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La nave priva di nazionalità

2.3 Il diritto di visita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul

2.3.1 La nave priva di nazionalità

In base alla lettera d) dell'articolo 110 della Convenzione, qualsiasi imbarcazione che sia priva di nazionalità può essere sottoposta all'esercizio del diritto di visita.

Come ricordato in precedenza, nella maggior parte dei casi i mezzi utilizzati da migranti e richiedenti asilo per attraversare il mare sono imbarcazioni di fortuna e prive di bandiera, che prendono il largo talvolta senza rispettare neanche gli standard

minimi di sicurezza della navigazione. Il diritto di visita contemplato nel caso in cui la nave non appartenga ad alcuno Stato potrebbe quindi fornire la base giuridica legittimante l'intercettazione in alto mare di imbarcazioni che trasportano clandestinamente migranti.46

Uno dei problemi che si pongono nel momento in cui si esercita il diritto di visita a bordo delle suddette imbarcazioni riguarda il contenuto e la portata dei poteri giurisdizionali che può esercitare lo Stato che procede alla verifica della nazionalità della nave intercettata. In particolar modo si discute sulla legittimità o meno del sequestro della nave in questione.

Il testo della Convenzione di Montego Bay non prevede espressamente l'utilizzo di ulteriori poteri di seizure, in aggiunta ai tradizionali poteri di board e search ricompresi all'interno del diritto di visita, nel caso in cui un'imbarcazione navighi in alto mare omettendo di esternare la propria nazionalità.

La dottrina si divide sulla definizione dei poteri esercitabili nel caso di diritto di visita a bordo di navi senza bandiera:47 se, da un

lato vi sono coloro che interpretano l'omissione al riferimento di poteri coercitivi alla stregua di una mancata proibizione, dall'altro si ritiene invece che tali poteri non siano stati espressamente regolati, perché non volontariamente ricompresi all'interno della previsione.

46 “Migrant carriers are often not registered ships or can be equated to ships

whitout nationality, since they are without a master, without flag, and without name or other identifying document”, N. RONZITTI, “Coastal States

Jurisdictions over Refugees and Migrants at sea”, op. cit., p. 1278. 47 D. GUILFOYLE, op.cit., pp. 17-18.

Coloro48 che si schierano a favore di una piena estensione dei

poteri esercitabili sulle navi intercettate sostengono che alle navi senza nazionalità possano essere applicate misure straordinarie atte a consentirne il completo assoggettamento alla giurisdizione dello Stato che esercita il diritto di visita. Gli Stati che avallano con la prassi questa interpretazione affermano il loro diritto basandosi sul presupposto che qualora una nave sia priva di bandiera, non appartenendo a nessuno Stato, conseguentemente non possa godere della protezione di alcuno.49

Anche la prassi seguita da alcuni Stati, in particolare Stati Uniti e Regno Unito, sembrerebbe aver legittimato una simile interpretazione. Diverse pronunce giurisdizionali hanno sostenuto la pratica del sequestro in generale di navi senza bandiera in alto mare.50 In un caso in particolare, il Tribunale di

Crotone, con sentenza del 27 settembre 2001, si è espresso in maniera affermativa sulla legittimità dell'utilizzo di poteri coercitivi reali e personali esercitati in un'ipotesi di perquisizione in acque internazionali - in base al diritto di visita ai sensi della

48 R. RAYFUSE, Non-flag State Enforcement in High Seas Fisheries, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, p. 57.

49 “So great a premium is placed upon the certain identificacion of vessels for

purposes of mantaining minimum order upon the high sea that extraordinary deprivational measures are permitted with respect to stateless ships. Thus it is commonly considered that ships either having no nationality or falsely assuming a nationality are almost completely without protection”, M.

MCDOUGAL, W. BURKE, The Public Order of the Oceans, New Heaven, Yale University Press, 1962, pp. 1084-1085.

50 Cfr. es. Naim Molvan v. Attorney General for Palestine (The "Asya"), 81 Ll L Rep 277, United Kingdom: Privy Council (Judicial Committee), 20 April 1948, disponibile online: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b6544.html>. Nel caso specifico, a seguito della cattura di una nave priva di bandiera al largo delle coste palestinesi da parte di un cacciatorpediniere britannico, la Corte ha affermato che la nave intercettata, non soddisfacendo le condizioni per poter godere della libertà di navigazione in alto mare, “could not claim the protection

of any State nor could any State claim that any priciple of international law was brocken by her seizure”.

Convenzione del 1982 - nei confronti di un’imbarcazione priva di bandiera, dalla quale erano stati trasbordati cittadini stranieri verso un peschereccio al suo traino.51

In questi casi i provvedimenti sono giustificati sia dalla mancanza di giurisdizione di altri Stati, sia dall’interesse dello Stato che interviene per prevenire o reprimere la violazione delle proprie leggi. Tuttavia, nell'adottare gli opportuni provvedimenti è necessario tenere in considerazione anche i diritti personali di coloro che si trovano a bordo della nave intercettata, la cui integrità è tutelata penalmente dallo Stato di appartenenza . Questa interpretazione, come si è detto, non è la sola che viene fornita. Un secondo approccio al problema ritiene invece vi debba essere un ulteriore collegamento giuridico per la giustificazione dell'utilizzo dei più incisivi poteri coercitivi quali il sequestro della nave in alto mare,52 poiché il diritto di visita

non comportebbe ipso facto la piena estensione dei poteri giurisdizionali da parte dello Stato che lo esercita.53

La limitazione della libertà di navigazione in alto mare tramite l'esercizio del diritto di visita è concepita per verificare la mancanza di nazionalità della nave (right of approach) ed in caso di ulteriore sospetto consente l'ispezione a bordo (search). La lettera d) dell'articolo 110 non prevede l'esercizio di ulteriori poteri a riguardo. Si ritiene pertanto che per esercitare la giurisdizione sopra le persone o le cose sia necessaria

51 Pamuk e altri, Tribunale di Crotone, sentenza del 27 settembre 2001, in Rivista

di Diritto Internazionale, 2001, p. 1155 ss.

52 R. CHURCHILL, V. LOWE, op. cit., p. 214. 53 E. PAPASTAVRIDIS, op .cit., p. 265.

un'ulteriore previsione, sia essa di natura contrattuale o consuetudinaria. Ad avallare questa seconda interpretazione riguardante la portata dei poteri connessi all'esercizio del diritto di visita si riporta a titolo di esempio il disposto dell'articolo 10554 della Convenzione, il quale prevede espressamente la

legittimazione al sequestro della nave nel caso in cui sia dedita ad atti di pirateria.

La ratio iuris per la quale un qualsiasi Stato è legittimato ad esercitare il diritto di visita nel caso in cui la nave sia priva di nazionalità è riconducibile a questioni di sicurezza. Infatti è pericoloso che vi siano imbarcazioni che navighino in alto mare senza essere soggette alla giurisdizione di alcuno Stato ed in particolare senza essere soggette alle regole di diritto internazionale poste a tutela dell'ordine pubblico in alto mare. L'intervento degli Stati nell'esercizio del diritto di visita, di conseguenza, deve essere limitato esclusivamente alla salvaguardia di questo minimo ordine pubblico. Nell'assicurarsi che l'imbarcazione priva di nazionalità sia anch'essa sottoposta alle regole di diritto internazionale, gli Stati che esercitano il diritto di visita possono scortare la nave in un porto per sottoporla alle opportune indagini. Una volta effettuata l'inchiesta di bandiera,55 e nel caso in cui risulti confermata la

54 Art. 105 CNUDM: “Nell’alto mare o in qualunque altro luogo fuori della

giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede”.

55 L'inchiesta di bandiera è l'attività di accertamento della nazionalità di un mercantile compiuta da una nave da guerra, nell'ambito dei poteri riconosciuti

mancanza di nazionalità, scatta la facoltà di catturarla e condurla con la forza in un porto nazionale per gli opportuni provvedimenti.

Queste ultime considerazioni sono maggiormente in linea con l'osservazione più generale in base alla quale: “the right to visit on the high sea as an exception to the freedom of the high seas and the assertion of enforcement jurisdiction in relation to person or property on board of the vessel are two distinct legal issues and the one does not presuppose the other”.56

Si tratta di diversi aspetti giuridici ed uno non è il presupposto dell’altro. L’arresto di potenziali migranti o richiedenti asilo in alto mare sembrerebbe essere conseguenza della commissione di un crimine in alto mare da parte di questi ultimi; tuttavia, il semplice fatto di trasportare migranti non è un crimine di per sé: la sola condotta incriminata è il traffico di migranti, il cosiddetto smuggling of migrants.57 Pertanto, in assenza di un’esplicita

previsione normativa in tal senso, queste persone non possono essere soggette ad alcuna detenzione o arresto finché non sono entrate all’interno delle acque territoriali o della zona contigua dello Stato costiero del quale violano le leggi in materia di immigrazione.

In conclusione, il diritto di visita esercitabile a bordo delle imbarcazioni prive di nazionalità legittima l'intercettazione delle navi che trasportano migranti in alto mare? Non sembrano

dalla normativa internazionale per l'esercizio del diritto di visita; F. CAFFIO, “Glossario di Diritto del Mare”, III edizione, in supplemento alla Rivista

Marittima, 2007.

56 E. PAPASTAVRIDIS, op. cit., p. 160. 57 v. Smuggling Protocol.

sussistere particolari ostacoli nel rispondere affermativamente nel momento in cui tali persone si trovano a bordo di imbarcazioni senza bandiera, con il limite dell'utilizzo dei poteri non ricompresi all'interno dell'articolo 110 della Convenzione di Montego Bay.