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L’opposizione allo stato passivo

Il citato articolo 59, seguendo l’impostazione della legge fallimentare riformata, disciplina altresì le opposizioni allo stato passivo, mediante un procedimento che si caratterizza per la sua farraginosità, ma anche per una sostanziale incompatibilità con i compiti e le funzioni attribuite al giudice delegato, poiché si instaura un vero e proprio sub- procedimento civile all’interno del giudizio di prevenzione.

Accogliendo in toto la distinzione già contenuta nelle impugnazioni in sede concorsuale, il legislatore ha stabilito che avverso lo stato passivo

82 esecutivo sia possibile proporre l’opposizione da parte del creditore escluso – cui si deve equiparare anche quello parzialmente ammesso – ovvero l’impugnazione, da parte del creditore che contesti l’ammissione di altro creditore. Al riguardo non è chiara la ratio di tale inciso. In dottrina, si osserva difatti che la positiva verifica del proprio credito fa venire meno qualsivoglia legittimazione all’opposizione, a meno che non si interpreti la norma come possibilità per l’istante di impugnare gli altri crediti ammessi, ipotesi inammissibile in quanto sussisterebbe anche in tal caso qualsiasi carenza di interesse, essendo ogni posizione giuridica fondata su diversi presupposti91.

Il legislatore non ha previsto, invece, il potere di impugnare i crediti ammessi da parte dell’amministratore giudiziario, e ciò in continuità con la vecchia disciplina applicabile in sede concorsuale, che precludeva tale legittimazione al curatore fallimentare; né è prevista la possibilità di impugnare in capo al pubblico ministero e all’Agenzia, malgrado quest’ultimi possano, invece, promuovere la revocazione dei crediti già ammessi. L’opposizione, deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito dello stato passivo, a cura dell’amministratore giudiziario.

Nell’ambito delle misure di prevenzione, a differenza di quanto previsto per le impugnazioni contro lo stato passivo fallimentare92, il gravame si presenta a critica libera, in quanto non è necessario formulare i motivi specifici dell’impugnazione.

Il Tribunale, fissa un’apposita udienza in camera di consiglio, in cui tutte le opposizioni e le impugnazioni proposte dai creditori verranno trattate congiuntamente, l’ amministratore giudiziario dà comunicazione a tutti gli interessati, mentre in sede fallimentare è previsto che il contraddittorio si instauri con la curatela fallimentare,

91 R. DI LEGAMI, G. CHINNICI, Amministrazione giudiziaria e tutela dei terzi nel codice antimafia, Pisa University Press, Pisa, 2013.

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L’art. 99, n. 4, l. fall. stabilisce l’onere dell’impugnante di indicare nel ricorso, a pena di decadenza, le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio, nonché i mezzi di prova di cui invoca l’ammissione.

83 nell’opposizione e nell’impugnazione dinanzi al giudice della prevenzione, l’amministratore giudiziario non è una parte necessaria, poiché ha già esercitato il ruolo di “assistenza” in sede di verifica. All’udienza si apre una vera e propria fase contenziosa. Tale natura è confermata dall’art. 59, comma 8° del Codice antimafia, che prevede la necessità che l’interessato, in sede di impugnazione, sia assistito da un difensore, al contrario della domanda di insinuazione al passivo, che può essere presentata anche personalmente. Davanti il Tribunale ciascuna parte svolge le proprie deduzioni, e può anche proporre mezzi di prova, sempre che il Collegio non disponga d’ufficio accertamenti istruttori93, nel qual caso il creditore può contro dedurre entro un termine perentorio94.

Dopo la riforma del 2006 la legge fallimentare fa divieto espresso al giudice delegato di far parte del collegio nel giudizio di opposizione o impugnazione, mentre il legislatore “antimafia” nulla prevede nel Codice; se si ritiene che l’opposizione innanzi al Tribunale costituisca “altro grado” del procedimento, non potrebbe dubitarsi dell’esistenza di una causa di incompatibilità ex art. 34, comma 1, c.p.p. Bisogna però rilevare, che in passato, il giudice di legittimità ha sempre escluso qualsivoglia incompatibilità tra il giudice delegato e il giudice che istruisce la causa, negando il sopravvenire di una causa di astensione

ex art. 51, n. 4, c.p.c95.; inoltre anche la Corte Costituzionale, investita della questione di costituzionalità della legge fallimentare, per violazione degli artt. 3, 24, 101, 104 e 111 Cost., ha sempre disatteso le ordinanze di rimessione, sostenendo che la formazione dello stato passivo si caratterizza per una verifica dei crediti effettuata con

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Ai sensi dell’art. 666, comma 5, c.p.p. il giudice può sempre chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

94 È evidente il richiamo alla disciplina del processo civile di cognizione e, in

particolare, all’art.183, comma 8, c.p.c., che impone al giudice nel caso di ammissione di mezzi di prova d’ufficio di assegnare alle parti un termine per indicare i mezzi di prova che si rendono necessari.

84 cognizione sommaria, mentre in sede di opposizione viene espletata una istruzione potenzialmente completa96.

Il Tribunale, esaurita l’istruzione, fissa un termine per il deposito di memorie e, nei sessanta giorni successivi, provvede con decreto sull’opposizione, a sua volta ricorribile in Cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione. Il Tribunale non esaurisce la sua funzione con il decreto che decide sulle opposizioni, atteso che, secondo quanto previsto dall’art. 59 ultimo comma del Codice Antimafia, anche nell’ipotesi di confisca definitiva, esso rimane competente per l’esame delle domande tardive presentate ai sensi dell’art. 57 Codice antimafia.

Il terzo ed ultimo mezzo di impugnazione contenuto nel Codice antimafia è la revocazione dei crediti ammessi. Il legislatore ha previsto all’art. 62, Codice antimafia, che, in ogni tempo, il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e l’Agenzia nazionale possono chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione di un credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. A differenza della revocazione, come disciplinata in sede fallimentare dopo la riforma del 2006, il creditore o altri interessati non sono legittimati a proporre il ricorso, ciò porta a ritenere che la tutela delle loro eventuali ragioni va affidata ad una sollecitazione fatta ai soggetti che possono presentare quell’istanza.

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Corte Cost. 28 maggio 2011, n. 167, in Foro italiano, 2001, I, c. 3450; Corte Cost. 17 novembre 1970, n. 158; Corte Cost. 23 aprile 1975, n. 94.

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