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L’analisi della sovrastruttura stradale: le interferenze con gli apparati radicali arborei

5.2. Normativa di riferimento sul verde urbano

mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

• tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

• un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

• mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie […]”

L’articolo 893 prende in considerazione invece gli alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi, riconducendo la disciplina a regolamenti e usi locali o, in mancanza di disposizioni, all’art. precedente 892. Seguono infine altri tre articoli (894, 895, 896) che trattano i casi di alberi a distanza non legale, il divieto di ripiantare alberi a distanza non legale, le recisioni di rami protesi e di radici.

D.P.R. 495/92 – art. 26 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada). L’articolo disciplina la distanza da rispettare tra confine stradale e impianti arborei laterali al di fuori dei centri abitati (all’interno dei centri abitati si rimanda a regolamenti locali). Tale distanza non deve essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. In caso di siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 1 m.

Decreto 5 novembre 2001 (Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade). Nel capitolo 3 si definisce la larghezza dei marciapiedi, anche in presenza di alberature e di altri ostacoli, ricordando che “la larghezza del marciapiede va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta. Tale larghezza non può essere inferiore a metri 1,50. […]”

Capitolato CIRS. L’articolo 12 – Opere in verde - si occupa delle nuove piantumazioni, con riferimento alla tipologia di materiale da utilizzare e alle dimensioni del sesto di impianto, ricordando in particolare che “[...] Il materiale vegetale deve provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni.

L’impresa deve dichiararne la provenienza con relativa certificazione varietale e fitosanitaria alla Direzione Lavori […]. Le buche e i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. La messa a dimora del materiale vegetale dovrà, avvenire in relazione alle quote definite dagli elaborati di

progetto, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, internate oltre il livello del colletto.”

5.2.2. Regolamenti del verde a livello locale

Gran parte delle amministrazioni locali possiedono un proprio capitolato o regolamento sul verde urbano, che si va ad aggiungere ai decreti a livello nazionale. A livello esemplificativo verranno evidenziati i punti salienti dei regolamenti di due diverse realtà urbane emiliane: il Comune di Parma (circa 180.000 abitanti) e il Comune di Sant’Ilario d’Enza in provincia di Reggio Emilia, con circa 11.000 abitanti.

Comune di PARMA - Regolamento del Verde (2001) e nuovo Rue in adozione (2008): il Regolamento del Verde del Comune di Parma disciplina la tutela del verde pubblico ai sensi del LR 2/77, e formula normative per la conservazione, il ripristino, il potenziamento, l’uso del verde e l’abbattimento di alberi, oltre che identificare le specie da impiegare negli interventi di nuova piantumazione, prestando particolare attenzione alle specie allergeniche e vietando categoricamente l’impiego di specie alloctone in ambito rurale. Il Regolamento fornisce, inoltre, indirizzi per la gestione del verde privato.

Importanti sono le indicazioni riguardanti la messa a dimora di nuovi alberi (art.

17/2001 e art. 15.2/2008):

• “L’apertura della buca deve avere un diametro superiore di cm 40 al diametro della zolla e una profondità superiore di cm 20 all’altezza della zolla […].

• Sul fondo della buca va apposto terreno sminuzzato; nel caso in cui il drenaggio non sia ottimale va aggiunto materiale drenante di spessore minimo 20 cm.

• La pianta deve essere preventivamente liberata dal materiale d’imballaggio […]. Va posta a dimora sul fondo della buca, facendo ben attenzione che il colletto sia in posizione corretta rispetto al piano di campagna, tenendo conto dell’assestamento del terreno stesso. La pianta deve risultare perfettamente perpendicolare al piano del terreno.

• La torba, deve essere preventivamente imbibita di acqua a saturazione e va sistemata attorno alla zolla in modo da avvolgerla […].

• La buca va riempita con terreno di risulta, preventivamente sminuzzato e mescolato al concime, all’esterno della torba fino a colmare la buca.

• Intorno alla pianta, deve essere modellata una scodella per la raccolta delle acque e di adeguate dimensioni e debitamente compattata, facendo nuovamente attenzione all’altezza dal colletto […]”.

Una volta descritte le modalità operative per la posa, l’art. 18/2001 e 16/2008 riportano i “principi generali per nuovi impianti”, ricordando che “si rende tecnicamente necessario prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l’area a disposizione e l’assetto urbano circostante, tenendo ben presente la

potenzialità di sviluppo futuro dell’apparato radicale”. In caso, invece di ripristini,

“la messa a dimora delle alberature della stessa essenza non deve essere effettuata nella posizione preesistente in quanto tale pratica è, ai fini agronomici, errata. Qualora non si possa fare altrimenti, si renderà necessario effettuare la sostituzione del terreno esistente, procedendo ad uno scavo e al successivo riempimento con terreno di coltivo, nel rispetto delle prescrizioni dell’Ufficio Verde Pubblico”.

Sempre nel medesimo articolo vengono richiamati gli articoli dal 892 al 899 del Codice Civile per quanto riguarda le distanze per i nuovi impianti di alberature stradali, fermo restando la possibilità di deroga, da parte dell’Ufficio Verde Pubblico, per pubblico interesse in caso di situazioni pregresse o per piante preesistenti finite fuori confine per frazionamenti. Inoltre, sempre in riferimento alle distanze, l’articolo 18 comma 5 e 6 del 2001 e l’allegato B1 del 2008 disciplinano le distanze minime d’impianto e ampiezza delle sedi d’impianto per le alberature stradali nelle zone di trasformazione urbanistica del PRG, imponendo tra l’altro che:

• “La distanza minima delle condutture sotterranee deve essere opportunamente valutata in relazione al tipo di piante.

• La distanza minima da fabbricati e da linee aeree deve essere maggiore o uguale al raggio della pianta al massimo del suo sviluppo.

• La distanza minima tra esemplari della stessa specie deve essere uguale o superiore al doppio del raggio della pianta al massimo del suo sviluppo; in caso di specie diverse deve essere uguale o superiore alla somma dei rispettivi raggi al massimo del loro sviluppo.

• In zone pavimentate, l’alberatura dovrà essere messa a dimora al centro di un’aiuola dalle dimensioni di lato o diametro pari al doppio del diametro del tronco al massimo dello sviluppo.

• Alberature in sede di parcheggio dimorate allo stato adulto, devono avere un’impalcatura come dallo schema di seguito riportato:

- Strade per trasporti eccezionali altezza m 4,50.

- Strade o parcheggi per trasporti normali altezza m 4,50.

- Strade o parcheggi per sole autovetture m 3,50.

- Strade per soli pedoni altezza m 2,50”.

Nello stesso regolamento si prendono inoltre in considerazione le prescrizioni per la salvaguardia delle alberature all’interno di cantieri edili (artt. 13.1 e 13.2/2008), con particolare riferimento a lavori di scavo, scarifica, costipamento e impermeabilizzazione del suolo ed, infine, le tipologie di alberature consigliate.

Comune di SANT’ILARIO D’ENZA (RE) - Regolamento del Verde: il Regolamento si propone di rappresentare un riferimento preciso per la salvaguardia delle essenze esistenti e, nel contempo, per la disciplina della gestione ordinaria degli spazi verdi da parte dei cittadini, volendo intendere il

“verde” come elemento vitale per l'ambiente e la collettività. La sua impostazione, strettamente connessa alla normativa edilizia ed urbanistica, tende a favorire la formazione di una “cultura del verde” anche per quanto riguarda gli spazi

circostanti le abitazioni private. Il documento prende in considerazione le varie situazioni che caratterizzano la realtà del territorio, intervenendo con una serie di norme relative alla loro tutela ed al loro miglioramento, inserendosi nel progetto di "Agenda 21" per lo sviluppo sostenibile.

Di particolare interesse ai fini della presente ricerca è l’art. 8, che tratta delle aree di pertinenza delle alberature, ovvero l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, calcolate considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale. In particolare sono definite:

• per piante di terza grandezza (altezza < 12m): 2 m di raggio;

• per piante di seconda grandezza (altezza 12 - 18m): 4 m di raggio;

• per piante di prima grandezza (altezza >18m): 6 m di raggio.

Tali aree “possono essere interessate da pose di pavimentazioni, purchè venga garantito il mantenimento di un'area permeabile, circostante il fusto, complessivamente di raggio non inferiore alle seguenti misure:

• per piante di terza grandezza: cm 100

• per piante di seconda grandezza: cm 150

• per piante di prima grandezza: cm 200.

Nel successivo art. 9 sono raccomandate le distanze delle alberature da confini ed infrastrutture, ovvero, oltre a quanto indicato dal Codice Civile, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, dalle norme ferroviarie (DPR 753 del 11/07/80 e s.m.i., L. 1202 del 12/11/68), dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica, nella realizzazione di nuove aree verdi ed impianti ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art. 15, si consiglia di rispettare le seguenti distanze minime:

• piante di terza grandezza: 2 m.

• piante di seconda grandezza: 4 m.

• piante di prima grandezza: 6 m.

Ulteriori prescrizioni riguardano le distanze dalle utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano (classi 0 e 1 del DM 21.03.88 art. 2.1.06 e s.m.i.) e le utenze sotterranee.

Nel già citato art. 15 si tratta invece di alberate e filari stradali, specificando che gli stessi devono essere considerati, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. In particolare, “in funzione della larghezza esistente tra punto di impianto e fabbricati esistenti, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile nei nuovi impianti, rispettando comunque le distanza minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti ed in modo da garantire una superficie libera adeguata al suo sviluppo, secondo la seguente articolazione:

• per larghezze inferiori a m 2: nessuna alberatura, solo arbusti;

• per larghezze comprese tra m 2 e 4: alberi di terza grandezza;

• per larghezze comprese tra m 4 e 6: alberi di seconda grandezza;

• per larghezze superiori a m 6: alberi di prima grandezza [...]”.

In ultimo si ricordano, all’art. 11, le norme per la difesa delle piante in aree di cantiere, dove “è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).”

I riferimenti normativi appena descritti evidenziano innanzi tutto una crescente attenzione al verde inteso come patrimonio collettivo e pertanto da conservare e rispettare, garantendo il mantenimento delle migliori condizioni per la vita delle piante. In secondo luogo, è possibile riscontrare, anche a livello locale, una linea di azione comune, con prescrizioni del tutto simili tra loro.

5.3. Il rilevo dei dissesti delle infrastrutture legati agli apparati