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CAPITOLO 5 Riferimenti legislativi in materia di attività estrattiva

5.2 Legislazione Regione Umbria

- Legge regionale 2 marzo 1999, n, 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (B.U.R. n. 15 del 10/3/1999).

- Legge Regionale 3 febbraio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni (B.U.R. n. 3 del 12/1/2000). La legge disciplina la programmazione e l’attività di coltivazione di materiali di cava per il soddisfacimento del fabbisogno regionale nel rispetto dell’ambiente e del territorio. Al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili, la legge limita l’apertura di nuove attività estrattive, prediligendo l’ampliamento delle attività in essere e la riattivazione delle aree di escavazione dismesse, anche al fine di una ricomposizione ambientale, nonché il riutilizzo dei residui provenienti dalla stesse o di materiali alternativi quali scarti o residui di altri cicli produttivi (art. 1). La programmazione dell’attività estrattiva si attua attraverso la redazione del PRAE (Piano Regionale delle

Attività Estrattive) (art. 3), mentre l’estrazione, le cui modalità di escavazione e ricomposizione ambientale sono previste nel RTA (Regolamento Tecnico Attuativo), è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dal PRG (Piano Regolatore Generale) comunale ad attività estrattiva ai sensi della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. Resta comunque vietata l’esercizio dell’attività estrattiva (art. 5):

1. nei fiumi e nei torrenti e fino a cento metri dall’argine e dalla sponda, nei laghi e fino a cento metri dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso;

2. nelle aree archeologiche (L. 1089/1939 – L.1497/1939);

3. negli ambiti di coltivazione di acque minerali termali e acque destinate al consumo umano (D.P.R. 236/1988 – D.Lgs 152/1999) e comunque a tutela assoluta;

4. nei siti di interesse comunitario (S.I.C.), nelle zone a protezione speciale (Z.P.S.) nei siti di interesse regionale (S.I.R.);

5. nei parchi e nelle aree protette nazionali e regionali;

6. nei boschi di latifoglie ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali;

7. nelle aree con acquiferi a vulnerabilità molto elevata.

Per la coltivazione di cave nelle aree boscate sono previsti interventi di ricomposizione ambientale, ovvero realizzazione di imboschimenti per una superficie pari a quella interessata dall’intervento, a cura e spese dell’esercente, su terreno idoneo di cui abbia disponibilità nel territorio comunale o in quelli dei comuni limitrofi, in alternativa ai quali possono essere pagati alla Provincia contributi finalizzati a tentativi di rinvigorimento del patrimonio boschivo.

Nelle stesse aree sono previsti, inoltre, interventi di ricomposizione ambientale da portare avanti durante e a conclusione dei lavori di coltivazione, in vista di un recupero delle condizioni di naturalità preesistente e garanzia di salvaguardia dell’ambiente e uso del suolo (art. 6). A tale riguardo, la coltivazione della cava comporta il versamento da parte del titolare dell’autorizzazione di un contributo rapportato alla qualità e alla quantità del materiale estratto come risultante dalla perizia giurata

che attesta lo stato di avanzamento dell’attività estrattiva, per eventuali interventi infrastrutturali e opere di tutela ambientale (art. 12). Quest’ultima viene ulteriormente garantita attraverso il massimo riuso delle risorse esistenti, ovvero attraverso il recupero ed il reimpiego dei rifiuti inerti provenienti dall’attività di demolizione di fabbricati e manufatti (art. 18).

- Regolamento Regionale 24 maggio 2000, n. 4 – Regolamento tecnico attuativo della L.R. 2/2000. Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni (B.U.R. n. 31 del 31/5/2000). In tale normativa vengono più specificatamente definiti gli interventi da realizzare, al fine di garantire la tutela ambientale dei territori interessati dall’attività estrattiva (art.2):

- ripristino morfologico inteso come intervento di sistemazione morfologica dei fronti di scavo, finalizzato sia ad ottimizzare le condizioni del substrato roccioso e favorire le successive fasi di recupero ambientale, sia a garantire la sicurezza degli stessi durante ed alla fine della coltivazione;

- reinserimento ambientale dato dal completamento dello sfruttamento di una cava attiva o dalla riapertura di una cava dismessa, finalizzati esclusivamente al ripristino morfologico ed al recupero ambientale del sito di cava;

- ricomposizione ambientale in riferimento agli interventi previsti dall’art. 6 delle L.R. 2/2000: recupero ambientale dato dall’insieme degli interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di naturalità delle aree interessate dall’attività estrattiva, nei quali si deve tener conto dei criteri di minimo impatto ambientale, di reinserimento morfologico-paesaggistico e di ricostituzione della funzionalità ecosistemica per favorire il ritorno delle precedenti condizioni del suolo o la realizzazione di manti vegetali permanenti, utilizzando le tecniche dell’ingegneria naturalistica;

- ingegneria naturalistica, definita come disciplina tecnica che utilizza piante vive o parti di esse negli interventi di sistemazione di corsi d’acqua e versanti, limitando l’azione erosiva degli agenti atmosferici

ed effettuando il consolidamento ed il reinserimento naturalistico di porzioni di territorio degradate da fattori naturali od antropici (cave). Gli interventi di ricomposizione ambientale devono essere evidenziati nella relazione illustrativa del progetto preliminare (art.li 7 e 11) e nella relazione tecnica del progetto definitivo (art.li 8 e 18). Al progetto preliminare viene allegato, inoltre, il rapporto ambientale per la verifica di compatibilità dell’attività estrattiva con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, urbanistici e territoriali e per lo studio dei prevedibili effetti dell’intervento sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini, con relativa soluzione progettuale in funzione delle misure di minimizzazione e mitigazione (art. 10). Al progetto definitivo viene invece allegato lo studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 11/98 “Norme in materia di impatto ambientale”.

- D.G.R. 02/08/2000, n. 909 – L.R. 2/2000, art. 12 comma 3 e R.R. 4/2000, art. 22. Presentazione della perizia giurata. Determinazioni (B.U.R. n. 48 del 06/09/2000).

- D.G.R. 22/11/2000, n. 1353 – L.R. 2/2000, art. 12. Importi unitari del contributo per il recupero ambientale e criteri di prima applicazione (B.U.R. n. 65 del 20/12/2000).

- D.G.R. 14/03/2001, n. 228 – Direttiva regionale per l’adozione dei Piani Attuativi e l’approvazione dei progetti di cava.

- D.G.R. 21/03/2001, n. 256 – D.G.R. 485/2000. Ulteriori criteri di prima applicazione del contributo per il recupero ambientale delle cave e versamento del 40% in favore della Regione Umbria.

- D.G.R. 27/04/2001, n. 401 – Direttiva regionale concernente l’utilizzo dei rifiuti delle attività di ricomposizione delle aree di cava (B.U.R. n. 26 del 30/05/2001).

- D.D. 16/05/2001, n. 3803 – L.R. 2/2000, art. 12 comma 3. Modalità di presentazione della perizia giurata per l’anno 2001.

- D.G.R. 30/05/2001, n. 556 – L.R. 2/2000, art. 12. Criteri e modalità di versamento del contributo per il recupero ambientale delle cave per l’anno 2001.

- D.G.R. 01/07/2003, n. 964 – Disegno di legge “Ulteriori modifiche alla legge 2/2000”. Tale progetto di legge ha lo scopo di integrare i contenuti della disciplina con le scelte compiute nel progetto del PRAE e promuovere la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi agli operatori pubblici e privati. Infatti, a tale proposito, viene proposto il raggiungimento di un accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 (Accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune), promosso dalla Provincia con la partecipazione del Comune; all’interno della procedura di accertamento della Provincia viene riassunta anche la procedura di verifica di cui all’art. 4 della L.R. 11/98 (Valutazione d’Impatto Ambientale) e, all’interno della procedura di accertamento del Comune, limitatamente ai soli casi previsti dal PRAE, il giudizio di compatibilità ambientale. Le principali modifiche apportate all’attuale disciplina riguardano l’aggiunta delle definizioni nell’art. 2 relative al giacimento di cava (aree contenenti materiali di cava in cui sia stata riconosciuta la disponibilità) e al fabbisogno ordinari oe straordinario (in riferimento rispettivamente ai materiali destinati all’uso industriale e civile impiegati nell’industria edilizia e nell’industria extra-edilizia regionale ed ai materiali impiegati nella realizzazione di opere di interesse pubblico regionale o nazionale ricadenti comunque nel territorio regionale). Viene inoltre modificata la valenza temporale del PRAE (art. 4, comma 2), da quinquennale a decennale, viene determinata la pertinenza dello stesso (comma 3) per la localizzazione dei giacimenti, la verifica dello stato dei luoghi delle cave dismesse, comprese la quantità eventualmente estraibili, le aree suscettibili di ulteriori attività di cava, il censimento degli impianti di prima lavorazione e trasformazione di materiali di cava. La modifica al 1° comma dell’art. 5 subordina l’esercizio all’attività di cava, limitatamente al fabbisogno ordinario, alla conformità urbanistica e all’accertamento del giacimento, così come disciplinato dal nuovo articolo. Sono inoltre abrogati i comma 2-3-4 relativi alle aree con vincoli ostativi e gli interventi ammissibili perché contenuti espressamente nel Piano. Per le modifiche introdotte agli art. 5 e 8, il regime autorizzativo comunale si sdoppia tra le attività destinate a soddisfare il fabbisogno

ordinario e quelle connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche nel rispetto dei criteri del PRAE; viene infine istituito il regime di concessione per i giacimenti ricadenti su terreni di proprietà di Regione e di Enti pubblici rilasciata dal comune. L’art.12, relativo al versamento del contributo per il recupero ambientale da parte del titolare dell’autorizzazione dell’attività di cava, viene confermato, ma interamente modificato per chiarezza di esposizione.