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I principi del diritto ambientale dettati dal diritto comunitario

Nel documento Lezioni di Diritto Forestale e ambientale (pagine 141-145)

SETTORI DI INTERVENTO DELLA NORMATIVA FORESTALE,

I L’INTERVENTO COMUNITARIO IN MATERIA AMBIENTALE

2. I principi del diritto ambientale dettati dal diritto comunitario

Il Titolo XIX del Trattato, nella elaborazione che ha fatto seguito al Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, contiene tre articoli, 174, 175 e 176, che indicano gli obbiettivi ed i principi relativi alla disciplina dell’ambiente.

L’art. 174.1 del Trattato, in particolare, individua gli obbiettivi specifici ai quali deve ispirarsi la politica comunitaria e quella degli Stati membri in materia ambientale: “salvaguardia, tutela e

miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale e mondiale”.

A sua volta l’art. 174.2 del Trattato individua i principi sui quali è fondata la politica comunitaria e quella degli Stati membri in materia ambientale: i principi della precauzione e della azione

preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, il principio “chi inquina paga”.

a) il principio di precauzione: il principio impone il dovere di

adottare misure cautelative mirate a prevenire o ridurre danni all’ambiente e/o alla salute, che possono derivare da una determinata attività, anche in assenza di prove scientifiche certe ed inequivocabili che possano dimostrare la presenza di rischi per l’ambiente e la salute connessi all’uso di determinati prodotti, elementi o dispositivi. Tale principio ha trovato per la prima volta la sua formulazione più completa nella Dichiarazione di Rio, del 1992, ed è stato introdotto dal Trattato di Maastricht del 1993, nell’art. 174 del Trattato di Roma. L’art. 15 della Dichiarazione di Rio affermava che: “in caso di danni importanti ed irreversibili, l’assenza di prove

scientifiche non potrà giustificare alcun ritardo nella adozione di misure efficienti per contrastare il degrado ambientale”. La

Commissione europea, nella Comunicazione del 2 febbraio 2000, ha delineato le guide lines relative alla concreta attuazione del principio di precauzione, di cui sottolinea l’importanza come strumento mirato a prevenire quei rischi alla salute e all’ambiente non ancora dimostrati a livello scientifico. Le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere, ad avviso della Commissione: 1) proporzionali, conformi cioè al livello di

protezione prescelto; 2) non discriminatorie; 3) coerenti con misure analoghe già adottate; 4) basate su un esame dei costi e dei benefici potenzialmente connessi all’azione o all’assenza di azione; 5) essere oggetto di revisione allorché intervengano nuovi dati scientifici; 6) essere mantenute in vigore per tutto il tempo in cui il rischio viene

considerato elevato; 7) in grado di individuare la responsabilità o l’onere della prova per la produzione di prove scientifiche necessarie per una completa valutazione del rischio. Ciò significa

che laddove il legislatore abbia ritenuto pericolosi in forza del principio di precauzione, dunque in assenza di riscontri scientifici certi, determinati prodotti o sostanze, e ne abbia pertanto vietato o limitato l’immissione sul mercato, è onere del produttore, per poter accedere al mercato, offrire le prove scientifiche che dimostrino l’assenza di pericolosità per la salute e per l’ambiente di tali prodotti o sostanze; laddove viceversa il legislatore non abbia ritenuto di applicare il principio di precauzione, sarà a carico dei consumatori o della Pubblica Amministrazione l’onere di dimostrare che la commercializzazione di un determinato prodotto o sostanza è pericoloso per la salute o per l’ambiente.

b) Il principio dell’azione preventiva: tale principio è strettamente legato a quello di precauzione ed impone in presenza di dubbi circa la pericolosità per l’ambiente di determinate attività, prodotti o sostanze, di privilegiare l’adozione di misure di prevenzione piuttosto che ricorrere ad eventuali misure risarcitorie dell’eventuale danno derivate da tali attività, prodotti o sostanze.

c) Il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei

danni causati al-l’ambiente: tale principio si basa sulla convinzione

che i danni ed i deterioramenti ambientali vadano contrastati il più presto possibile per evitare che i loro effetti si moltiplichino.

d) Il principio “chi inquina paga”: il principio si fonda sul presupposto che all’ambiente debba essere riconosciuto un valore economico e che ogni intervento che causa un danno all’ambiente implica un costo, ed è ispirato alla esigenza di garantire che le conseguenze economiche derivanti da tale danno non ricadano sulla collettività, bensì sul soggetto che quel danno ha causato. Tale principio implica anche che il costo delle misure cautelative che devono essere adottate al fine di evitare o diminuire eventuali danni all’ambiente potenzialmente derivanti da determinate attività, siano a carico non della collettività ma di chi tali attività pone in essere.

In materia ambientale trovano inoltre applicazione due principi che rivestono una portata generale nel diritto comunitario: il

principio di sussidiarietà, ed il principio di proporzionalità,

espressamente enunciati nel Trattato dall’art. 2: si tratta dunque di due principi che, a differenza di quelli indicati sopra, non sono specifici ed esclusivi del settore della tutela dell’ambiente.

In forza del principio di sussidiarietà, la Comunità, nei settori di non esclusiva competenza, interviene in via sussidiaria quando gli obbiettivi dell’azione da intraprendere non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri o possono essere realizzati in modo migliore a livello comunitario. In forza del prin- cipio di proporzionalità, l’azione comunitaria non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obbiettivi del Trattato.

L’art. 174, comma 3, del Trattato, infine, specifica in relazione al settore della tutela dell’ambiente uno dei principi generali della politica comunitaria, quello contemplato dall’art. 3 dello stesso Trattato, il quale prevede una generica promozione delle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico: il terzo comma dell’art. 174 impone infatti alla Comunità di tenere conto, nella predisposizione della propria politica ambientale, dei dati tecnici e scientifici disponibili.

Nel documento Lezioni di Diritto Forestale e ambientale (pagine 141-145)