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La possibilità di escludere la giurisdizione per i crimini di aggressione mediante apposita dichiarazione unilaterale

CAPITOLO TERZO

LE CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

3.4. La possibilità di escludere la giurisdizione per i crimini di aggressione mediante apposita dichiarazione unilaterale

Al paragrafo 4 dell’art. 15 bis si stabilisce che la Corte può, in conformità con l’art. 12 dello Statuto, esercitare la sua competenza con riguardo al crimine di aggressione risultante da un atto di aggressione commesso da uno Stato Parte, a meno che questo Stato non abbia dichiarato precedentemente che egli non accetta tale competenza, depositando un’apposita dichiarazione presso il Cancelliere della Corte. Il ritiro di tale dichiarazione può essere effettuato in qualsiasi momento e deve essere eseguito dallo Stato Parte entro 3 anni132.

Dunque, l’emendamento contenuto in questo paragrafo concede ad ogni Stato la possibilità, attraverso un’apposita dichiarazione, di rifiutare la giurisdizione della

131 POLI, Il crimine di aggressione dopo la Conferenza di Kampala:una soluzione di compromesso

con ridotta efficacia dissuasiva, ISPI, p. 5.

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ICC, Rc/Res. 6, art. 15 bis, 4. “The Court may, in accordance with article 12, exercise jurisdiction over a crime of aggression, arising from an act of aggression committed by a State Party, unless that State Party has previously declared that it does not accept such jurisdiction by lodging a declaration with the Registrar. The withdrawal of such a declaration may be effected at any time and shall be considered by the State Party within three years”.

Corte in materia di aggressione133. La possibilità di rifiutare la giurisdizione non vale, però, nel caso di referral da parte del Consiglio di Sicurezza. Infatti questo tipo di rinvio ha la possibilità di estendere l’operato della Corte oltre i limiti imposti dallo Statuto rispetto alla sua competenza ratione personae134 e ratione loci. In

particolare, la competenza rispetto al luogo è regolata dall’art. 12 dello Statuto di Roma, paragrafo 2, lettere a e b e fa riferimento al fatto che la Corte può esercitare la sua giurisdizione solo sul territorio di uno Stato Parte che l’abbia accettata per quello specifico crimine.

Sul tema della possibilità per gli Stati di non accettare l’emendamento e quindi di escludere la giurisdizione della Corte sul crimine di aggressione nei propri confronti, le opinioni delle delegazioni sono state divergenti135, in particolare si sono delineati due approcci: un approccio “negativo” e un approccio “positivo”, basati entrambi su una diversa interpretazione del quinto paragrafo dell’articolo 121, il quale afferma che un emendamento all’articolo 5 dello Statuto, in cui è contenuta la previsione di una disposizione che definirà il crimine di aggressione, può entrare in vigore nei confronti degli Stati che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di accettazione. Però si prevede anche il caso in cui gli Stati decidano di non accettare l’emendamento: in questa eventualità la Corte non può esercitare la sua giurisdizione per il crimine oggetto dell’emendamento se tale

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Una previsione tale di esclusione della giurisdizione è compresa anche per quanto riguarda i crimini di guerra all’art. 124 dello Statuto. Si tratta di una disposizione transitoria ed è per questo che uno degli obiettivi fondamentali della prima Conferenza di revisione di Kampala è stato proprio quello di eliminare questo articolo dallo Statuto di Roma. Ma tale risoluzione non è stata approvata dagli Stati Parte.

134 Nello Statuto non vi è una norma specifica sulla competenza ratione personae, ma l’ambito di

tale competenza si ricava dall’art. 1 secondo il quale la Corte è dotata di giurisdizione rispetto agli individui. In materia vengono poi in rilievo sia l’art. 25, per il quale la Corte ha il potere di giudicare solo le persone fisiche, e l’art. 26, che esclude la giurisdizione della Corte nei confronti dei minori di 18 anni. Vedi O. FERRAJOLO, Corte Penale Internazionale, op. cit., p. 9.

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reato è stato commesso da cittadini di suddetto Stato parte, o sul territorio dello stesso.

Negli Understandigs approvati insieme agli emendamenti si chiarisce che, se esiste l’accettazione della giurisdizione della Corte da parte dello Stato aggressore, non è necessaria anche l’accettazione del Paese vittima per proseguire con le indagini. Inoltre l’Understandigs 6 chiarisce la valenza dell’approccio negativo e di quello positivo alla lettura del quinto paragrafo dell’art. 121. Secondo l’approccio negativo, sarebbe in ogni caso necessaria l’accettazione dell’emendamento sull’aggressione da parte di un soggetto internazionale; invece secondo l’interpretazione positiva, la giurisdizione della Corte non potrebbe essere impedita da una mancata accettazione da parte di uno Stato. Chiarimento che conferirebbe alla Corte una competenza più estesa. Altre delegazioni hanno proposto l’idea di fare ricorso a due procedure di entrata in vigore, fatto che estenderebbe nel tempo l’esercizio della giurisdizione della Corte con riguardo al crimine di aggressione. Secondo questa visione il paragrafo 5 dell’art. 121 sarebbe da applicare solo alla definizione anziché alle disposizioni concernenti il rinvio da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. La Corte comincerebbe di conseguenza a esercitare la sua competenza sulla base di un referral da parte del Consiglio un anno dopo il deposito del primo strumento di ratifica o di accettazione. E solo quando i sette ottavi degli Stati Parti avranno ratificato gli emendamenti relativi all’aggressione, gli altri due meccanismi di rinvio, ossia il rinvio da parte di uno Stato o l’inchiesta

proprio motu da parte del Procuratore, entreranno in gioco anch’essi per tutti gli

Stati. Per di più, era stata presentata anche un’altra idea secondo la quale la Corte avrebbe potuto aprire un’inchiesta sulla base del rinvio da parte uno Stato Parte o di

un procedimento interno anche prima della stessa entrata in vigore degli emendamenti nei confronti tutti gli Stati Parti.

Queste idee sono state accolte favorevolmente da alcuni delegati, in quanto sembrava necessario fare prova di elasticità per quel che concerneva i meccanismi di entrata in vigore, visto che le disposizioni pertinenti dello Statuto di Roma parevano essere ambigue. D’altra parte, però, altri rappresentanti degli Stati hanno espresso dubbi quanto alla legalità e alla fattibilità tecnica di un approccio che si basasse sia su degli elementi del paragrafo 4 che su elementi del paragrafo 5 dell’art. 121 dello Statuto, interpretandoli diversamente. Da ciò nasceva il timore che un’interpretazione audace delle disposizioni in questione avrebbe portato pregiudizio alla credibilità della Corte.