Fonti e Allegati -
Art 2.5.2. Il livello di preservazione, il tipo di lavoro permesso e la classificazione degli edifici si correlano secondo la struttura della tabella allegata
Livello di
preservazione Edifici inclusi
assegnazione Codice Lavori possibili INTEGRALE - Edifici di Carattere
Singolare e/o Monumentale
CI-A CI-B
-Conservazione -Restauro -Riabilitazione STRUTTURALE - Edifici da proteggere
- Edifici tipologici -Nuova Edificazione (Complementare agli edifici Catalogati)
CII CIII
-Restauro -Restauro -Riabilitazione
AMBIENTALE - Edifici di Interesse CIV-A CIV-B
-Conservazione -Restauro -Riabilitazione -Ristrutturazione -Nuova Edificazione (Complementare di alcune delle figure anteriori) -Lavori Esteriori 6. PRESERVAZIONE INTEGRALE
Art. 2.6.1. Edificazioni soggette a preservazione ambientale
Restano soggette a preservazione integrale gli edifici identificati nel Catalogo degli edifici da preservare e il corrispondente Piano di Catalogo sotto il Codice CI-A e CI-B.
Art. 2.6.2. Dei lotti
I lotti sopra i quali sono costruiti gli edifici soggetti a preservazione integrale non potranno essere oggetto di suddivisioni, restano escluse le possibilità di separazione dei nuovi lotti.
L’Ufficio Tecnico del Piano Regolatore revocherà il registro catastale dei lotti che restano sotto il controllo del Consiglio del Centro Storico.
Art. 2.6.3. Lavori permesse nelle edificazioni di preservazione integrale.
Negli edifici di preservazione integrale sono permessi i seguenti tipi di lavori:
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a) Lavori di conservazione b) Lavori di restauro c) Lavori di riabilitazione.
Art.2.6.4. Condizioni dei tipi di lavori nel livello integrale.
• Si considerano preferenziali quei lavori di restauro e riabilitazione virati alla totalità dell’edificio; tuttavia si accetteranno anche i casi di lavori di questo tipo che virano solo a parti o settori dell’edificio.
• I lavori di conservazione non potranno alterare la composizione e/o gli elementi originali del disegno dell’edificio, dovendo conservarsi l’aspetto esteriore dello stesso.
• I lavori di conservazione potranno comprendere sia la totalità dell’edificio sia le parti dello stesso.
• I lavori di restauro devono eseguirsi in conformità con la disciplina implicita in questo tipo di lavori.
• I lavori di riabilitazione che includeranno modifiche dello spazio interno e adeguazioni a nuovi usi per il riutilizzo dell’edificio, dovranno adeguare gli elementi architettonici e i materiali a impiegare le caratteristiche del disegno e materiali originali dell’edificio in questo modo l’intervento non suppone la perdita delle caratteristiche essenziali dello stesso.
• I lavori di riabilitazione, nel livello di preservazione integrale non possono compromettere la facciata dell’edificio, dovendo mantenersi gli elementi decorativi e le aperture e i vani originali.
Art. 2.6.5. Demolizioni.
Rimane proibita la demolizione degli edifici oggetto di Preservazione integrale.
Unicamente potranno ammettersi lavori di demolizione parziale quando si tratta della demolizione dei corpi non originali o aggiunti che non hanno relazioni con l’edificio originale, o nel caso in cui la demolizione parziale sia giustificata e relazionate con l’esecuzione dei lavori di restauro o riabilitazione.
In qualsiasi lavoro di demolizione parziale, questa deve rimanere espressamente identificata nei piani e avere l’autorizzazione del Consiglio del centro storico.
Art. 2.6.6. Usi
Gli edifici di preservazione integrale conserveranno gli usi esistenti o potranno ammettere trasformazioni a nuovi usi in relazione con le proposte d’intervento attraverso i lavori permessi.
In caso in cui si registrino attività inconvenienti alla preservazione dell’edificio o delle caratteristiche che motivano la sua catalogazione il Consiglio del centro storico potrà imporre restrizioni all’uso.
Art.2.6.8. Linea di Edificazione
Gli edifici di preservazione integrale devono conservare l’allineamento attuale o la
linea dell’edificazione storica.
Art. 2.6.9. Documenti per l’approvazione dei progetti.
Sulla base del tipo di lavoro permesso, la richiesta d’approvazione del progetto dovrà includere la documentazione stabilita nell’ Art. 1.9.1. -Del Primo Capitolo secondo che si tratti di lavoro di conservazione, riabilitazione questa documentazione dovrà complementari con le seguenti:
• Certificato di Uso del Suolo concesso dall’Ufficio tecnico del piano regolatore.
• Copia legalizzata dell’atto di proprietà.
• Contratto tipo del CAB - Filiale Santa Cruz del Professionale Responsabile dei Lavori.
7. PRESERVAZIONE STRUTTURALE
Art. 2.7.1. Edificazioni soggette a Preservazione strutturale.
Le disposizioni di preservazione strutturale sono d’applicazione negli edifici identificati nel catalogo degli edifici da preservare e al corrispondente piano del catalogo sotto il codice CII e CIII.
Art. 2.7.2. Dei lotti.
I lotti sopra i quali sono costruiti gli edifici soggetti a preservazione strutturale non potranno essere oggetto di smembramento o suddivisioni in nuovi lotti.
L’Ufficio Tecnico del Piano Regolatore revocherà il registro catastale dei lotti che restano sotto il controllo del Consiglio del Centro Storico.
Art. 2.7.3. Lavori permessi nelle edificazioni di preservazione strutturale.
Negli edifici di preservazione strutturale sono permessi i seguenti tipi di lavori:
a) Lavori di conservazione b) Lavori di restauro c) Lavori di riabilitazione.
d) Lavori di nuove edificazioni (Complementari all’edificazione catalogata).
Art. 2.7.4. Condizioni dei tipi di lavori a livello di preservazione strutturale.
• L’esecuzione dei lavori di conservazione, restauro e riabilitazione potranno riguardare sia la totalità sia una parte dell’edificio.
• I lavori di nuova edificazione potranno ammettersi solo in caso ci sia disponibilità di terreno nel lotto e sempre che non danneggino le caratteristiche strutturali e ambientali degli edifici catalogati, secondo tale concetto i lavori di nuova edificazione potranno essere complementari o integrarsi con l’edificio principale.
• I lavori di conservazione a questo livello, dovranno eseguirsi rispettando le caratteristiche dell’edificio, non saranno permessi nel corso di questo tipo di lavori alterazioni o modifiche al disegno originale.
• Nei lavori di riabilitazione degli edifici classificati CII si dovrà controllare che l’ordine e la proporzione delle modanature e altri elementi di decorazione
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dell’edificio originale non siano sfigurati.
• Nei lavori di riabilitazione degli edifici classificati CIII potranno realizzarsi costruzioni minori nelle facciate quali cambi di elementi di chiusura o ampliamento dei vani, sempre che conservino una prevalenza dell’asse verticale, che la percentuale dei vani non superi la proporzione del 40% in relazione alle aperture e chiusure in facciata, e che non si alterino altri componenti d’interesse né le linee generali della composizione dell’edificio.
Art. 2.7.5. Demolizioni.
Resta proibita la demolizione totale dell’edificio oggetto di preservazione strutturale.
Potranno essere ammessi lavori di demolizione parziale quando si tratta di corpi che non hanno relazioni con la composizione generale dell’edificio, aggiunte senza valore o nel caso in cui la demolizione parziale è giustificata in relazione all’esecuzione dei lavori di restauro o riabilitazione, avendo l’approvazione del consiglio del centro storico.
Art. 2.7.6. Usi
Gli usi del suolo negli edifici di preservazione strutturale si disciplinano d’accordo con i criteri stabiliti negli Art. 1.6.1. e 1.6.2. del primo capitolo di questo regolamento.
Art. 2.7.7. Volumetria
Gli edifici di preservazione strutturale devono conservare la volumetria dell’edificio protetta dal catalogo.
Nel caso d’esistenza di lavori di nuova edificazione, la volumetria permessa è il risultato delle relazioni di composizione dell’edificio esistente e il nuovo, sotto il concetto di armonia e complementarietà tra le due, senza superare in nessun caso le norme per le nuove edificazioni stabilite da questo regolamento.
Art. 2.7.8. Linea di edificazione
Gli edifici di preservazione strutturale devono conservare l’allineamento attuale o la linea dell’edificazione storica
Art.2.7.9. Documenti per l’approvazione dei progetti.
Secondo il tipo di lavoro la domanda d’approvazione del progetto dovrà includere la documentazione stabilita, nel Art. 1.9.1. Del primo capitolo di questo regolamento. Per i lavori di restauro, riabilitazione e lavori di nuova edificazione, la documentazione segnalata dovrà essere implementata con la seguente:
- Certificato d’uso del suolo concesso dall’ ufficio tecnico del piano regolatore.
- Copia legalizzata dell’atto di proprietà.
- Contratto tipo del CAB. Filiale di Santa Cruz del professionista responsabile dei lavori.
Nel caso di lavori di nuova edificazione dovrà includersi la memoria giustificativa del progetto indicando le relazioni tra l’edificio e la preservazione e il nuovo edificio.
8. PRESERVAZIONE AMBIENTALE
Art.2.8.1. Edificazioni soggette a preservazione ambientale
Sono soggette a preservazione ambientale gli edifici identificati nel catalogo di edifici da preservare e il corrispondente piano di catalogo in fondo al codice:
- CIV-A: Preservazione ambientale di grado A.
- CIV-B: Preservazione ambientale di grado B.