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Come si osserva nella tavola seguente, una quota molto alta del FUS (tra il 40

P ARTE SECONDA

IL RUOLO DELLA POLITICA FISCALE: UN DECENNIO DI MANOVRE

13. Come si osserva nella tavola seguente, una quota molto alta del FUS (tra il 40

e il 50 per cento delle risorse) è attribuita alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Il resto è diviso tra le attività musicali, teatrali, di danza, circensi, cinematografiche e altre.

30 Si tratta, ad esempio, tra cui la capacità di favorire l’accesso a nuovo pubblico praticando, ad esempio, facilitazioni economiche per famiglie, minori, disabili, studenti, di aumentare gli spettatori, di fare rete, di condividere competenze ed esperienze, di sviluppare una buona posizione di mercato.

136 Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2017 Sezioni riunite in sede di controllo CORTE DEI CONTI TAVOLA 1

FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO: RIPARTIZIONE PER SETTORI ISTITUZIONALI E PER ATTIVITÀ

(milioni di euro)

Stanziamenti definitivi di competenza 2013 2014 2015 2016 Amministrazioni centrali 87 89 95 105

Imprese private 87 89 95 105

Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche 32 26 20 32

Attività di produzione cinematografica 16 18 18 17

Promozione cinematografica 33 39 52 51

Attività circensi e spettacolo viaggiante. 6 6 5 5

Amministrazioni locali 309 314 324 325

Altri trasferimenti a imprese 43 41 37 38

Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati 43 41 37 38

Enti locali produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali 266 273 287 287

Fondazioni lirico sinfoniche 182 184 182 182

Attività di danza in Italia e all'estero 10 11 12 12

Attività musicali in Italia e all'estero 55 56 61 59

Attività teatrali di prosa 19 22 32 34

Totale complessivo 396 403 419 429

Fonte: elaborazioni su dati SICR. Dati di preconsuntivo per il 2016

L’elemento che caratterizza la forte connotazione pubblica di questi istituti, al di là della formale natura privatistica, è rappresentato soprattutto dalla governance.

Fin dai primi decenni del novecento, con la diffusione del cinema e di altre forme di spettacolo, il teatro d’opera inizia a perdere di importanza, rendendo necessario l’intervento finanziario pubblico per sostenerlo. Sulla spinta di emergenze di carattere economico si sono succedute e hanno proliferato leggi, regolamenti, decreti da cui emergono contraddizioni: si trattava, infatti, di norma, di interventi episodici e non coordinati tra loro, caratterizzati dall’urgenza del risanamento e del salvataggio.

Gli enti lirici hanno ricevuto una prima regolazione dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, recante il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale” e ha attribuito loro, elencandoli nominativamente e “assimilando” anche l’Accademia di Santa Cecilia, la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competente. Successivamente, con il decreto legislativo n. 367 del 1996, è stata avviata la prima trasformazione della natura giuridica in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative e di rendere possibile la partecipazione di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, così da assicurare l’autonomia dell’arte, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione. Questo anche nella presunzione che la pubblica amministrazione non svolga direttamente attività culturale, ma si limiti a disporre condizioni organizzative e finanziarie idonee a favorire la più ampia libertà dell’arte e della cultura.

La lettura delle regole di finanziamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche attraverso il FUS, intervenendo sulle forme di vigilanza esercitate dall’autorità governativa e sugli strumenti operativi di gestione orientati ad introdurre nuovi e più attuali “indirizzi imprenditoriali” e vincolando l’attribuzione del contributo alla verifica puntuale e periodica di requisiti, individuati attraverso provvedimenti ministeriali, confermano il forte controllo esercitato dallo Stato sulle fondazioni, accentuandone la sostanza pubblica.

CORTE DEI CONTI Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 137

Sezioni riunite in sede di controllo 2017

14. “Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza”,

la riforma del 2013, con l’art. 11, comma 15, innova regole e vincoli già vigenti, tracciando una razionalizzazione dal lato ordinamentale, caratterizzata da una più marcata separazione dei poteri e dal qualificato esame di correttezza contabile esercitato dal Collegio dei revisori. Tra le azioni mirate al risanamento delle gestioni delle fondazioni rileva anche la predisposizione dei piani di rientro presentati al Commissario straordinario. Ampia trattazione delle problematiche connesse alle procedure di risanamento è stata data dalla Corte in sede di determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico – sinfoniche per l’esercizio 2014 (Determinazione n. 52 del 2016).

Il mancato adeguamento degli Statuti entro il 31 dicembre 2014 è sanzionato con l’applicazione del regime di amministrazione straordinaria, di dubbia realizzazione formale data la natura giuridica della fondazione. Una disciplina speciale è prevista per alcune fondazioni che hanno una particolare storia e cultura operistica e sinfonica, nonché una prevalenza di entrate proprie (art. 21-bis).

Nello specifico, la legge dispone l’adeguamento degli Statuti con precise, penetranti indicazioni riguardanti la struttura organizzativa, ossia la composizione, la nomina e le competenze degli organi di governo, compresa la durata delle cariche e le funzioni di ciascun organo, le modalità di partecipazione dei soci privati e persino la configurazione del patrimonio. Le modificazioni dello Statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie, devono essere approvate dal Ministro per i beni e le attività culturali.

L’incarico di Presidente è ricoperto dal Sindaco pro-tempore del comune nel quale ha sede la fondazione, con funzioni di rappresentanza giuridica.

Il Consiglio di indirizzo sostituisce il previgente Consiglio di amministrazione ed esercita le proprie funzioni con l’obbligo di assicurare il pareggio di bilancio. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione del regime di amministrazione straordinaria e la responsabilità personale prevista per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica31.

Il Sovrintendente, quale unico organo di gestione, è nominato dal Ministro su proposta del Consiglio di indirizzo e può essere coadiuvato da un direttore artistico e da uno amministrativo. I direttori coordinano i programmi e le attività assicurando il conseguimento di economie di scala e una maggiore offerta di spettacoli. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo può riunire in Conferenza i Sovrintendenti delle fondazioni, al fine di favorire la maggiore diffusione territoriale degli spettacoli, la maggiore offerta al pubblico giovanile, l’innovazione, la promozione del settore con i mezzi di comunicazione, il contenimento e riduzione del costo dei fattori produttivi, lo scambio dei corpi di ballo o del materiale scenico, la promozione degli acquisti e la condivisione di beni e servizi comuni al settore.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è designato dal Presidente della Corte dei conti tra i suoi magistrati, gli altri due sono nominati in rappresentanza dei ministeri dell’economia e delle finanze e dei beni culturali. L’incarico dei membri del Collegio è l’unico rinnovabile per non più di due mandati. Anche il compenso degli organi è stabilito in conformità a criteri disposti con decreto interministeriale MEF-Mibact.

31 E’ composto dal Presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati, che abbiano versato almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato anche in associazione tra loro, in numero comunque non superiore a sette, con maggioranza costituita in ogni caso da membri designati da fondatori pubblici.

138 Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2017 Sezioni riunite in sede di controllo CORTE DEI CONTI Il modello di governance descritto mostra, a fronte di una limitata autonomia gestionale delle fondazioni, la pregnante presenza dello Stato, finalizzata soprattutto a garantire un controllo molto articolato del Ministero, svolto nello specifico dalla Direzione generale dello spettacolo e da altri organismi32.

RIQUADRO 4–LE FONDAZIONI DOTATE DI FORME ORGANIZZATIVE SPECIALI

Ulteriori modifiche hanno riguardato le fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali, individuate all’art. 21/bis della legge n. 112 del 2013 sulla base dei criteri generali che concernono la storia e cultura operistica e sinfonica, la funzione e rilevanza internazionale, la capacità produttiva, la rilevanza dei ricavi propri e il significativo e continuativo apporto finanziario dei privati. Anche queste fondazioni percepiscono un contributo, indipendentemente dalla rispondenza ai criteri cui sono soggette le altre fondazioni, a valere sul fondo unico per lo spettacolo. Esso è determinato in una percentuale con valenza triennale con decreto del Ministro dei beni culturali, sentita la Consulta per lo spettacolo, che ha funzioni di consulenza e verifica in ordine all’elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e predisposizione di indirizzi e criteri generali. La legge consente loro, ad oggi sono la Fondazione Teatro alla Scala di Milano e la Fondazione Accademia di Santa Cecilia, di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all’unico livello aziendale tutte le materie disciplinate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti.

Sono individuate con decreto del Ministro dei beni e attività culturali aggiornabile ogni tre anni e, nell’adeguare il proprio statuto alle norme, possono derogare alla nomina del sovrintendente e alle regole che disciplinano la formazione del Consiglio di indirizzo, nonché ai vincoli riguardanti la partecipazione dei soci privati, con apporti finanziari alla gestione o al patrimonio.