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La tutela dell’ambiente nella Costituzione e nella nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni introdotta dalla

Nel documento Lezioni di Diritto Forestale e ambientale (pagine 41-48)

I LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

5. La tutela dell’ambiente nella Costituzione e nella nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni introdotta dalla

legge costituzionale n. 3 del 2001

Nel testo originario della Costituzione, anteriore alla entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, non esisteva alcun riferimento al termine ambiente e ciò trovava la sua giustificazione nella circostanza che l’interesse del legislatore italiano per le tematiche ambientali comincia a profilarsi soltanto attorno agli anni settanta, mentre la Costituzione italiana è entrata in vigore, come abbiamo visto, nel 1948. A partire dagli anni settanta si assiste ad una intensa produzione normativa in materia di tutela dell’ambiente, le cui disposizioni, nell’ottica di proteggere le risorse ambientali, comportano talvolta incisive limitazioni di diritti che hanno, viceversa, protezione costituzionale, il diritto di proprietà (art. 42) e

la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Gli artt. 41 e 42 della Costituzione legittimano, sotto il profilo costituzionale, limitazioni al diritto di proprietà ed alla libertà di iniziativa economica purché però siano imposte attraverso una legge e siano giustificate dalla finalità di tutelare interessi pubblici costituzionalmente rilevanti. Al fine di ammantare di legittimità costituzionale le disposizioni contenute nelle normative a tutela dell’ambiente lesive del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica si è reso dunque necessario individuare, all’interno della Costituzione, delle norme potenzialmente idonee ad essere interpretate in chiave evolutiva come indirettamente protettive di interessi legati alla tutela dell’ambiente: la giurisprudenza della Corte costituzionale ha identificato come tali l’art. 9, 2°comma, e l’art. 32 della Costituzione. Ai sensi dell’art. 9, 2°comma, della Costituzione, la Repubblica tutela “il paesaggio” e il patrimonio storico e artistico della Nazione; ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, la Repubblica tutela “la salute” come fondamentale diritto dell’individuo.

Per quanto attiene alla ripartizione di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni in materia ambientale, nella formulazione originaria dell’art. 117 della Costituzione era assente ovviamente alcuna indicazione in proposito; si riconosceva peraltro alle Regioni competenza legislativa in alcune materie strettamente correlate alla tutela dell’ambiente: l’urbanistica, la caccia, la pesca, l’agricoltura e le foreste.

L’art. 117 della Costituzione, nella nuova versione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, prende espressamente in considerazione la tutela dell’ambiente. Il 2° comma dell’art. 117, alla lett. s, inserisce tra le materie di competenza esclusiva dello Stato la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”; a sua volta il 3° comma dell’art. 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, fatta dunque salva la determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato, la

“valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione delle attività culturali”. Inoltre, ai sensi dell’art. 116, 3°comma, la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” è inserita tra le

materie in relazione alle quali potranno essere attribuite, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata e sentiti gli Enti locali, forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario. Infine, tra le materie in cui si dispiega la potestà legislativa concorrente delle Regioni troviamo molti settori strettamente collegati all’ambiente: tutela della salute, protezione

civile, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione dell’energia.

Alla luce della nuova normativa costituzionale non appare peraltro chiara la ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia ambientale: se infatti la distinzione tra “tutela”, intesa come conservazione della risorsa ambientale, e “valorizzazione”, intesa come promozione del ruolo complessivo giocato dalla risorsa ambientale, è all’apparenza semplice, l’analisi della più recente normativa ambientale dimostra che la linea di confine tra i due campi di intervento è labile e foriera di ambiguità e contraddizioni. Fino a che punto può arrivare l’intervento legislativo dello Stato in materia ambientale? E quale margine di autonomia legislativa hanno le Regioni? Su questa problematica ha giocato un ruolo chiarificatore rilevante la Corte costituzionale in alcune recenti sentenze in cui si è pronunciata circa la legittimità costituzionale di normative statali che disciplinavano alcuni aspetti della caccia, materia riservata alla competenza legislativa delle Regioni. La Corte costituzionale ha infatti affermato che “la tutela dell’ambiente non

può ritenersi propriamente una materia, in quanto l’ambiente è un valore costituzionalmente protetto in funzione del quale lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative che ex art. 117 della Costituzione spettano alle Regioni su materie per le quali il valore costituzionale assume rilievo” (sentenza Corte costituzionale n. 536

del 20 dicembre 2002). Nella giurisprudenza della Corte costituzionale l’ambiente dunque si configura non tanto come “materia”, ma come “valore trasversale” che investe una pluralità di materie, in ordine alle quali si delineano competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando peraltro allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina sull’intero territorio nazionale. L’art. 117, 2° comma, lett. s, che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la “tutela del-l’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, esprime, ad avviso della Corte costituzionale, un’esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale. In tale direzione la Corte rileva come gli stessi lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono a considerare che l’intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale in ordine alla cura di interessi funzionalmente collegati a quelli propriamente ambientali. In definitiva, dunque, si legge nella sentenza n. 47 del 2002, si può ritenere che, riguardo alla protezione dell’ambiente, il nuovo art. 117 della Costituzione

legittimi interventi legislativi regionali diretti a soddisfare nell’ambito delle proprie competenze, e dunque tutte le volte in cui sono in gioco interessi afferenti a materie riconducibili ai commi 3 e 4 del nuovo art. 117 della Costituzione, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato. In concreto, ad esempio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 536 del 2002, ha affermato che “la disciplina statale rivolta alla tutela dell’ambiente

e dell’ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa

regionale, ove l’intervento statale sia rivolto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato”.

Con riferimento alla rilevanza costituzionale dell’ambiente si ricorda che è attualmente in discussione in Parlamento, ed è stato approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati, il 28 ottobre 2004, un emendamento all’art. 9 della Costituzione, che prevede l’aggiunta alla norma di un terzo comma, in forza del quale la Repubblica “tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse

delle future generazioni. Protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali”.

II L’UNIONE EUROPEA: GENESI, STRUTTURA E

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