture, con una non superiore al 75% del totale. Se la superficie è superiore a 30 ettari, la diversificazione sale a tre colture, con la principale che copre un mas- simo del 75% e le prime due un massimo del 95%. 2. Mantenimento dei prati-pascoli permanenti. Questa

pratica obbliga gli Stati membri a mantenere il rap- porto tra superficie a prato-pascolo permanente e superficie agricola totale a un livello non inferiore al 5% rispetto al rapporto esistente nel 2012. tale vin- colo può essere applicato a livello nazionale, regio- nale o sub-regionale, ma gli Stati membri possono fissare l’obbligo anche a livello aziendale.

3. aree di interesse ecologico. Diventano obbligatorie per aziende con più di 15 ettari a seminativo e de- vono riguardare almeno il 5% della superficie. tale soglia potrà essere portata al 7% in revisioni suc- cessive della pac. In essa vanno compresi i terreni a riposo, le siepi e gli altri elementi paesaggistici, le fasce tampone, le superfici oggetto di pratiche di im- Tab.1 - Schema di applicazione dei nuovi pagamenti

diretti (2015-2020)

Applicazione % del massimale pagamento base obbligatorio max 68% pagamento verde obbligatorio 30% pagamento primi ettari facoltativo max 30% pagamento giovani agricoltori obbligatorio max 2% pagamento aree svantaggiate facoltativo max 5% aiuti accoppiati facoltativo max 15% regime piccoli agricoltori facoltativo max 10%

boschimento. L’obbligo di area ecologica esclusivo per le superfici a seminativi esclude di conseguen- za non solo le aziende biologiche (già considerate, come è noto, green by definition e quindi non sog- gette ad alcun obbligo di greening per potere acce- dere al pagamento verde), ma anche tutte le colture permanenti, oltre che i prati-pascoli. In sostanza, le superfici investite a colture permanenti diventano anch’esse green by definition, non dovendo sotto- stare ad alcun obbligo per incamerare il pagamento verde.

L’accordo prevede anche la definizione delle cosiddet- te pratiche equivalenti, cioè quelle azioni che possono essere considerate altrettanto efficaci per un’attività agricola ambientalmente più corretta e che vengono svolte nell’ambito dei programmi agroambientali (ri- duzione dell’uso di prodotti chimici, rotazioni, ecc.). In questo modo, si è voluto riconoscere lo sforzo a favore di pratiche sostenibili perseguito dagli agricoltori im- pegnati nei programmi agroambientali e anche intro-

durre un po’ più di flessibilità nella individuazione di specifiche pratiche considerate favorevoli all’ambiente. per essi sarà poi probabilmente prevista una revisio- ne degli aiuti nell’ambito del secondo pilastro al fine di evitare fenomeni di sovracompensazione attraverso regimi di sostegno diversi nei due pilastri della pac1. Vale la pena ricordare che un pagamento verde così con- cepito ha un impatto molto ridotto sull’agricoltura ita- liana: la diversificazione finisce con il riguardare circa 60.000 aziende a seminativo, per una superficie agricola utilizzata di circa 2,4 milioni di ettari, mentre l’area eco- logica interessa poco più di 80.000 aziende e una esten- sione di poco meno di 4 milioni di ettari. In merito alla novità delle pratiche equivalenti, il giudizio è positivo, in quanto riconosce l’impegno sottoscritto dagli agricolto- ri a seguire pratiche più ecocompatibili nell’ambito dei programmi agroambientali, anche se si spera che que- sto riconoscimento non finisca col rappresentare una forma di sanatoria indiscriminata per l’accesso al paga- mento verde.

1 In realtà, il documento esplicativo della Commissione “Methods on the rural development premia calculation to exclude double funding”,

successivo all’accordo di giugno, prevede che anche i pagamenti relativi alla futura misura per l’agricoltura biologica siano decurtati di una somma forfetaria in relazione agli impegni del greening.