CAPITOLO 5 Riferimenti legislativi in materia di attività estrattiva
5.5 Normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica
del 27 giugno 1985, concernente la valutazione d’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, l’art. 6 della Legge 8 luglio 1987, n.349, istituita dal Ministero dell’Ambiente, ha previsto che, ai fini della Valutazione d’impatto Ambientale, i progetti delle opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente debbano essere comunicati, prima della loro approvazione, al ministero dell’Ambiente e a quello per i Beni Culturali e Ambientali, oltre che alla Regione interessata.
5.5.1 Normativa nazionale (VIA)
- DPCM 10 agosto 1988, n. 377 – Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale.
- DPCM 27 dicembre 1988 – Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio1986, n. 349. Sono state così individuate le categorie di opere da sottoporre a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nazionale e definiti la procedura e i contenuti del SIA (Studio di Impatto Ambientale). Con tale normativa l’Italia obbligava al
VIA ed alcune regioni hanno così introdotto studi o valutazioni d’impatto ambientale anche per le cave e i piani cave. La gestione di un progetto di cava, che di per sé comporti la Valutazione d’Impatto Ambientale, sia per il livello di importanza della commessa stessa, che per la complessità delle problematiche della VIA, richiede capacità organizzative e gestionali appropriate ed una preparazione specifica.
- D.P.R. 12 aprile 1996 – Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1 della legge 22/02/1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Sulla base di quanto stabilito dalla legge comunitaria del 1993, il decreto individua le competenze regionali, fornendo alle regioni gli indirizzi di attuazione della procedura VIA per i progetti indicati nell’Allegato II della Direttiva 85/37. Stabilisce poi che sono assoggettati alla procedura stessa i progetti di cui un apposito elenco (A), e definisce in un altro elenco (B) quei progetti che invece devono essere assoggettati se ricadenti, anche in parte, in un’area naturale protetta, ovvero, se diversamente localizzati in modo da dover essere sottoposti ad una preventiva verifica da parte delle autorità competenti (sulla base degli elementi indicati nel decreto stesso), al fine di stabilire la loro assoggettabilità o meno alla procedura.
- In particolare per le attività estrattive, sono assoggettabili alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’elenco (A), che comprendono cave e torbiere con più di 500.000 mˆ3/anno di materiale estratto, o con un’area superiore a 20 ha e attività di coltivazione di minerali solidi.
5.5.2 Normativa regionale (VIA)
- L.R. 9 aprile 1998, n. 11 – Norme in materia di Impatto Ambientale. - L.R. 20 marzo 2000, n. 22 – Adeguamento della legge regionale 9 aprile
1998, n. 11 concernente le norme in materia di Iimpatto Ambientale, al DPCM del 3 settembre 1999 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione di impatto ambientale).
Nel caso in cui l’intervento (piano o progetto), ricada o possa comunque avere effetti su un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o un Zona di Protezione Speciale (ZPS), così come definiti dalle direttive 92/43/CEE o 79/409/CEE, occorre elaborare una relazione per la Valutazione d’Incidenza di piani e progetti, così come disciplinata dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 – Allegato “G” recante “Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. La relazione ha lo scopo di illustrare l’impatto che l’intervento (piano o progetto) determina sugli habitat, sulle specie animali e su quelle vegetali per le quali il sito SIC o la ZPS sono stati individuati. Lo stesso decreto prevede, inoltre, che la citata relazione sia sostituita da un’autodichiarazione che certifichi l’assenza di specifici interventi sul territorio SIC o ZPS, sebbene l’intervento possa interessare gli ambiti territoriali degli stessi. Con l’applicazione di tale decreto, il legislatore si attende una scrupolosa analisi delle possibili ripercussioni negative sui siti, per evitare che interessi di natura economica possano pregiudicare in modo irreversibile la presenza di siti di rilevanza naturalistica. Attualmente sono pochi i casi in cui è stato attivato un procedimento di valutazione d’incidenza unitamente alla fase di verifica o valutazione d’impatto ambientale dei piani o progetti (Regione Piemonte, Regione Toscana, Provincia Autonoma di Trento).
5.5.3 Normativa regionale (VAS)
Il 27 giugno 2001 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato la Direttiva 2001/41/CEE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (G.U. delle Comunità Europee n. 197 del 21/07/2001). La VAS (Valutazione Ambientale Strategica) costituisce un processo sistematico per valutare le conseguenze ambientali di politiche, piani e programmi, e serve ad assicurare che gli effetti ambientali siano completamente inclusi e affrontati in maniera appropriata, fin dalle prime fasi del processo decisionale, alla pari con le considerazioni economiche e sociali.
In Italia, in alcune legislazioni regionali, già da tempo sono stati introdotti i principi dell’integrazione e della compatibilità ambientale propri della procedura di VAS per gli strumenti di programmazione urbanistica e territoriale.
- L.R. 10 aprile 1995, n. 28 – Norme in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.
- L.R. 31 ottobre 1997, n. 31 – Disciplina della pianificazione urbanistica. - L.R. 24 marzo 2000, n. 27 – Piano Urbanistico Territoriale. Stabilisce la
valutazione ambientale per tutti i piani d’area; anche se in questa legge la VAS non è espressamente procedurizzata.
Pur essendo il rapporto fra la procedura di VAS e la procedura di VIA ben definito sotto il profilo formale (l’una infatti si applica ai piani e programmi, l’altra a progetti di opere), in realtà si tratta di due processi che presentano intrecci, sequenze, e sovrapposizioni che sono enfatizzate dalla maggiore strutturazione della procedura di VIA e, quindi, percorse da una tendenza a ricondurre la VAS all’interno delle metodologie e degli approcci della VIA. VAS e VIA sono due procedure che si inseriscono a livelli diversi della sequenza del processo decisionale:
- la VAS analizza effetti, compatibilità e alternative a livello strategico o programmatico (alternative di sistema nella gestione dei rifiuti o della mobilità sono indirizzate attraverso una VAS);
- la VIA analizza effetti, compatibilità e alternative a livello di progetto (caratteristiche delle opere, localizzazioni).
In definitiva, la procedura di VAS si colloca cronologicamente e gerarchicamente ad un livello predente e superiore a quello della VIA di singole opere generate o autorizzate per effetto degli atti sottoposti a VAS. Le differenti funzioni delle due procedure si traducono nella necessità di individuare approcci metodologici differenziati e le diversità sono più o meno marcate a seconda delle tipologia di piano e del livello di definizione: in particolare, quanto più il piano / programma ha caratteristiche di indirizzo politico e quindi una complessità di relazioni in termini di territorio, di popolazione e di impatto economico, tanto più le metodologie di valutazione devono essere differenziate rispetto a quelle della VIA.