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Nozione e classificazion

Nel documento Lezioni di Diritto Forestale e ambientale (pagine 93-98)

III L’IMPRESA

1. Nozione e classificazion

La definizione giuridica di bene è offerta dall’art. 810 del codice civile, contenuto nel Libro terzo del codice, che reca il titolo “Della proprietà”. Ai sensi di questa disposizione “sono beni” (in senso giuridico) “le cose capaci di arrecare utilità agli uomini e di

essere assoggettati al loro potere”.

I beni si distinguono in varie categorie: a) beni materiali e beni immateriali, b) beni fungibili e beni infungibili, c) beni divisibili e beni indivisibili, d)) beni presenti e beni futuri (frutti), e) beni immobili, beni mobili, e beni mobili registrati, f) beni pubblici e beni privati. Passiamo ad analizzare le varie categorie di beni.

a) beni materiali e beni immateriali: i beni materiali sono quelli percepibili con i nostri sensi, mentre i beni immateriali sono creazioni della mente concepibili solo astrattamente;

b) beni fungibili e beni infungibili: i beni fungibili sono quelli che possono essere sostituiti indifferentemente con altri (es. una somma di denaro, 100 Euro: è indifferente che io dia una banconota o un’altra da 100 Euro), mentre i beni infungibili sono quelli che

non possono essere sostituiti indifferentemente con altri (es.: un

quadro di Picasso);

c) beni divisibili e beni indivisibili: i beni divisibili sono suscettibili di essere divisi senza che se ne alteri la destinazione economica, mentre i beni indivisibili sono beni che, se divisi, subiscono una alterazione della loro destinazione economica;

d) beni presenti e beni futuri: beni presenti sono i beni già presenti in natura al momento in cui formano oggetto di attività giuridica (es.: di un contratto di vendita), mentre i beni futuri sono beni che in quel momento non esistono ancora in natura. Sono considerati beni futuri i frutti, che possono essere definiti come beni che provengono da un altro bene. I frutti, a loro volta, si distinguono

in frutti civili e frutti naturali. Ai sensi dell’art. 820 del codice civile sono civili i frutti che provengono indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del godimento che ne viene concesso ad altri (es.: il canone di affitto di un fondo rustico), mentre sono naturali i frutti che provengono direttamente da un altro bene, vi concorra o meno l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Fino al momento in cui i frutti naturali non vengono separati dalla cosa madre non hanno autonoma rilevanza giuridica, ma possono formare oggetto di rapporti giuridici come beni futuri: al momento della separazione dalla cosa madre acquistano autonoma rilevanza giuridica e possono formare oggetto di attività giuridica come beni presenti.

e) beni immobili, beni mobili, e beni mobili registrati: beni

immobili sono, ai sensi dell’art. 812 del codice civile, il suolo, le

sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e, in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati beni immobili, i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono beni mobili tutti gli altri beni nonché, ai sensi dell’art. 814 del codice civile, le energie naturali che hanno valore economico. Sono beni

mobili registrati alcuni beni mobili soggetti ad un particolare regime

di circolazione giuridica (es.: automobili, navi, aerei). La differenza fondamentale tra queste tre categorie di beni riguarda le modalità del loro trasferimento e la pubblicità relativa alle loro vicende giuridiche. I beni immobili possono essere validamente trasferiti soltanto per atto scritto: a sua volta il loro trasferimento è opponibile ai terzi solo se l’atto di trasferimento (nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata) viene trascritto alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari. Dunque se Tizio vende il suo fondo rustico prima a Tizio e poi a Sempronio, diventerà effettivo proprietario del fondo stesso non chi lo ha acquistato per primo, bensì chi ha per primo trascritto l’atto di acquisto alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari. I beni mobili, invece, possono essere trasferiti senza forme particolari, né sono richieste specifiche formalità per l’opponibilità a terzi dell’atto del loro trasferimento. I beni mobili registrati sono soggetti ad un particolare regime di pubblicità relativo ai rispettivi trasferimenti a terzi, nel senso che ai fini della efficacia dell’atto di trasferimento del beni verso i terzi, l’atto medesimo deve essere iscritto nei Registri relativi al bene che ne forma oggetto (es.: Pubblico registro automobilistico per le autovetture).

f) beni pubblici e beni privati. I beni privati sono beni che appartengono a soggetti privati. I beni pubblici sono invece beni che presentano la duplice caratteristica di appartenere allo Stato o ad altri Enti pubblici e di essere destinati al soddisfacimento di un interesse pubblico. È importante ricordare a tale proposito, per inciso, che ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni

in materia di risorse idriche”, art. 1, 1° comma, “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salva-guardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”.

1.a) I beni pubblici

I beni pubblici si distinguono in tre categorie: a) beni demaniali; b) beni patrimoniali indisponibili; c) beni patrimoniali disponibili. I

beni demaniali sono beni che appartengono esclusivamente allo

Stato o agli altri Enti pubblici territoriali e sono diretti all’immediato soddisfacimento di un interesse pubblico. Ai sensi del-l’art. 822, 1° comma, del codice civile, sono beni demaniali dello Stato, il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, le opere destinate alla difesa nazionale. Ai sensi del 2° comma della stessa disposizione, sono beni demaniali dello Stato, se appartengono a quest’ultimo, le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e, infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. I beni indicati in quest’ultima disposizione (art. 822, 2°comma), se appartengono ad altri Enti pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comune) sono soggetti al regime dei beni demaniali. I beni demaniali si distinguono in beni del demanio necessario e beni del demanio

accidentale. Il demanio necessario è formato da tutti i beni che

possono appartenere soltanto allo Stato a titolo di proprietà pubblica, mentre il demanio necessario è formato da beni che sono demaniali solo se appartengono allo Stato, ma per loro natura potrebbero appartenere anche a privati. I beni del demanio necessario si distinguono in demanio marittimo (lido del mare), demanio idrico e

demanio militare. I beni del demanio accidentale si distinguono in: demanio stradale (strade e autostrade statali), demanio aeronautico

(aeroporti), demanio artistico, archeologico, storico-culturale. I beni demaniali si distinguono inoltre in demanio naturale, che è frutto della sola opera della natura, e demanio artificiale, che è frutto dell’opera dell’uomo. Sono soggetti al medesimo regime giuridico dei beni demaniali, i c.d. “diritti demaniali su beni altrui”: si tratta di diritti costituiti su beni altrui per gli stessi fini di utilità pubblica che caratterizzano i beni demaniali. La categoria comprende sia i diritti costituiti per l’utilità di beni demaniali, le c.d. “servitù

pubbliche”, cioè servitù costituite su beni dei privati a vantaggio di

beni demaniali, sia i diritti costituiti per il conseguimento di interessi pubblici corrispondenti a quelli al cui raggiungimento sono finalizzati i beni demaniali, i c.d. “diritti di uso pubblico”, cioè diritti che consentono l’uso da parte del pubblico di strade o di spazi

privati. I beni demaniali sono soggetti ad un particolare regime giuridico in forza del quale tali beni sono inalienabili, non possono formare oggetto di usucapione, di sequestro, di espropriazione, e di pignoramento. Sono comunque previste, in modo tassativo, alcune forme di utilizzazione dei beni demaniali da parte dei privati, che si distinguono in: 1) uso ordinario, che consiste nello sfruttamento del bene in conformità alla sua destinazione economica, aperto a tutti i cittadini indiscriminatamente (es.: transito su strada pubblica); 2)

uso straordinario, che consiste nello sfruttamento del bene in

conformità alla sua destinazione economica, consentito dietro pagamento di una tassa (es.: transito su autostrada statale); 3) uso

eccezionale, che consiste nello sfruttamento del bene in modo non

conforme alla sua destinazione economica, attribuito ad un determinato soggetto con uno specifico provvedimento (es.: occu- pazione di un tratto di spiaggia per l’esercizio di cantieri navali); 4)

uso particolare, che consiste nell’uso del bene in modo conforme

alla sua destinazione economica, attribuito ad un soggetto determinato a mezzo di uno specifico provvedimento (es.: derivazione di acque pubbliche per usi irrigui o industriali).

b) I beni del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri

Enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni) sono, ai sensi dell’art. 826 del codice civile, i beni appartenenti a tali Enti, diversi da quelli demaniali. La stessa disposizione, al secondo comma, stabilisce che fanno parte del patrimonio indisponibile le foreste, le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, artistico, archeologico, paletnologico, paleontologico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli arma- menti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Ai sensi del terzo comma della stessa disposizione, fanno inoltre parte del patrimonio indisponibile dello Stato o rispettivamente degli altri Enti pubblici territoriali, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a pubblico servizio. Per quanto attiene al regime giuridico, ai sensi dell’art. 828 del codice civile, i beni che costituiscono il patrimonio indisponibile sono soggetti alle regole particolari che li concernono e non possono comunque essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi espressamente previsti dalla legge. Alla luce del-l’art. 830 del codice civile, ai beni appartenenti agli Enti pubblici non territoriali che siano destinati ad un servizio pubblico si applica il regime giuridico previsto per i beni del patrimonio indisponibile: non possono dunque essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

I beni del patrimonio disponibile sono quelli che si ricavano per

esclusione dalle elencazioni dei beni demaniali e dei beni del patrimonio indisponibile, e sono soggetti allo stesso regime giuridico dei beni privati.

Nel documento Lezioni di Diritto Forestale e ambientale (pagine 93-98)