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Organi supervisori delle State-­‐Owned Enterprises 38

La “Guiding Principles of State Owned Asset” presentata durante il 16° Congresso del PCC nel 2002 e la successiva creazione dell’organo SASAC rappresentano un punto di svolta nel rinforzare il ruolo dello Stato come proprietario e shareholder all’interno di imprese statali. La centralizzazione del potere nelle mani delle SASAC fu un passo importante per la separazione del management aziendale dalla proprietà e dalle responsabilità dello Stato.

Le SASAC sono definite “livelli ministeriali “, “organizzazioni speciali” che fanno capo direttamente al Consiglio di Stato (Guwuyuan zhishu teshe jigou- 国务院直属特赦机构). La fondazione delle SASAC dà inizio ad un processo di ridefinizione delle relazioni che intercorrono fra il governo centrale e le “imprese centrali” ( Zhongyang qiye- 中央企业); la fondazione delle stesse ha in sé due lineamenti, uno di centralizzazione e uno di decentralizzazione. Attraverso una chiara separazione fra SOE centrali, provinciali e municipali, delegando il controllo di queste ai singoli uffici SASAC, viene finalmente delineato e istituzionalizzato il principio di controllo decentralizzato sulle SOE locali. Le SASAC uniscono sotto le loro competenze, le funzioni che prima erano delegate alle varie agenzie governative e alle numerose organizzazioni di partito. In un’economia pianificata, le State-Owned Enterprises sono parte integrante del sistema di budgeting statale; tutte le necessità finanziarie sono coperte dallo Stato, così come i profitti e le perdite direttamente inseriti nel budget statale. D’altro canto, togliendo alle varie agenzie governative il controllo di tutte le imprese centrali e riunendole sotto il controllo di un organo unitario di supervisione che fa capo direttamente al Consiglio di Stato, cioè le SASAC, il governo centrale stabilisce definitivamente la sua autorità.

Gli organi fondati per supervisionare l’andamento delle SOE sono di diversa natura e assumono diversa importanza:

- la Commissione di Amministrazione e Supervisione degli Assetti delle State-owned Enterprises (SASAC), creata nel 2003 dal Consiglio Statale;

- le Istituzioni finanziarie delle SOE, supervisionate dalla China Banking Regulatory Commission (CBRC);

Altri organi minori sono:

- la China Insurance Regulatoy Commission (CIRC) ; - la China Securities Regulatory Commission (CSRC);

La China Banking Regulatory Commission (CBRC) è un organo fondato dal Consiglio di Stato a regolazione del sistema bancario della Repubblica Popolare cinese. Fra le sue funzioni principali

troviamo la formulazione di regole atte alla supervisione e l’organizzazione delle istituzioni bancarie nazionali; essa autorizza la fondazione, i cambiamenti e l’eventuale scioglimento delle istituzioni bancarie; esamina e sorveglia tali istituzioni, procedendo a sanzioni in caso si violazioni del codice regolatore delle attività bancarie; compila statistiche informative sull’andamento dell’industria bancaria, responsabile degli organi amministrativi delle maggiori banche statali;

infine svolge molteplici funzioni delegate dal Consiglio di Stato (www.cbrc.gov.cn, 2012).

La China Insurance Regulatory Commission (CIRC) è un organo istituito il 18 novembre del 1988 dal Consiglio di Stato, con la funzione di amministrare, supervisionare e regolare il mercato assicurativo cinese, assicurandosi che questo si sviluppi in conformità con la legge. Nel 2003 questa organizzazione diventa un’istituzione ministeriale e a tutti gli effetti, sotto la diretta responsabilità del Consiglio di Stato. Le sue funzioni sono molteplici, fra le più importanti: questa ha il compito di formulare piani e strategie e leggi in termini di sviluppo dell’industria assicurativa; essa esamina e approva la fondazione di compagnie assicurative e filiali, allo stesso tempo approva lo scioglimento

di tali organizzazioni, organizzandone i processi di liquidazione e di bancarotta, etc25

(www.circ.gov.cn, 2012).

La China Securities Regulatory Commission (CSRC) è un’istituzione pubblica ministeriale sotto le dirette responsabilità con Consiglio di Stato, che opera in ambito della sicurezza e del mercato cinese, in accordo con leggi e regolazioni, assicurandosi che tutte le operazioni di mercato siano legittime. Le principali funzioni svolte da questo organo includono: studiare e formulare piani di sviluppo in termini di sicurezza e mercato futuro; esercitare un’amministrazione verticale sull’sicurezza nazionale e sulle istituzioni regolatrici, unificando sotto di loro il compito di

supervisione delle varie organizzazioni 26(www.csrc.gov.cn, 2012).

                                                                                                               

25 Le funzioni svolte da questa istituzione comprendono inoltre la selezione di senior manager qualificati; l’approvazione di clausole e rate premio delle diverse linee assicurative di interesse pubblico; essa supervisiona la solvenza del mercato assicurativo in conformità con la legge, nonché le operazioni

commerciali e le assicurazioni “public-police-oriented”; conduce indagini si eventuali irregolarità e in base a queste impone le relative penalità;supervisiona l’operato delle organizzazioni oltremare fondate da

assicurazioni domestiche; infine analizza e monitora l’andamento del mercato, le rent-assestment, si occupa del risk-monitoring system compilando statistiche informative sull’industria assicurativa.

26 Oltre alle funzioni sovra elencate, la CSRC si occupa di supervisionare il comportamento del mercato, delle compagnie e degli azionisti; controlla i business oltremare delle organizzazioni domestiche e il loro

Le SASAC incaricate della supervisione delle SOE amministrate centralmente sono nel complesso 189 unità; le unità di supervisione a livello locale sono incaricate di supervisionare le SOE amministrate localmente (OECD, 2005). In tutto, si annoverano 300 SASAC su territorio cinese, di cui 31 sono SASAC provinciali che si occupano della supervisione delle SASAC controllate dalle province, ad un livello inferiore vengono istituite le SASAC municipali a controllo delle SOE locali. Per le SOE locali, le 31 province e le 200 municipalità cinesi , stabilirono una Local State- Owned Assets Supervision ed una Amministration Commission a cui riferirsi.

Di tutta evidenza che le istituzioni affiliate al governo centrale sono più rigidamente controllate delle altre coordiante da tre diversi livelli giurisdizionali: provinciali, municipali e di villaggio. Le loro responsabilità si estendono a un ambito locale, ma sempre in linea con le strategie economiche centrali dettate dal governo (Szamosszegi and Kyle, 2011).

Nonostante le SASAC avessero un ruolo di ridimensionamento dell’autorità governativa centrale nella regolazione amministrativa delle SOE, l’organo centrale del PCC seleziona e gestisce i top management a livello politico. I compiti principali, svolti da queste agenzie, comprendono: la supervisione e valutazione delle SOE, il controllo dell’assetto delle imprese, il reclutamento all’interno dell’azienda dei migliori talenti in ambito operativo, l’enunciazione di una serie di leggi e regolamenti atti a promuovere lo sviluppo della Corporate Law in Cina ed infine la coordinazione le imprese locali come prescritto dalla legge ( Szamosszegi and Kyle, 2011).

Le SASAC svolgano molteplici funzioni all’interno della moderna struttura societaria: esse acquisiscono responsabilità d’investitori e di promotori della riforma e della riorganizzazione delle State-Owned Enterprises; rappresentano lo Stato all’interno della Commissione di Supervisione. In base alle performance aziendali, esse valutano la condotta dei massimi dirigenti aziendali, monitorano la crescita del valore aziendale e redigono leggi e regolamenti in termini di amministrazione aziendale. Infine esse controllano l’amministrazione delle SOE sotto i governi locali operando in conformità con l’apparato legislativo vigente (OECD, 2005).

Le SASAC sono gli unici organi all’interno della categoria organizzativa che è istituita esclusivamente per questi compiti. In base ai poteri che le sono stati conferiti direttamente dal Consiglio di Stato, dalla legge sulle imprese della Repubblica Popolare cinese e dalle altre norme legislative in materia, le SASAC svolgono inoltre la funzione di ente finanziatore delle aziende statali, promuovendone la riqualificazione e la riorganizzazione al fine di favorire una ridistribuzione razionale dell’economia statale (Hongbo, 2011).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

penalizza eventuali violazioni; svolge le sue responsabilità assegnate dal Consiglio di Stato; amministra affari internazionali che rientrano nelle sue competenze.

Nel 2005 si sperimenta la creazione di una società di gestione patrimoniale come la “State

Development and Investement Corporation (SDIC)”27, con il compito di coordinare e gestire gli

investimenti statali. Una struttura a tre strati, composta dalle SASAC, SOE e Società di gestione patrimoniale, permette alle SASAC di esercitare un controllo generale a trecentosessanta gradi. Essa si avvale di rilevamenti statistici, nonché adeguati controlli sul campo. La SASAC si occupa infine di verificare l’andamento del valore patrimoniale statale sottoposto alla sua supervisione. Il 5 dicembre del 2006, la SASAC del Consiglio di Stato pubblica la “Guiding and Promoting the

Adjustment of State-Owned Capital and Reorganization of State-Owned Enterprises”. Attraverso

questo documento viene fornita una chiara classificazione delle imprese che lo Stato ritiene “pilastri statali per l’economia socialista”. Il presidente della SASAC elenca fra i settori statali di maggior rilevanza nazionale quello della difesa, elettrico, petrolifero e petrolchimico, telecomunicazioni, aviazione civile, trasporti, costruzioni, tecnologia informatica, industria chimica, industria metallurgica. In base a questo documento lo Stato mantiene il 50% del totale delle quotazioni di questo gruppo d’imprese ( Szamosszegi and Cole, 2011).

1.7 Stimolazione e incentivazione del mercato: processo graduale verso la