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L’art 16 del Progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità e la relazione biunivoca tra crimine e atto

1.3. Il crimine di aggressione commesso dall’individuo

1.3.3. L’art 16 del Progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità e la relazione biunivoca tra crimine e atto

Il crimine di aggressione costituisce il crimine dello Stato per eccellenza, ma allo stesso tempo lo Stato è un’entità astratta, incapace di agire per proprio conto, perciò

59 Ci si riferisce, per unanime riconoscimento ai crimini di guerra e contro l’umanità contemplati

nello Statuto e nella sentenza del Tribunale di Norimberga, alle gravi violazioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai crimini contemplati dalla Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio del 1948.

60L’articolo 16 n. 2 dello Statuto del Tribunale per l’ex Jugoslavia sancisce infatti il carattere di

assoluta indipendenza del Procuratore, che non solo agisce in autonomia e separazione rispetto agli altri organi del Tribunale, in particolare alla Corte, ma altresì deve astenersi da ricevere istruzioni da governi o da altra fonte. In ILM 1993, p. 1159.

uno Stato può commettere aggressione solo con la partecipazione attiva degli individui-organi che hanno l’autorità necessaria o il potere di pianificare, preparare, lanciare una guerra. È da subito stato un dato incontrovertibile il fatto che non potrà configurarsi un’aggressione individuale senza un’aggressione statale. Tale punto era già stato largamente chiarito dalla Commissione del Diritto Internazionale all’interno del Progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità. Infatti, terminati i processi di Norimberga e di Tokyo, l’Assemblea Generale dell’Onu affidò alla Commissione del diritto internazionale, contemporaneamente alla sua istituzione, il compito di redigere questo Progetto61. L’iniziativa dell’Assemblea Generale rispondeva all’esigenza di sanare con uno strumento vincolante multilaterale, a vocazione universale, il carattere della retroattività delle norme che contemplavano i crimini contro l’umanità nello Statuto del Tribunale di Norimberga. Inoltre, con lo stesso strumento, si volevano svincolare i crimini contro l’umanità dalla connessione con i crimini di guerra e contro la pace disposta dall’Accordo di Londra, oltre a precisare e possibilmente integrare, la definizione dei vari crimini individuali, rispetto alle formule contenute nello stesso Statuto del Tribunale di Norimberga62. La Commissione presentò una prima bozza nel 1951, a cui furono apportate alcune modifiche e nel 1954 fu completata una seconda bozza.

61 La Commissione del diritto internazionale fu istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite con la risoluzione n. 174-II del 21 novembre 1947; con la risoluzione n. 177-II del 21 novembre 1947, le fu attribuito il compito di formulare i principi del diritto internazionale così come previsti dalla Carta del Tribunale di Norimberga e nelle sentenze dello stesso e di preparare un codice per i crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità.

62TANZI, Sul progetto ONU di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità e

Il progetto di codice del 1954 non conteneva che poche norme63, per la quasi totalità modellate su quelle enunciate nello Statuto del Tribunale di Norimberga e nella Convenzione sul genocidio. Non mancarono critiche circa l’assenza di un insieme di norme destinate a risolvere le delicate questioni connesse all’applicazione di principi generalmente riconosciuti nelle moderne legislazioni penali. Dopo un intervallo di quasi trent’anni, la Commissione del diritto internazionale è tornata ad occuparsi dell’argomento, nei primi anni ottanta e il testo del 1954 fu utilizzato come punto di partenza per delineare la nuova struttura del progetto. L’esigenza di riservare una parte del codice all’enunciazione dei principi generali del diritto penale è emersa, sin dall’inizio, nei dibattiti tenutisi in seno alla Commissione.

Da quel momento, il progetto è stato ripreso ed abbandonato più volte senza mai arrivare ad una formulazione definitiva.

Analizzando l’articolo 16 del Progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza del genere umano (Draft Code of Crimes Against peace and Security of

Mankind), esso disponeva che “un individuo il quale, in qualità di leader od

organizzatore [avesse] preso attivamente parte o [avesse] disposto la pianificazione, la preparazione, l’inizio o la dichiarazione di una guerra di aggressione compiuta da uno Stato [dovesse] considerarsi responsabile di un crimine di aggressione”64. La Commissione aveva dunque chiarito che l’aggressione è da considerarsi un

leadership crime, perché solo chi riveste una posizione di comando è in grado di

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I cinque articoli del progetto del 1951 vennero ridotti a quattro con l’eliminazione dell’art. 5, riguardante la determinazione delle sanzioni.

64 Art. 16, Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind, in Yearbook of the ILC,

1996, II, Part Two, p. 15 ss. Sulla definizione contenuta nel Draft Code v. SPRINGROSE,

Aggression as a Core Crime in the Rome Statute Establishing an International Criminal Court, in

Louis-Wasaw Transatlantic L.J.,1999, p.151; BLOKKER, The Crime of Aggression and the United

ordinare un’aggressione e affermava che l’aggressione da parte dello Stato è una condizione sine qua non per la possibile attribuzione a un individuo della responsabilità per un crimine di aggressione65, e inoltre che la responsabilità penale individuale per il crimine di aggressione è “intrinsically and inextrically linked to the commission of aggression by State”66. Poiché infatti le regole di diritto internazionale che vietano l’uso della forza nella soluzione delle controversie sono dirette allo Stato, solo questo può commettere un’aggressione in violazione di tali disposizioni; d’altra parte, però, lo Stato è un’entità astratta la cui condotta è materialmente posta in essere da quegli individui che abbiano la necessaria autorità o potere di pianificare, preparare, e dare inizio all’aggressione.

1.4. L’elaborazione di una definizione del crimine di aggressione nello Statuto