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3. La responsabilità della Pubblica Amministrazione: analisi degli element

3.1. Gli elementi oggettivi dell’illecito

3.1.3. Il nesso di causalità

«Fatto illecito è quello che “cagiona” ad altri un danno ingiusto. Elemento costitutivo dell’illecito e quindi il nesso di causalità intercorrente tra il fatto e il danno»90. L’art. 2043 c.c. richiede che il danno ingiusto sia «cagionato» dal fatto doloso o colposo, ovvero che tra la condotta illecita e l’evento lesivo vi sia un rapporto di causa ad effetto; tale nesso deve essere provato dal danneggiato.

Come evidenziato da acuta dottrina l’importanza dell’indagine finalizzata all’accertamento del nesso di causalità «non dipende affatto dai modelli di responsabilità cui si fa riferimento, assumendo rilevanza forse anche maggiore in quelli svincolati dal criterio di imputazione della colpa»91.

In merito all’elemento causale della responsabilità dell’Amministrazione va osservato che la giurisprudenza amministrativa applica le consolidate regole interpretative elaborate dalla giurisprudenza civilistica92. In particolare, la giurisprudenza ha affermato che «per rinvenire il collegamento materiale tra condotta ed evento occorre considerare ed utilizzare gli artt. 40 e 41 del codice penale, ritenuti applicabili pacificamente anche in materia civile […]. La soluzione scaturente dall’interpretazione di tali norme individua, come regola generale, sulla base della teoria della condicio sine qua non, che la condotta risulta causativa dell’evento dannoso qualora si accerti che essa ha posto in essere una condizione senza cui l’evento non si sarebbe verificato». E’ questo il c.d. processo di eliminazione mentale in base al quale la responsabilità viene meno se la simulazione dell’esclusione del fatto storico cui è ascritto il danno, non determina il venir meno del danno stesso. «A tale

89 Così G. P. CIRILLO, Il danno da illegittimità dell’azione amministrativa e il giudizio risarcitorio.

Profili sostanziali e processuali, op. cit., pp. 138-139.

90 Così C.M. BIANCA, Diritto civile, Vol. 5, La responsabilità, op. cit., p. 626.

91 Così M. CARRÀ, L’esercizio illecito della funzione pubblica ex art. 2043 c.c., op. cit., p. 172.

92 Nonostante le numerose oscillazioni, le elaborazioni civilistiche concordano nel riconoscere che i due momenti di cui si ritiene comunemente costituita l’indagine causale sono convenzionalmente identificati dalle locuzioni causalità in fatto (o materiale) e causalità giuridica. La c.d. causalità in fatto investe l’an del risarcimento e più in generale della stessa responsabilità, in quanto l’indagine relativa è volta a verificare se l’evento dannoso sia o meno imputabile dal punto di vista eziologico alla condotta del soggetto chiamato a risponderne. L’indagine relativa alla causalità giuridica incide più specificatamente sul quantum del risarcimento, in quanto è diretta a verificare per quali dei pregiudizi lamentati dall’attore si possa affermare un rapporto di consequenzialità con la condotta illecita imputabile al convenuto.

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regola che la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno mutuato dal diritto penale, è stato inserito un importante correttivo, desunto dall’art. 41, 2° comma, c.p., per cui il rapporto di causalità si ritiene escluso per il sopravvenire di un fatto che, pur non agendo del tutto indipendentemente dalla condotta del soggetto della cui responsabilità si controverte, giacché altrimenti darebbe luogo ad una serie causale autonoma, si pone come fattore interruttivo della catena causale, in grado, cioè, di deviare lo sviluppo normale di quest’ultima. In altri termini, secondo il principio della causalità efficiente di cui al capoverso dell’art. 41 c.p., la causa che abbia le caratteristiche della prossimità e sopravvenienza rispetto alle altre cause e sia sufficiente da sola a produrre l’evento, elimina il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni»93.

Con riguardo al nesso di causalità si è osservato che l’elemento assume «connotazioni» particolari con riferimento alla responsabilità extracontrattuale della Pubblica Amministrazione94. Nello specifico, l’accertamento del nesso di causa tra evento lesivo e l’atto amministrativo illegittimo può richiedere che il giudice esprima valutazioni sull’esercizio della discrezionalità amministrativa. Tale questione si è imposta all’attenzione dell’interprete dopo la sentenza delle Sez. Un. n.500/1999, in cui la Cassazione ha escluso che la verifica della mera illegittimità del provvedimento lesivo sia, di per sé solo, elemento sufficiente per fondare la responsabilità della Pubblica Amministrazione. A tale fine, occorre dimostrare che la lesione dell’interesse al bene della vita, cui è collegato l’interesse legittimo, sia stata determinata da quel provvedimento.

Come osservato dalla Suprema Corte, al fine del giudizio di responsabilità amministrativa occorre «un giudizio prognostico, da condurre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno della istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, bensì di una situazione

93 Così Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2006, n. 1228, in www.giustizia-amministrativa.it. In tale pronuncia viene, inoltre, evidenziato che «la questione del risarcimento del danno, invece, deve essere risolta sulla base dei principi generali che governano la responsabilità civile della pubblica amministrazione. Com’è noto, per potersi attribuire un addebito di responsabilità da fatto illecito, sotto il profilo civilistico è necessaria la compresenza dell’elemento soggettivo, costituito dalla colpa o dal dolo dell’agente, e degli elementi oggettivi, individuati in una condotta posta in essere in violazione di una norma giuridica (iniure) e in un danno conseguente qualificabile come ingiusto (contra ius), ossia ledendo una situazione giuridica altrui, e non nell’esercizio di un proprio diritto, nonché un nesso eziologico che leghi il fatto come descritto al danno».

94 Cfr. C. LAURENZA, La configurabilità quale responsabilità extracontrattuale dell’illegittimo esercizio

della funzione amministrativa, in La tutela delle situazioni soggettive nel diritto italiano, europeo e comparato, Vol. I, LA tutela delle situazioni soggettive nei confronti de potere amministrativo, a cura di G. C.

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suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva»95. In quest’ottica, il criterio enunciato dalla sentenza n.500/1999 si presenta «come un’applicazione particolare dei principi generali in tema di nesso di causalità», dovendosi verificare, in virtù di un «giudizio contro fattuale quale sarebbe stato l’esito del procedimento se il fatto antigiuridico non si fosse prodotto e se l’amministrazione avesse quindi agito correttamente»96.