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2.3 Il diritto di visita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul

2.3.2 La tratta di schiavi

Come sottolineato in precedenza, il diritto di visita ai sensi dell'articolo 110 della Convenzione di Montego Bay non prevede tra le ipotesi che ne legittimano l'esercizio il caso in cui sia avvistata in alto mare un'imbarcazione straniera sospetta di dedicarsi al trasporto irregolare di migranti. Un ulteriore tentativo per legittimare un'eventuale intercettazione della nave nella suddetta ipotesi potrebbe essere quello di ricondurre la fattispecie del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina all'interno della previsione della tratta di schiavi, contemplata alla lettera b) dell’articolo 110 della Convenzione.

Qualora una nave da guerra abbia il ragionevole sospetto di ritenere che un'imbarcazione sia impegnata nel traffico di schiavi può procedere a verificare il diritto della nave ad issare la sua bandiera. Tuttavia, nel caso in cui il sospetto che ha giustificato l'esercizio del diritto di visita si riveli fondato, non viene riconosciuto l'utilizzo di ulteriori poteri, quali ad esempio il sequestro della nave. L'imbarcazione intercettata, sebbene potenzialmente dedita ad un'attività illecita e perseguibile, è soggetta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera. Le navi militari straniere, pertanto, si devono limitare a comunicare

allo Stato di appartenenza l'eventuale violazione della normativa internazionale, dal momento che solo quest'ultimo dispone del potere di adottare le misure effettive per prevenire e punire il trasporto di schiavi sulle navi autorizzate ad issare la sua bandiera.58

Un ulteriore effetto dell'esercizio del diritto di visita su imbarcazioni che risultino realmente coinvolte nella tratta di schiavi è rappresentato dal diritto di acquistare la libertà che sorge in capo a ciascuno schiavo che si trovi a bordo della nave intercettata, in forza dell’articolo 99 della Convenzione.

Tuttavia, il testo della Convenzione non definisce il concetto di schiavitù e neppure quello della tratta di schiavi. Tali definizioni vanno ricercate altrove. La fonte cui fare riferimento è la Convenzione internazionale sull'abolizione della schiavitù del 1926,59 la quale definisce la schiavitù “the status or condition of

a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised”;60 mentre, per quanto riguarda

la tratta di schiavi, essa “includes all acts involved in the capture, acquisition or disposal of a person with intent to reduce him to slavery”.61

Queste definizioni, decenni più tardi, sono state incorporate nell'articolo 7 della Convenzione supplementare sull’abolizione

58 R. CHURCHILL, V. LOWE, op. cit., p. 212.

59 La Convenzione internazionale sull'abolizione della schiavitù è stata adottata a Ginevra il 25 settembre 1926 ed è entrata in vigore il 9 marzo 1927.

60 “La schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano

gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi”, art. 1 (1) della Convenzione.

61 “La tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di

cessione d’un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù [...]”, art. 1 (2) della

della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù,62 che estende la protezione

internazionale a tutte le persone coinvolte in pratiche assimilabili alla schiavitù. Tali definizioni non possono tuttavia rimanere statiche e necessitano di un'interpretazione evolutiva che permetta loro di adattarsi alle forme di schiavitù contemporanee.63 Tra questi nuovi comportamenti si possono

ricordare, a titolo di esempio, la tratta si esseri umani, soprattutto donne e bambini, spesso a scopi di sfruttamento sessuale.64

La schiavitù quindi esiste ancora oggi, sebbene il significato originario del termine sia mutato insieme al mutare delle circostanze. Le forme di schiavitù passate e quelle odierne tuttavia mantengono in comune un elemento fondamentale, lo scopo di sfruttamento delle persone contro la loro volontà e spesso con l'utilizzo di metodi violenti. Un significativo cambiamento ha invece avuto per oggetto il tipo di controllo esercitato sulle persone: nel corso dei decenni si è infatti assistito al passaggio da un controllo de iure ad un controllo de facto.65

Alla luce delle precedenti considerazioni ci si domanda se sia possibile inserire la fattispecie del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina all'interno della previsione dell'articolo 110 della Convenzione concernente il diritto di

62 La Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio

di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù è stata adottata

a Parigi il 7 settembre 1956 ed è entrata in vigore il 30 aprile 1957. 63 E. PAPASTAVRIDIS, op. cit., p. 270; D. GUILFOYLE, op. cit., p. 230.

64 I. CARACCIOLO, “Dalla tratta di schiavi alla tratta di migranti clandestini. Eguaglianze e diversità nella prevenzione e repressione internazionali del traffico di esseri umani”, in U. LEANZA (a cura di), Le migrazioni. Una sfida

per il diritto internazionale, comunitario e interno, Napoli, Editoriale

scientifica, 2005, p. 157.

visita nel caso in cui vi sia il sospetto che un'imbarcazione sia dedita alla tratta di schiavi. Qualora infatti i migranti fossero considerati alla stregua di schiavi, non vi sarebbero problemi giuridici riguardanti la legittimazione ad intervenire, intercettando in alto mare l'imbarcazione straniera cui si trovino a bordo.

L'analisi della questione riguarda la possibilità di identificare lo status dei migranti con quello delle persone soggette a schiavitù, attraverso un’interpretazione evolutiva, in una prospettiva moderna, del concetto di tratta di schiavi. Occorre precisare che non vi sono tuttavia decisioni giudiziali né casi pratici a sostegno di una tale interpretazione.

Vi sono comunque una serie di elementi che non consentono di stabilire un'equiparazione della situazione in cui si trovano i migranti con la condizione di schiavitù, nei termini della definizione precedentemente formulata. In particolare, coloro che sono sottoposti a schiavitù vengono privati della capacità giuridica e della libertà, condizioni che non si riscontrano invece nell'attuale fenomeno di traffico e trasporto di migranti, sebbene caratterizzato da situazioni di disagio e sfruttamento delle condizioni di bisogno dei soggetti trasportati. La differenza fondamentale risiede nel fatto che coloro che abbandonano il proprio Paese di origine cercando condizioni di vita migliori altrove, scelgono volontariamente la via dell'immigrazione illegale. Costoro non sono di proprietà di alcuno e neppure vengono catturati per essere acquistati o ceduti allo scopo di essere ridotti in schiavitù.

Occorre comunque tenere in considerazione il fatto che le persone intercettate in alto mare non sono sempre e solo semplici migranti, ma spesso sono anche vittime del traffico di esseri umani. Il problema è particolarmente sentito ed attuale. Durante la conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Palermo nel 2000 è stata promulgata la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale ed è stato adottato un Protocollo addizionale alla stessa, dedicato appositamente alla prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini.66

Nell'articolo 3 del Protocollo viene fornita la definizione67 di

tratta di persone ed assume particolare rilievo l'elemento dello sfruttamento di un altro essere umano, realizzato mediante l'utilizzo della forza o una qualsiasi altra modalità coercitiva, il quale sia conseguenza di un abuso di potere. Il consenso della vittima, una volta che questa sia divenuta oggetto di traffico, è completamente irrilevante.

La fattispecie in questione sembrerebbe dunque presentare caratteri di complementarietà con quella del traffico di schiavi, condividendo in particolare lo stato di soggezione nel quale si viene a trovare la vittima e configurandosi come una forma

66 v. Trafficking Protocol.

67 Art. 3 Trafficking Protocol: “[...] “Trafficking in persons” shall mean the

recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs [...]”.

moderna di schiavitù.68 Pertanto, non si riscontrerebbero

particolari difficoltà interpretative nel ricomprendere l'ipotesi del traffico di esseri umani all'interno del diritto di visita previsto nell'articolo 110 lettera b) della Convenzione di Montego Bay.