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LA LIQUIDAZIONE DEI BEN

1. Le norme generali per la stima dei ben

Il 6 luglio 1939, poco tempo dopo l’ incontro di Berlino del 23 giugno 1939, il ministro degli esteri Galeazzo Ciano convocò e presiedette una riunione interministeriale a palazzo Chigi per esaminare e disporre le misure atte a porre in esecuzione da parte italiana gli accordi italo – tedeschi per il Sudtirolo. Alla riunione presenziarono, oltre a Ciano, Achille Starace, ministro segretario del partito, il ministro delle finanze Thaon di Revel, Felice Guarneri, Guido Buffarini Guidi, Giuseppe Mastromattei, Sergio Nannini, commissario per le migrazioni e la colonizzazione, Massimo Magistrati, il commissario Potenza, presidente dell’ Ente per la Rinascita Agraria, Angiolo Cassinis, consigliere di Legazione per la direzione generale affari commerciali del Ministro degli esteri, Guglielmo Rulli, consigliere di Legazione per la direzione generale degli italiani all’ estero, il marchese Lanza D’ Ajeta, segretario della commissione interministeriale.

Come possiamo leggere nel verbale della riunione72, i temi della discussione posti da Ciano vertevano su:

a) questioni di carattere giuridico b) questioni di carattere economico

c) questioni relative alla sistemazione futura dell’ Alto Adige

Nella riunione si ribadì che il trasferimento degli allogeni doveva essere assolutamente volontario, ma soprattutto il

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problema di maggior rilievo sollevato a palazzo Chigi riguardò gli aspetti economici dell’ operazione, sia sotto il profilo burocratico - organizzativo, sia sotto quello di come prendere in considerazione le richieste tedesche per favorire economicamente gli optanti. Le Norme generali per la stima

dei beni stabilivano infatti le modalità con cui gli optanti

dovevano vendere i loro beni immobili e le procedure per calcolarne il valore; quindi, chi espatriava portava con sé oltre confine il valore liquido degli immobili alienati. Era tuttavia concessa la facoltà di trasportare oltre confine i beni mobili. Vediamo ora più attentamente come si procedeva alla vendita e al calcolo del valore.

Circa il primo problema , il trasferimento in Germania delle somme realizzate con la vendita dei beni, secondo il parere di Thaon di Revel e Guarneri, non costituiva alcuna difficoltà. Più delicato era invece il secondo aspetto, quello relativo alla fissazione dei prezzi d’ acquisto dei beni da parte degli enti italiani preposti, ovvero l’ Ufficio per l’ Alto Adige e l’ Ente Nazionale Tre Venezie; si pensava infatti che la vendita dei beni sul libero mercato avrebbe assorbito soltanto una parte dei beni stessi.

Secondo l’ opinione di Ciano, le soluzioni possibili erano due:

“[…] O considerare l’ eventualità di modificare il rapporto di cambio – come è stato richiesto dagli stessi rappresentanti germanici a Berlino – per impedire che la conversione dei ricavi delle liquidazioni dei loro beni, al cambio di 7,63, ponga gli espatriati in Germania in una situazione di netto disagio, oppure predisporre tutte le misure necessarie per impedire, anche per ragioni speculative, un ribasso eccessivo nei prezzi dei beni in liquidazione e dare facoltà agli Enti, preposti alla liquidazione stessa, di considerare all’ atto dell’ acquisto la valutazione dei beni in base ad un prezzo politico73”.

Tra le due soluzioni, Ciano propendeva per la seconda ed anche i ministri Revel e Guarneri condividevano questa posizione. Alla riunione si discusse anche su come dare un assetto

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definitivo alla Provincia di Bolzano sul piano sociale ed economico. Nel febbraio 1940, la Federazione fascista di Trento propose alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un progetto volto a costituire un Istituto per lo sviluppo economico

della Venezia Tridentina, allo scopo di incrementare

l’ economia della regione. In particolare, il progetto prevedeva i seguenti punti:

a) predisporre ed organizzare, in collaborazione con l’ Ente nazionale Tre Venezie, il movimento migratorio dalle singole valli trentine in Alto Adige, per la sostituzione degli allogeni che si trasferiscono in Germania;

b) assistere gli agricoltori trentini trasmigranti nelle operazioni di cessione delle loro proprietà e nella sistemazione dei relativi oneri;

c) assumere la gestione delle proprietà acquistate dall’ Ente nazionale Tre Venezie e curarne il rapido smobilizzo mediante rivendita;

d) svolgere azione pel riordinamento e la ricomposizione delle proprietà inorganiche o frammentate74”.

Questo progetto tuttavia non ebbe seguito. Le difficoltà che si manifestarono ad attuare un tale piano, tra il 1939 e il 1943, erano correlate in parte allo stato di guerra in cui l’ Italia si sarebbe trovata a partire dal 1940, in parte alle problematiche legate all’ immigrazione dal resto del Regno ed infine alla riprivatizzazione dei beni acquistati dagli optanti che si erano effettivamente trasferiti nel Reich. Da un documento del Ministero degli Interni veniamo a conoscenza della volontà del ministro Revel di sottoporre le questioni a Mussolini; infatti le direttive di massima del verbale da presentare al Duce prevedevano che:

1°) L’ Istituto per le sovvenzioni e valori provvederà al finanziamento dell’ Ente Tre Venezie – Apposita convenzione è in corso.

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2°) Tutte le proprietà e le aziende di ogni natura che non trovino immediato collocamento sul libero mercato, dovranno venire regolate nei modi seguenti:

a) l’ IRI promuoverà la costituzione di uno o più enti in forma di anonima per il rilievo di tutte le case di civile abitazione; b) l’ ENITEA ( Ente Nazionale Industrie Turistiche E

Alberghiere, n.d.a. ) rileverà tutti gli alberghi di cui si vorrà

mantenere in vita l’ esercizio. Gli altri passeranno agli enti di cui al n. 2;

c) l’ IRI rileverà le aziende industriali;

d) la Confederazione dei Commercianti e l’ Ente della Cooperazione saranno invitati dal Ministero delle Corporazioni a promuovere la costituzioni di enti per il rilievo di quegli esercizi commerciali che non trovassero immediato collocamento.

Lo stesso Ministero inviterà l’ Ente per le piccole industrie ad occuparsi del rilievo e del trapasso di aziende artigiane;

e) l’ Ente Tre Venezie concentrerà la sua attività nel campo agricolo , pur figurando come compratore di tutte le attività degli allogeni così come previsto dagli accordi.

Le attività estranee al campo agricolo verranno immediatamente trasferite dall’ Ente Tre Venezie agli Enti e Istituti previsti ai numeri precedenti.

3°) Tutti gli enti dovranno procedere con la massima rapidità allo smobilizzo delle attività affidate alle rispettive cure cedendole alle private iniziative

4°) Allo scopo di favorire lo smobilizzo il Ministero delle Finanze consente:

a) che i passaggi di proprietà avvengano in esenzione dei diritti di registro e bollo, e ciò fino a due passaggi per ciascuna proprietà;

b) che ai privati acquirenti vengano consentite dilazioni nei pagamenti in misura e a condizioni da stabilirsi;

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c) il Ministero si riserva di impartire agli Enti di cui sopra opportune direttive perché le vendite ai privati vengano incoraggiate, anche in materia di prezzo, fatte salve naturalmente le esigenze della finanza.

Su questo punto S.E. Buffarini esprime l’ avviso che sia preferibile stabilire a priori la misura della svalutazione da applicarsi, da parte dell’ Ente Tre Venezie, a tutte le proprietà all’ atto del loro passaggio ai diversi Enti per modo che questi si sentano più liberi e quindi procedano con la massima rapidità sull’ azione di rivendita ai privati.

5°) In materia di credito S.E. Azzolini, Capo dell’ Ispettorato, si riserva di predisporre entro breve termine proposte concrete in ordine ai problemi contingenti e a quelli futuri, e farà quanto prima a tale scopo un sopraluogo a Bolzano.

6°) Il Commissariato per le Migrazioni Interne e l’ Ente Tre Venezie procederanno di concerto in materia di mano d’ opera

[…]75”.

A grandi linee, i termini della questione erano stati impostati, ma altre difficoltà si aggiunsero a quelle sopra citate e provenivano dalla controparte tedesca. La Germania, se si era dichiarata pronta ad affrontare immediatamente il rimpatrio dei circa diecimila cittadini tedeschi residenti in territorio sudtirolese, per gli allogeni tendeva, da un lato, ad ottenere facilitazioni e condizioni economiche assolutamente eccezionali ed onerosissime per l’ Italia e, dall’ altro lato, a rinviare nel tempo la concreta realizzazione delle operazioni di trasferimento. Quest’ ultimo punto si verificò soprattutto dopo l’ aggressione alla Polonia e lo scoppio della guerra, quando per i tedeschi si fece più difficile provvedere ad una sistemazione per gli allogeni che dovevano lasciare l’ Italia.

Come abbiamo visto in precedenza, l’ accordo venne raggiunto il 13 settembre 1939; l’ unica questione da risolvere era quella strettamente economica. Himmler insisteva infatti affinchè agli optanti fosse applicato un tasso di cambio speciale di 4,50 Lire

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per 1 DM ( Deutsche Mark ) e rifiutava la proposta italiana di fissare un tasso di cambio di 5:1 – quindi superiore a quello proposto dai tedeschi – al quale però si aggiungeva la divisione a metà tra i due Stati dell’ onere derivante dalla differenza fra il cambio ufficiale dell’ epoca, ovvero 7,63:1, e quello speciale. E’ evidente come i tedeschi pretendessero per loro condizioni assai vantaggiose. Non solo: si chiedeva il riconoscimento che il patrimonio degli allogeni ladini e sudtirolesi dovesse essere valutato in ragione di dieci miliardi di Lire, mentre da parte italiana si stimava il valore di tutti i beni tra i tre e i quattro miliardi per il Sudtirolo e meno di un miliardo per le altre provincie interessate dall’ accordo. Come già abbiamo visto, la firma sull’ accordo definitivo venne apposta il 21 ottobre 1939, solo dopo che l’ Italia accondiscese quasi completamente alle richieste economiche tedesche.

Venne così accolta la richiesta, sulla quale i tedeschi si erano dimostrati inflessibili, di fissare il tasso di cambio del DM, anziché a 7,63 Lire, a 4,50 Lire. Questo comportava un vantaggio economico, per gli allogeni che fossero emigrati, di quasi il 45%; infatti, poiché il valore dei loro beni era espresso in Lire, gli optanti erano tenuti ad operare il cambio in DM una volta stabilitisi nel Reich. In base all’ accordo, il patrimonio poteva essere costituito da depositi bancari, valore di realizzo di titoli, crediti di qualunque natura anche se ipotecati, il valore delle aziende industriali, commerciali, artigiane ed agricole, partecipazioni ad imprese ed esercizi professionali, proprietà immobiliari, valore di riscatto delle rendite o pensioni e crediti derivanti da assicurazioni private o sociali. Agli optanti era concesso inoltre portare con sé , in esenzione dei diritti di dogana e spese di trasporto ferroviario, i beni mobili in loro possesso alla data del 23 giugno 1939. Sarebbero state loro rimborsate anche le spese di imballaggio e di trasporto fino alla stazione di destinazione, mentre, a chi non aveva i mezzi finanziari, il governo italiano avrebbe messo a disposizione una cifra equivalente alla somma necessaria. Ancora secondo il testo dell’ Accordo, i beni mobili comprendevano non solo suppellettili domestiche e viveri, ma anche oggetti formanti

parte dell’ arredamento interno, anche se infissi, aventi valore artistico o affettivo, vetture personali, il 50% del bestiame, le

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collezioni e gli archivi privati relativi alla cultura germanica e le pietre tombali76.

Alle norme per il rimpatrio si aggiunsero, il 31 gennaio 1940, le

Norme per la stima del patrimonio degli allogeni e dei cittadini germanici emigranti in Germania. La disciplina che si

applicava differiva in base alla categoria di beni, a seconda che fossero proprietà urbane o fondiarie, aziende commerciali, piccole industrie, botteghe artigiane, consorzi e cooperative, industrie e imprese di trasporto e spedizione, alberghi, pensioni, case di cura e, più in generale, di esercizi professionali. Un’ apposita commissione bilaterale italo – tedesca ( la DEFI, Delegazione Economica e Finanziaria, di cui parleremo più avanti ), istituita a Bolzano, avrebbe provveduto a calcolare la stima dei beni di ogni singolo optante o famiglia di optanti. Giunti a questo punto, proviamo a delineare i criteri generali che emergono dal testo delle Norme.

a) Proprietà urbana di fabbricati e terreni

Riguarda immobili in affitto o affittabili, come abitazioni e fondi per attività commerciali, fabbricati non destinati ad uso abitativo, castelli e simili, aree edificabili. Per gli immobili in affitto il valore di stima doveva essere calcolato facendo la media fra il valore di costruzione e il valore di rendita ovvero il canone d’affitto. Poiché i canoni di affitto erano stati calmierati per legge, per ottenere la rendita corrispondente approssimativamente al valore reale interno dell’ edificio, si procedette dunque con l’ aggiunta al canone corrente del 25%, più un ulteriore 35% a compensazione della svalutazione della moneta e del dislivello dei prezzi esistente nel Reich. Questo per quanto riguarda gli immobili ad uso abitativo. Per i fondi adibiti ad uso commerciale, si calcolava un’ aggiunta del 33,33% ( anziché del 25%, come nel caso appena visto di immobili ad uso abitativo ) al canone corrente d’ affitto, più l’ ulteriore 35% di compensazione di svalutazione della moneta. Per gli edifici destinati ad altri scopi diversi da quello dell’ affitto di appartamenti, come ad esempio residenze quali castelli e simili, destinati all’ uso abitativo di una sola famiglia,

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Cfr. Norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l’ emigrazione di allogeni tedeschi dall’ Alto Adige

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non potevano essere indicate delle norme unitarie di stima, ma si doveva tener conto del valore di costruzione, dello stato di conservazione, dell’ ubicazione, delle possibilità di utilizzo, della commerciabilità, del valore artistico e storico o culturale, nonché al valore venale, ovvero il valore di mercato. Per le aree edificabili la stima doveva essere calcolata in base ai prezzi corrispondenti al valore di mercato, secondo la loro estensione e considerate le adiacenze.

b) Proprietà fondiaria rurale

Comprende, oltre i fondi veri e propri, le scorte, le quote di compartecipazione e di condominio anche su aziende elettriche ed acquedotti per uso agricolo, servitù ed altri oneri reali, diritti di uso, pascolo, legnatico, stramatico, diritti di caccia e pesca, enfiteusi e locazioni. La stima dei beni immobiliari si effettuava in base ai prezzi praticati sul libero mercato alla data del 23 giugno 1939. Qualora non fosse stato possibile accertarsi dei prezzi del periodo, sarebbe stato necessario ricorrere ad una valutazione stimando la produzione media ai prezzi correnti del periodo 1937-1938 e capitalizzando il reddito fondiario ad un tasso variabile dal 5,5% al 7,5% per le colture orto-frutto- viticole e dal 3,5% al 5,5% per le altre colture, fino ad arrivare in casi speciali, al 2,5%. Non ultimo, quello che influiva sulla valutazione della proprietà rurale era la diversità della posizione altimetrica, della conformazione e della natura del terreno, della temperatura, delle condizioni di precipitazione, di esposizione al sole, di scolo delle acque di irrigazione. Come leggiamo nel testo delle Norme, questi fattori “importano essenziali

differenze di valore e rendono necessario un trattamento individuale dei singoli immobili, il cui valore può essere fissato solo di caso in caso dopo adeguato apprezzamento di tutti i fattori rilevanti”. Per i boschi, quando non era possibile

individuare un criterio di massima per la stima del valore, si rendeva necessario determinare il valore del suolo basandosi sulla quantità della produzione di legname maturo di età superiore agli 80 anni, la quantità di legname di età media ( dai 40 agli 80 anni ) e di quello di età inferiore ai 40 anni. Esercizi accessori, quali segherie, mulini, dovevano essere stimati separatamente dai fondi. Per quanto riguarda diritti d’ uso,

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come il pascolo, tale valore è da capitalizzarsi e da aggiungersi al valore del terreno. Qualora un terreno avesse diritti di legnatico o stramatico in boschi comunali o frazionali, il valore capitalizzato di tali diritti è da aggiungersi, anche in questo caso, al valore del terreno. Nelle locazioni e nelle enfiteusi il conduttore o l’ enfiteuta può pretendere dal locatore o concedente un’ indennità per la mancata tempestività della risoluzione del contratto qualora il locatore, nonostante l’ intempestiva risoluzione, abbia un lucro da quanto il conduttore o enfiteuta ha prestato. In caso di contestazioni, decide esclusivamente la commissione di stima italo-tedesca.

c) Negozi, merci e imprese di trasporto. Piccole industrie e artigianato

Comprende negozi, piccole industrie, imprese di spedizione e trasporti, autorimesse e officine di riparazioni, imprese di trasporto di persone. La stima del valore differisce da attività ad attività.

Negozi

L’ oggetto della stima è costituito dalla scorta delle merci esistenti ed il loro valore è determinato dai prezzi correnti al momento della stima. Viene considerato anche il valore di avviamento del negozio, che viene calcolato in base all’ utile netto medio degli ultimi 3 anni fino al 30 giugno 1939. Tale utile netto deve fissarsi almeno in misura dell’ imponibile accertato dall’ Ufficio Imposte. Il valore di avviamento si otteneva moltiplicando l’ utile netto per sette. Qualora si fosse giunti ad un risultato non equo, il valore di avviamento si sarebbe stimato in base all’ ammontare del capitale investito, dell’ entità degli scambi, della posizione, della “rinomanza” e della clientela del negozio. La realizzazione di crediti ed il pagamento di debiti era a carico dell’ optante.

Piccole industrie e artigianato

La stima delle merci avveniva in base al costo di produzione al momento della stima. L’ optante doveva presentare un elenco delle merci che dovevano essere stimate e sin dal giorno della stima doveva tenere esattamente aggiornato l’ inventario. Su

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tali basi si determinava la somma da liquidarsi. Nella determinazione del valore di avviamento dell’ attività si doveva tenere in considerazione la scarsità di materie prime presente all’ epoca; per il calcolo del valore si doveva prendere come base l’ utile netto medio degli ultimi 5 anni, da moltiplicarsi secondo il seguente criterio: per i negozi con meno di 5 anni di attività si moltiplicava per 7, per quelli esistenti da 10 anni per 8, per quelli con 15 anni di attività per 9 e per quelli esistenti da più di 15 anni per 10.

Imprese di spedizione e trasporti

Per questo tipo di attività, l’ oggetto della stima non è la quantità di merci, ma il grado di perfezione dell’ organizzazione di acquisto e di mantenimento della clientela. Per la stima dell’ inventario e dei mezzi di trasporto valevano i prezzi correnti al momento. Per la determinazione del valore di avviamento di questo tipo di impresa, oltre all’ utile di impresa, bisognava considerare anche l’ entità dell’ organizzazione, alla rinomanza, al valore dei depositi, al numero delle agenzie e degli impiegati, alle possibilità di sviluppo, al volume degli

scambi in denaro, alle relazioni commerciali in Italia e all’ estero.

Autorimesse e officine di riparazioni

Gli edifici che fanno parte dell’ azienda dovevano essere stimati in base alle norme sulla proprietà urbana di fabbricati precedentemente osservata. Nella determinazione del valore di avviamento si doveva tenere conto del complesso di scambi. Imprese di trasporto di persone

Come per le autorimesse, anche per questo tipo di attività era prevista la stima degli edifici in base alle norme sulla proprietà urbana di fabbricati. Il valore di avviamento doveva essere calcolato in base all’ importanza dell’ impresa e in particolare in base al numero dei mezzi di trasporto posseduti ed utilizzati.

d) Commercio, frutta, vini e consorzi

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rurali. Per quanto riguarda le cooperative ortofrutticole ed i consorzi, se i membri iscritti al 23 giugno 1939 avevano optato in blocco per la cittadinanza tedesca, si doveva procedere alla stima di tutto il patrimonio sociale; nel caso in cui avessero optato soltanto una parte dei membri, veniva liquidato il valore delle quote di ogni socio. Il valore delle quote spettanti era determinato sulla base di un bilancio della liquidazione compilato per uso interno al 23 giugno 1939. Nel caso delle casse rurali, si poneva il problema di un rischio di dissesto, se i fossero stati ritirati i crediti; medesima questione si poneva riguardo ai debiti. Al fine di evitare questo rischio, per non mettere in pericolo la disponibilità liquida delle casse, l’ Ente Tre Venezie avrebbe corrisposto alle casse le somme pari ai debiti ( qualora ce ne fossero ) contratti dagli optanti. L’ Ente avrebbe poi dovuto concedere una moratoria per i crediti nei confronti delle casse rurali, finchè “da parte delle casse stesse

non sarebbero state liquidate tutte le questioni pendenti con gli optanti”. L’ Ente Tre Venezie si faceva garante nei confronti

dei consorzi e delle casse rurali per le quote sociali che venivano trasferite all’ ente stesso.

e) Industria

Per la valutazione di questa categoria di beni bisognava procedere alla determinazione del valore patrimoniale in base agli elementi predisposti dalle parti e controllati da periti con