I criteri di ammissione della prova “nuova”
2.6. Discrezionalità vincolata del giudice nell’ammettere la perizia
2.6.1. La perizia: mezzo di prova “neutra”?
Un’impostazione del passato, contro la quale erano stati espressi, con estrema autorevolezza, rilievi fortemente critici, tendeva a considerare il perito come un mero ausiliare del giudice, volto a supportare quest’ultimo in determinati campi, alla stregua di una sua “protesi mentale”. Tale orientamento collocava idealmente il perito in una posizione di vicinanza rispetto al giudice, e al contrario di assoluto distacco ed equidistanza rispetto alle parti;204
questa tesi appare decisamente inattuale, non essendovi più alcun dubbio in ordine al fatto che «il perito è nominato dal giudice ma non è un esperto ausiliario del giudice». 205
Pur essendo difficile chiarire con precisione cosa debba intendersi per “prova neutra”, possiamo rifarci all’osservazione di chi, onde spiegare il significato di tale locuzione, ha affermato che «il ricordato sintagma indica una prova indipendente e imparziale, che non appartiene né all’accusa né alla difesa»206
La connotazione di “neutralità” o di “terzietà” del perito è tuttora sottolineata da larga parte della dottrina, che anzi proprio su di essa fonda la differenza tra la figura del perito e quella del consulente tecnico di parte; si era rilevato, infatti, che dovevano essere evitate delle «arbitrarie sovrapposizioni tra il ruolo imparziale del perito e quello di rappresentanza della parte spettante al consulente tecnico»207
204 P.P. Rivello, op. cit., 2014, p.241; 205 O. Dominioni, op. cit, 2005, p.341-342:
206 C. Conti, Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale, in Dir.
Pen. proc., 2008, in Dossier su La prova scientifica nel processo penale, di P.Tonini, p.32
207 G. Illuminati, Ammissione e acquisizione della prova nell’istruzione dibattimentale,
in La prova nel dibattimento penale, Torino, 2010, p.146; R. E. Kostoris, op. cit., 1993, p. 22; L. Masera, op. cit.,2007, p.354;
Da questa considerazione derivano come corollari delle conseguenze pratiche di rilievo. La presunta natura “neutra” della perizia conduce alla conclusione in base alla quale al perito dovrebbe essere riconosciuta un’affidabilità maggiore rispetto a quella riservata al consulente tecnico, per effetto dell’assoluta “indifferenza”nei confronti delle posizioni antagonistiche sulla scena processuale, dovuta alla sua nomina ad opera del giudice. Inoltre la riconosciuta “neutralità” della perizia, non classificabile come mezzo di prova “a carico”o a “discarico” dell’accusato, sottrarrebbe tale strumento conoscitivo al potere dispositivo delle parti, ed impedirebbe ad esse di domandarne l’ammissione a titolo di prova contraria; conseguentemente, se venisse chiesta una perizia ai sensi dell’art.495 c.2 c.p.p., e il giudice la negasse, non sarebbe possibile ricorrere in sede di legittimità per omessa assunzione di una prova contraria decisiva, in base all’art. 606 c.1 lett.d c.p.p. 208
Chi contesta un simile orientamento dottrinale, obietta che questa grave limitazione al potere dispositivo appare difficilmente compatibile con un modello accusatorio dove il filo conduttore della disciplina della prova, anche nella materia peritale è il predominio dell’iniziativa di parte,209 e si chiarisce che in realtà «il perito non
gode di uno statuto privilegiato di neutralità»210
Viene affermato che la pretesa natura “neutra” delle attività peritali
208 C. Conti, op. cit., 2008, p.33. In giurisprudenza, a favore della tesi volta ad
individuare nella perizia un mezzo di prova “neutro” sottratto al potere dispositivo delle parti, vedi Cass., sez.IV, 3 Ottobre 2006, De Rossi, in Cass. Pen., 2007, p.3354 “ la perizia costituisce lo strumento attraverso il quale il sapere tecnico-scientifico penetra nel processo, allo scopo di integrare, nell’accertamento del fatto, il patrimonio di conoscenze del giudice come uomo di comune cultura: le conoscenze specialistiche servono ad illuminare il fatto, a renderlo semplice, comprensibile da chiunque. Ciò fa della perizia un mezzo di prova neutro, sottratto al potere dispositivo delle parti”;
209 P.P. Rivello, op. cit., 2014, p. 245;
210 O. Dominioni, op. cit, 2005, p 59; F. Traverso, Il diritto alla controprova nei
«disconosce, per un ritardo di cultura epistemologica e processualistica ancora non colmato, la dialetticità della conoscenza, anche di quella giudiziaria che non può percorrere itinerari autoritativi» e si sottolinea come l’attribuzione al perito di un riconoscimento di “neutralità” rappresenti «il portato di una duplice idea ormai superata: l'una epistemologica, per cui la scienza sarebbe neutra in quanto oggettiva e avalutativa; l'altra giuridico- processuale, per cui persisterebbe nel vigente processo di parti una concezione propria del processo misto enucleato dal codice del 1930, nel quale il giudice (come il pubblico ministero, ad esso accomunato nella categoria dell’autorità giudiziaria" concepita come unitaria sul piano sia ordinamentale che processuale), benché attivo nella formazione della prova era qualificato "imparziale" in quanto autoritativamente avulso dalle dinamiche dialettiche delle parti (private) e investiva il "perito-ausiliario" dell'attitudine a una ricerca da riceversi, per tale sua origine, come fonte imparziale (e perciò pretenziosamente neutra) delle conoscenze ricostruttive del fatto.» 211
Inoltre si può rilevare come non possa parlarsi di neutralità dell’esperto, giacchè se tale connotazione fosse davvero sussistente lo specialista dovrebbe riuscire «per rilevare passivamente il “nudo fatto” ad astrarsi dal mondo in cui vive ed a dimenticare le coordinate concettuali che gli permettono, appunto di svolgere il suo lavoro».212 Mentre in realtà ogni fatto analizzato è sempre theory-laden, in quanto l’esperto seleziona il materiale e i dati ottenuti e nel compiere gli accertamenti ritenuti necessari non può
211 O. Dominioni, op. cit, 2005, p. 277;
212 P.P. Rivello, Il processo penale di fronte alle problematiche dell’età contemporanea.
Logiche processuali e paradigmi scientifici, Torino, 2010, p.52 ss.; G. Ubertis, Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Milano, 1979, p.32-33;
prescindere dagli schemi concettuali che lo condizionano e ne influenzano inevitabilmente l’attività.213
Ma aspetto fondamentale, l’orientamento diretto a sostenere che la perizia sarebbe sottratta al potere dispositivo delle parti appare contraddetto da ben precisi dati normativi. Il legislatore all’ art. 468 c.1 c.p.p. prevede la possibilità di domandare l’esame dei periti e al successivo c.4, ammette la richiesta di citazione a prova contraria dei periti non ricompresi nella propria lista, evidenziando così la sussistenza in capo alle parti di un potere di iniziativa anche in detto ambito e dimostrando conseguentemente che la perizia può risultare sia “a carico” che “a discarico” dell’imputato; viene così nettamente smentita, come è stato riconosciuto da una parte della dottrina, la presunta “neutralità” di tale mezzo di prova.214
A sua volta l’art.224 c.p.p., stabilendo che il giudice possa disporre “anche d’ufficio” la perizia, conferma l’assenza di ostacoli all’eventuale richiesta di perizia ad opera delle parti, giustificata del resto dal fatto che «il diritto di difendersi si deve estendere a quel particolare tipo di prova che è la prova scientifica». Parimenti, l’art.508 c.p.p. stabilisce che il giudice disponga una perizia “di ufficio o su richiesta di parte”.215
Ecco che l’asserita natura “neutra” della perizia sembra frutto di una parziale confusione. E’ stato infatti osservato che «tutti i mezzi di prova sono in astratto neutri, sono cioè dei ‘contenitori’ standardizzati privi di una valenza dimostrativa precostituita nei quali le parti dovranno inserire i singoli argomenti che ritengono utili per supportare la propria ipotesi» aggiungendosi che «i mezzi
213 P. Rivello, op. cit, 2014, p.245;
214 P. Tonini, Dalla perizia “prova neutra”al contraddittorio sulla scienza, in Dir. Pen.
Proc., 2011, p.367;
di prova, tutti neutri in astratto in base alla disciplina dettata dal codice, introducono sempre prove che di volta in volta sono a carico ovvero a discarico a seconda della parte che ha avanzato la richiesta e dell’argomento in concreto offerto dal giudice»216
La perizia può essere definita un mezzo di prova “neutro” solo qualora venga disposta dal giudice d’ufficio; la posizione di terzietà del giudice fa sì che questi nomini il perito non per vedere avvallata una determinata tesi, ma per un’esigenza di accertamento che prescinde dalla considerazione di chi potrà trarre vantaggio dal ricorso a tale mezzo di prova.217
Si è giunti, pertanto, alla conclusione che il perito non gode di una posizione eminente e neppure svolge il ruolo di arbitro super partes, ma è esso stesso fonte probatoria che si deve confrontare sul terreno dialettico senza poter più accampare, dietro un privilegiato statuto di ausiliario del giudice, ormai inattuale, l'autorità di un "sapere" prevaricante il metodo di costruzione della conoscenza e, quindi, la razionale formazione della prova nell'elaborazione in contraddittorio. 218
Nel vigente sistema non è più questione che vi sia un esperto imparziale (il perito) e un esperto parziale (il consulente tecnico), essendo entrambe le fonti materiali di prova inesorabilmente ricondotte, per la loro valenza, alla dialettica della formazione probatoria.219
216 M. Monaco, Natura e caratteristiche della prova penale, in La prova penale, cit., I,Il
sistema della prova, Torino, 2008, p. 219;
217 C. Conti, op. cit., 2010, p. 157;
218 O. Dominioni, op. cit, 2005, p.342; R. E. Kostoris, op. cit. p. 22 ; G. Illuminati, op. cit,
2010, p. 105;
219 O. Dominioni, op. cit., 2005, p.343; F. Cordero, op. cit.,2003, p. 790.; D. Bielli, op.
cit., 1991, III; L. Iafisco, Perizia acquisita ai sensi dell’ Art238 c.p.p.e audizione dibattimentale del perito, Giur. It, 1997, II, p. 529 ss.;