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Le linee guida dei Garanti europei sui dati genetici: cenni sul Documento di lavoro del cd Gruppo

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO

1. Uso del dato genetico in ambito curativo: quali sono le modalità di regolamento e trattamento?

1.2 Le linee guida dei Garanti europei sui dati genetici: cenni sul Documento di lavoro del cd Gruppo

La spiccata attitudine dei dati genetici ad innescare il rischio di nuove forme di discriminazione, ha indotto il cd. Gruppo 29 (un organo indipendente a carattere consultivo istituito ai sensi

dell'art. 29 della Direttiva Europea 95/46/CE26) ad approvare a Bruxelles il 17 marzo 2003 un

Working Document on genetic data27,ossia un documento programmatico con l'obiettivo di ordinare la materia attraverso la previsione di principi e garanzie per un corretto trattamento dei dati in materia genetica.

In realtà il Gruppo 29 si è occupato di elaborare più pareri concernenti diverse tematiche inerenti alla protezione dei dati personali, quali: il parere 4/200728 sul concetto di dati personali (dove si cerca di dare una definizione do “dato personale”, “persona fisica”, “persona

nel quale,oltre a ribadire i principi fondamentali posti a tutela del trattamento dei dati genetici (tra i quali particolare riguardo viene dato al consenso dell'interessato), rivolge una serie di raccomandazioni agli esecutori dei test genetici; in particolare la Commissione ritiene che informare il “consumatore” sull'importanza di effettuare un test genetico e sul ruolo che lo stesso assume in relazione alle proprie scelte familiari, è obbligo imprescindibile.

26 Dir. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in G.U.U.E. L. 281, 23.11.1995, 31

27 Gruppo 29, Documento di lavoro sui dati genetici, Bruxelles, 17.3.2004, reperibile sul sito www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1337087

28 Gruppo 29, Parere sul concetto di dati personali, reperibile sul sito http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1487717

identificata o identificabile”); il documento di lavoro sulla biometria29 (vengono descritti i sistemi biometrici ed illustrati i principi di finalità e proporzionalità, i criteri per la legittimazione del trattamento dei dati, le misure di sicurezza); il parere 3/2010 sul principio di responsabilità30; ed altri ancora.

Nel Working Document on genetic data il Gruppo, da un lato si è occupato di individuare e definire il “gruppo biologico” come «gruppo di individui legati da vincoli di parentela» e «nuovo gruppo sociale di rilevanza legale», quale specifico ed autonomo soggetto di diritti; dall'altro, ha stabilito il divieto assoluto di trattare i dati genetici nel rapporto di lavoro e nel settore assicurativo, considerate le enormi potenzialità dannose.31

In questo documento i Garanti europei, alla luce dei principi contenuti nella Direttiva n. 95/46, tentano di definire la disciplina per il trattamento e la conservazione dei dati genetici, predisponendo linee guida di ausilio per le autorità nazionali (è una sorta di commentario). Quanto alla definizione di dato genetico, non si tratta, infatti, come illustrato dal Working Document, di un'informazione sanitaria come tutte le altre: le informazioni genetiche devono la loro peculiarità all'idoneità di rivelare anche la semplice predisposizione a contrarre certe malattie e, soprattutto, in quanto associate ad un codice personale, esse fungono da vero e proprio elemento di identificazione dell'individuo.32

Tale documento, quindi, sottolinea la caratteristica del dato genetico come “informazione condivisa” all'interno di una dimensione familiare, ed invita gli Stati Membri a predisporre strumenti di tutela idonei a rispondere a tali esigenze.

Anche la dottrina ha sostenuto che il risultato ottenuto da un test genetico è, al tempo stesso, a seconda dell'angolo di visuale, materiale biologico, fisico e tangibile, ed informazione immateriale ma concreta e dotata di un elevato “peso specifico”.33

29 Gruppo per la tutela dei dati personali (Gruppo 29), Documento di lavoro sulla biometria, adottato il 1 agosto 2003, reperibile sul sito ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2003/wp80_it.pdf

30 Gruppo per la tutela dei dati personali (Gruppo 29), Parere 3/2010 sul principio di responsabilità, adottato il 13 luglio 2010, reperibile sul sito http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_it.pdf 31 Si parlerà in seguito di discriminazioni genetiche in mabito lavorativo ed assicurativo

32 Così Leonardo Lenti, La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità, Cedam ed. (Padova), 1993, egli individua, quale elemento identificativo di una persona, il genoma

33 Elisa Stefanini, in Dati genetici condivisi: una nuova frontiera per la privacy (Dir. Pubb. Comp. Eur., 2008, III trim., pag, 1223), afferma che fin dalla definizione di dato genetico si incontrano le prime difficoltà, in quanto si osservano due principali criteri per la delimitazione di questa categoria di informazioni: in quanto al primo, il discrimen sarebbe rappresentato dalla fonte dell'informazione; in base al secondo, invece, il dato genetico si connoterebbe per il contenuto, comprendendo tutte quelle informazioni relative alle caratteristiche genetiche di un individuo, a prescindere dalla fonte da cui derivano: secondo tale accezione, sarebbero dunque comprese nel novero dei dati genetici anche le informazioni sulla storia familiare di un soggetto, da cui si possono ricavare significative conoscenze sulle sue caratteristiche ereditarie.

Consapevoli della difficoltà di individuare una definizione di dato genetico in grado di enuclearne i precisi confini e la giusta dimensione, i membri del cd. Gruppo 29 sottolineano che i dati genetici costituiscono senza alcun dubbio dati personali, nella specie dati “sensibili” o “semisensibili”, soggetti all'applicazione della Direttiva sulla protezione dei dati personali e, dunque, ai principi di finalità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

È messo in evidenza, inoltre, il carattere di unicità dei dati genetici, dovuta ad una serie di caratteristiche, e, in particolare:

 l'informazione genetica è unica e distingue un individuo da un altro, ma

contemporaneamente essa può rivelare informazioni ed avere implicazioni concernenti i consanguinei di tale individuo (famiglia biologica), compresi quelli delle generazioni successive e precedenti;

 l'informazione genetica spesso non è riconosciuta dalla persona interessata e non dipende dalla sua volontà poiché i dati genetici non sono modificabili.

Considerando la complessità e la sensibilità delle informazioni genetiche, esiste un rischio notevole di abuso una volta che i dati sono stati raccolti e/o utilizzati: la Direttiva infatti vieta un successivo trattamento incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati rilevati (tuttavia essa prevede delle deroghe a tale divieto per motivi storici, statistici o scientifici).

Vengono ribaditi i principi di finalità e proporzionalità.

Seguono le definizioni di test genetici diagnostici e test genetici predittivi34; la necessità di un consenso informato, esplicito e libero; il diritto di sapere e di non sapere dell'interessato.

A conclusione del lavoro, il Gruppo raccomanda una serie di garanzie e misure di sicurezza da applicare nell'uso e nel trattamento dei dati genetici, auspicando in tutti i casi un controllo preliminare da parte delle Autorità Garanti di ogni Stato membro.

34 Nel documento in analisi, a pag. 7 si legge: «I test genetici diagnostici servono a stabilire la causa di una malattia clinicamente già evidente. Le indagini genetiche svolte per scopi diagnostici possono sostituire gli strumenti diagnostici convenzionali oppure essere utilizzati per integrarli. I test diagnostici possono avere anche una componente di previsione sanitaria per quanto riguarda i familiari della persona interessata. I test genetici predittivi rilevano i cambiamenti genetici che con molta probabilità possono portare a una patologia nel corso della vita di una persona. Un problema particolare riguardante le diagnosi predittive è che, anche se possono essere individuati cambiamenti genetici il cui legame con certe malattie è dimostrato, spesso non può essere predetto con certezza se una particolare patologia si svilupperà nel corso della vita della persona interessata.»

1.3 Contesto nazionale: le prime pronunce del Garante per la Protezione dei Dati

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