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Il referto, nel diritto italiano, è l'atto col quale l'esercente una

professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

È un atto di natura puramente informativa, ma la cui presentazione è obbligatoria per legge, avente ad oggetto gli interventi professionali concernente delitti a perseguibilità d'ufficio. L'obbligo di accertare se il caso che ha richiesto l'intervento professionale possa rientrare in una fattispecie che presenti i

caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio spetta all’esercente la professione sanitaria.

Dalla definizione di cui sopra appare evidente la differenza con il

rapporto. Quest’ultimo è l'atto col quale il pubblico ufficiale o

l'incaricato di un pubblico servizio denuncia all'autorità giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d'ufficio, di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio.

La norma dell’art . 365 codice penale è collocata dopo i delitti di omissione di denuncia del pubblico ufficiale e dell’ incaricato di pubblico servizio previsti dagli artt . 361 e 362 codice penale , ribadendosene così il rilievo sociale come delitto contro l’attività giudiziaria (l’ art 365 codice penale è inserito nel libro II <<dei delitti>> , titolo III <<delitti contro l’amministrazione della giustizia>>, capo I <<delitti contro l’attività giudiziaria >>.

Pertanto per questa particolare forma di reato il legislatore si pone nella necessità di non ostacolare ed anzi favorire l’attività processuale dell’autorità giudiziaria, “dovuta” in quanto derivante dal principio costituzionale dell’ obbligatorietà dell’azione penale.

Tale precetto è indirizzato a tutti gli esercenti una professione sanitaria, indicati nell’ art 99 RD 1265/34 , medici, veterinari, infermieri, assistenti sanitari, ostetriche ed ostetrici, di qualunque natura, privata o pubblica.

Al refertante non viene richiesta una conoscenza né indicazione giuridica in tal senso.

La caratteristica della procedibilità d’ufficio può essere rapportata al concetto di gravità della lesione/patologia riscontrata quale conseguenza di un delitto.

Quando è che un delitto è perseguibile d'ufficio.

1) delitti contro la vita: l'omicidio volontario, colposo, preterintenzionale (art. 575, 584, 589 c.p.), l'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), la morte conseguente ad altro delitto (art. 586 c.p.), la istigazione o l'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.);

2) delitti contro l'incolumità individuale: la lesione personale volontaria (art. 582) e che determini uno stato di malattia superiore a 20 giorni (sono dunque escluse le lesioni lievissime e la percossa); la lesione personale colposa grave o gravissima solo quando avvenga in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

3) delitti contro l'incolumità pubblica: tutte le attività pericolose per la salute pubblica che espongano al pericolo di epidemie, di intossicazioni e, in genere, di danni da alimenti, bevande o medicinali guasti;

4) delitti sessuali: la congiunzione carnale abusiva di pubblico ufficiale, gli atti osceni e l'incesto sono sempre perseguibili d'ufficio; inoltre la violenza carnale, gli atti di libidine violenti, il ratto, la seduzione e la corruzione di minorenni nei casi previsti dalla legge;

5) delitti di aborto: l'aborto colposo, l'aborto conseguente a lesione personale dolosa, l'aborto di donna non consenziente, l'aborto di minore o di interdetta, l'aborto seguito da morte della donna, il tentativo di aborto, il parto prematuro colposo e l'acceleramento preterintenzionale del parto;

6) delitti di manomissione di cadavere: vilipendio, distruzione, occultamento, uso illegittimo di cadavere;

7) delitti contro la libertà individuale: il sequestro di persona. la violenza privata, la minaccia aggravata e l'incapacità procurata mediante violenza;

8) delitti contro la famiglia: l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e i maltrattamenti in famiglia;

Compilazione e presentazione del referto. (art. 334 del c.p.p.): a) il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente;

b) va presentato al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione del sanitario;

c) il sanitario può consegnare personalmente il referto o farlo pervenire in busta chiusa a mezzo di terzi assumendosi però la responsabilità in caso di ritardo o di mancato recapito;

d) il referto deve contenere il nome della persona alla quale è stata prestata assistenza, il luogo dove si trova attualmente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o può causare;

e) qualora più sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto, che può redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti.

Si deve rilevare che, l’obbligo di referto opera sulla base della

semplice possibilità di trovarsi alla presenza di un reato

perseguibile d’ufficio, ed esula quindi il sanitario obbligato a dare un giudizio sulla fondatezza del nesso causale o sulla sussistenza delle responsabilità a titolo di colpa. Nel caso specifico delle malattie professionali o infortuni sul lavoro l’obbligo di referto è operante quando sussista anche la semplice possibilità che la morte o le lesioni siano riconducibili all’ambiente di lavoro. In questo caso è importante sottolineare l’obbligo dei sanitari di indicare l’azienda nella quale presumibilmente è avvenuto l’evento lesivo

2.7 LESIONI PERSONALI COLPOSE E REATI CON

PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO

La lesione personale, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 582 del Codice penale italiano secondo cui «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»

L’art 589 del c.p. è dedicato al reato di omicidio colposo consistente nel fatto di chi, per colpa cagiona la morte di un’altra persona. L’art 590, invece disciplina le lesioni personali dovute a colpa. Con la legge 269/1966 furono introdotte due circostanze aggravanti, collegate alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, rispettivamente al comma 2 dell’art 589 e al comma 3 dell’art 590. Anche in virtù di successive modifiche, al verificarsi di tali reati casualmente legati alle violazioni delle norme di prevenzione infortuni, per l’omicidio colposo è previsto un aumento di pena rispetto all’ipotesi ordinaria, mentre per le lesioni colpose, oltre all’aumento di pena è prevista la procedibilità d’ufficio qualora le lesioni siano gravi o gravissime.

Pertanto è necessario classificare le lesioni al fine di capire se esse sono perseguibili a querela o d’ufficio. Normalmente, in modo molto semplicistico si può dire che le lesioni personali sono classificate in base alla prognosi del soggetto leso e sono:

- Lievissime: le lesioni personali che conducono a

malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per tempo non superiore ai 20 giorni

- Lievi: le lesioni personali che conducono a malattia o

incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per tempo compreso tra 21 e 40 giorni

- Gravi: le lesioni personali che conducono a malattia o

incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per tempo superiori ai 40 giorni

- Gravissime: le lesioni personali che conducono a una

malattia probabilmente insanabile

Le lesioni colpose sono di norma perseguibili per querela, ma sono perseguibili d'ufficio se sono malattie professionali o lesioni gravi o gravissime derivanti da infortunio sul lavoro. Per definire con precisione quali siano le lesioni gravi o gravissime ci aiuta il codice penale all’art 583.

La lesione personale è grave

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

3 DEFINIZIONI

3.1. INCIDENTE

E’ importante affermare, per non confonderli, che un incidente può essere un evento solo potenzialmente dannoso, l’infortunio lo è invece effettivamente; non è detto che un incidente abbia automaticamente come conseguenza un infortunio. Ad esempio se tagliamo il pane con un coltello e applichiamo più forza di quella necessaria perdiamo il controllo della lama (scivolato il coltello), questo è l’incidente. Non è detto che la lama venga a contatto con altre parti del corpo, quindi non abbiamo lesione e di conseguenza non abbiamo l’infortunio.

In tale esempio si concentrano anche altri elementi su cui opera la medicina del lavoro per fare prevenzione. Tali elementi sono riassunti nel concetto di rischio e sono: