E’ pacifico che gli ordinamenti statali non possano più essere considerati quali monadi e che, nello studio di ciascuno di essi, è imprescindibile tenere conto sia delle convenzioni internazionali, sia dell’ordinamento europeo, poiché i singoli istituti sono frutto non solo di specifiche convenzioni internazionali o direttive europee, ma anche, indirettamente, dell’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, dalla Corte Europea e anche dell’opera di armonizzazione in ambito europeo che ha portato taluni Stati a recepire istituti vigenti in altri ordinamenti.
La presunzione di non colpevolezza compare nei più importanti testi internazionali109: in primis nell’articolo 11 della Dichiarazione
Universale dei diritti dell’Uomo, emanata dall’Assemblea delle Nazioni
107 Op. cit. p. 326
108 Paulesu, op. cit. pp. 190,191
109 Questi assumono un valore differente nel nostro ordinamento, alcuni dei quali non
hanno valore giuridicamente vincolante, uno su tutto La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
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Unite nel 1948, secondo cui ‘’ Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.’’; appare significativo come nell’opera di ricostruzione dei valori che dovevano fondare la nuova società, reduce dalla Seconda Guerra mondiale, le Nazioni Unite scelsero di introdurre proprio la presunzione di innocenza110 . Sempre
dall’esperienza della Convenzione, nell’ottica di creare una futura Carta dei diritti dell’Uomo, venne emanato nel 1976 il Patto internazionale sui diritti politici e civili , il cui articolo 14 paragrafo due contempla il principio in esame, nella sua accezione più ampia: quale diritto di ogni individuo, accusato di un reato, ad essere ritenuto presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente. Possiamo concludere come, tale interpretazione quale presunzione di innocenza è pacificamente riconosciuta: sia nello Statuto istitutivo della Corte Penale internazionale111, sia nel decimo Congresso delle
Nazioni Unite, tenutosi a Vienna nell’Aprile del 2000, avente ad oggetto la prevenzione del crimine e il trattamento dei trasgressori112, vi è
l’esplicito riferimento alla presunzione di innocenza.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali dedica alla presunzione di innocenza il
110 Altrettanto illuminante è la posizione netta che l’Assemblea decise di adottare:
una posizione volta a considerare innocente il soggetto fino a che la colpevolezza non sia accertata. Evidente la differenza con la scelta operata nella nostra Costituzione, in cui la posizione dell’ordinamento nei confronti del soggetto risulta ‘’agnostica’’.
111 Questa viene istituita nel Luglio del 1998 durante la conferenza diplomatica ,
convocata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite, tenutasi a Roma. Alla presunzione di innocenza è dedicato, all’interno dello Statuto istitutivo, l’intero articolo 66, rubricato espressamente ‘’presunzione di innocenza’, il quale specifica che essa si sostanzia: nel presumere il soggetto innocente fino a che non se sia provata la colpevolezza dinnanzi alla Corte, nell’onere della prova posto in capo al Procuratore e infine nell’obbligo per la Corte di accertare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
112 Nel testo conclusivo del Congresso la presunzione di innocenza viene inserito
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paragrafo due dell’articolo 6, il quale recita: ‘’Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata’’. La Carta è dotata di un meccanismo permanente volto a verificare il rispetto dei diritti ivi contenuti; è così previsto che ogni cittadino , il quale lamenti la violazione di uno di essi, possa rivolgersi alla Corte di Strasburgo per chiederne la tutela. Di particolare importanza si rivela, quindi, l’interpretazione che la Corte ha fornito del principio: numerose sono le sentenze a riguardo. Il primo dato che colpisce è la scarsità di pronunce riguardanti la presunzione di innocenza in relazione all’esercizio di poteri limitativi della libertà personale in pendenza di un processo, che è, invece, al centro delle discussioni nell’ordinamento italiano, fin dall’entrata in vigore del principio in costituzione113. Una possibile spiegazione, oltre
a quella di matrice culturale, risiede nel generico riferimento dell’articolo 6§2 ad una colpevolezza ‘’legalmente accertata’’, dove ‘’legalmente’’ è riferito ad una ‘’chiara regola in tema di accertamento della responsabilità, imponendo all’accusa l’onere della prova’’114,
mentre non vi è alcuna indicazione circa la definitività della sentenza. In tal modo sono i singoli stati a decidere quando la colpevolezza può essere ritenuta accertata, purché al reo sia concessa la possibilità di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza, o la propria condanna, da un giudice superiore115. In quest’ottica l’ordinamento italiano offre un
grado di tutela maggiore all’imputato, poiché l’articolo 27 Cost. impedisce di considerarlo colpevole fino a sentenza definitiva, cioè non più soggetta a impugnazione. Questa diversità di tutela si riflette nella disciplina della libertà personale che è nella CEDU disciplinata il modo
113 M. Chiavario, La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della corte europea
dei diritti dell’uomo, in Legislazione Penale, 2005, p. 1090
114 P. Cipolla in P. Giannitti ( a cura di), La CEDU e il ruolo delle corti, Zannichelli, 2015,
p. 1750
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peculiare rispetto e offre una tutela minore rispetto quella interna116.
La presunzione di innocenza costituisce il corollario del principio generale secondo cui l’onere della prova dei fatti costitutivi del reato grava su colui che è tenuto a dimostrare la responsabilità dell’imputato, ossia l’accusa. Questo non ha impedito alla Corte di ritenere ammissibili alcune disposizioni, previste dagli Stati, che comportano un’inversione dell’onere della prova, fino a far gravare sull’imputato una presunzione di segno opposto a quella di innocenza. Tuttavia, come si evince dalla sentenza Salabiaku c. Francia, una presunzione in capo all’imputato, per essere compatibile con l’articolo 6§2, non può essere assoluta, ma deve ammettere la prova contraria117. Un
atteggiamento discutibile che, tuttavia, si allinea con la posizione della nostra Costituzionale che ha, più volte ‘’salvato’’ la legittimità di alcune ipotesi di reato, nelle quali la presunzione sembrava più di colpevolezza che di innocenza, giustificandole nel contesto di un deciso contrasto a fenomeni illeciti di maggiore pericolosità sociale118.
La Corte di Strasburgo si è maggiormente concentrata su aspetti della presunzione di non colpevolezza che sono, in parte, estranei alla nostra
116 L’articolo 5 lettera c) permette la restrizione della libertà personale dell’arrestato
o detenuto sulla base di plausibili motivi che facciano ritenere che esso abbia commesso un reato o vi siano motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o darsi alla fuga dopo averlo commesso. La particella disgiuntiva ‘’o’’ è in tal caso dirimente, poiché permette di ritenere sufficiente il sospetto della commissione del reato pur in mancanza di altre esigenze, che sono indispensabili nel nostro ordinamento per comminare una misura cautelare.
117 In Hudoc. Nel caso di specie la sentenza aveva ad oggetto la condanna di un
soggetto per importazione di merce proibita, poiché nel codice doganale francese è ritenuto sufficiente il mero possesso per presumere la commissione del reato. Quello che emerge dalla lettura degli atti è che tale tipo di presunzione non è assoluta, ma contempla l’ipotesi della prova contraria rappresentata dal verificarsi di eventi di forza maggiore; questo è bastato alla Corte per non ritenere integrata la violazione dell’articolo 6§2. Non è mancato, tuttavia, il monito agli Stati di circoscrivere la presunzione entro limiti ragionevoli.
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esperienza e che, rispetto alla presunzione di innocenza, hanno una disciplina autonoma, quali : il diritto di difesa, il diritto al silenzio e il
diritto ad un giusto processo.
Una particolare attenzione è riservata dalla Corte alle affermazioni inerenti la colpevolezza espresse nei confronti di un soggetto, la cui responsabilità non è ancora stata accertata e senza che questo abbia potuto esercitare il diritto di difesa. Le declaratorie anticipatorie di responsabilità sono considerate lesive del bene dell’equità processuale119, sono perciò inibite le asserzioni di colpevolezza
pronunciate dalle autorità giudiziarie competenti o da qualunque altro pubblico ufficiale, prima, o in assenza, di una sentenza di condanna definitiva pronunciata a norma di legge.120. La Corte di Strasburgo non
limita, tuttavia, la presunzione di innocenza ai procedimenti penali pendenti: il giudice europeo si è infatti occupato anche di quelle affermazioni di responsabilità rese dopo l’abbandono delle accuse o dopo una sentenza di assoluzione. In particolare, nella sentenza Minelli c Svizzera i giudici hanno dichiarato come possa essere lesiva dell’articolo 6§2 anche una motivazione dalla quale traspaia che il giudice ritenga colpevole l’imputato121. Questa affermazione sembra
scontrarsi con il ruolo che la motivazione riveste nel nostro ordinamento: garanzia irrinunciabile ex art 111 Cost, è ritenuta, dopo l’eliminazione della formula dubitativa, il luogo idoneo a contenere l’eventuale dubbio del giudice circa la responsabilità del soggetto. Tuttavia, è la stessa Corte a ridurre la portata e le conseguenze delle proprie affermazioni, puntualizzando, in successive pronunce, la
119 P. Cipolla op. cit. p. 1745
120 Sentenza Lorenzetti c. Italia disponibile all’indirizzo https://www.echr.coe.int/ 121 Nel caso di specie Minelli, accusato di diffamazione a mezzo stampa, era stato
prosciolto per sopravvenuta prescrizione. In seguito era stato condannato al pagamento delle spese processuale perché, si legge nella motivazione, secondo il giudice, dato il tenore dell’articolo giornalistico, se non fosse intervenuta la prescrizione sarebbe stato, con molta probabilità, ritenuto colpevole.
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differenza tra ‘’vere e proprie affermazioni colpevoliste e la mera menzione, in una motivazione giudiziale, di ragioni plausibili di sospetto’’122. La presunzione di innocenza deve, inoltre, essere
rispettata da chiunque si pronunci direttamente o incidentalmente sulla responsabilità penale dell’imputato123 e questa deve valere anche
nelle eventuali procedure giudiziarie consecutive al proscioglimento124.
Per quanto riguarda la presunzione di innocenza nell’ambito dell’Unione Europea, questa è espressamente riconosciuta nella Carta di Nizza125, cioè la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea,
la quale, nel capo sesto, dedicato alla giustizia, all’articolo 48 afferma che: ‘’ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata’’. La presunzione di innocenza era prevista, inoltre, all’articolo 108 del progetto di una Costituzione per l’Europa, il quale riportava una dizione similare126.
Avendo invece riguardo all’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, questo costituiva il così detto ‘’Terzo pilastro’’ dell’Unione Europea, istituito al fine di perseguire la creazione di uno ‘’spazio di libertà, sicurezza e giustizia’’, come si evince dal preambolo
del Trattato sull’Unione europea.
Tale obbiettivo veniva confermato anche all’interno delle conclusioni della Riunione straordinaria del Consiglio europeo, tenutasi nel 1999 a
122 Lutz v. Germany e Leutscher c. Paesi Bassi disponibile all’indirizzo:
https://www.echr.coe.int/
123 Vassilios Stavropoulos c. Grecia disponibile all’indirizzo: https://www.echr.coe.int/ 124 G. Biondi, Non punibilità per particolare tenuità del fatto e presunzione di
innocenza’’ In DPC, 2015, p. 9
125 Ratificata per la prima volta a Nizza fu approvata una seconda volta – e adattata–
nel 2007 a Strasburgo. Essa, dopo il trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati , ai sensi dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.
126 ‘’Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente provata’’. La costituzione europea tuttavia non vide mai la luce per la mancanza della ratifica da parte della Francia e dei Paesi Bassi.
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Tampere, nella quale si riteneva auspicabile, per garantire la libera circolazione dei cittadini, ‘’ un autentico spazio di giustizia’’, per cui ‘’ le sentenze e le decisioni dovrebbero essere rispettate ed eseguite in tutta l'Unione, salvaguardando al tempo stesso la sicurezza giuridica di base per i cittadini in genere e per gli operatori economici. Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dovranno diventare maggiormente compatibili e convergenti’’. In verità, per lungo tempo, la realizzazione di uno spazio comune di sicurezza e giustizia si è basato esclusivamente sul mutuo riconoscimento, dimostrando l’Europa di essere incapace di imporre ai singoli Stati una legislazione penale comune. Questo sistema, basato sulla reciproca fiducia, non obbligava gli Stati interni a mutare la propria legislazione127.
Dopo l’eliminazione ad opera del Trattato di Lisbona del ‘’Terzo pilastro’’ e l’applicazione del metodo comunitario anche per le materie in esso contenute, inizia in ambito di giustizia e, in particolar modo nell’ambito della tutela dei singoli, un’opera di armonizzazione tra le legislazioni degli Stati. E’ in questo contesto che si colloca il Libro Verde sulla presunzione di non colpevolezza, il cui testo definitivo è stato emanato nell’aprile 2006. L’obiettivo dichiarato della Commissione è quello di analizzare il significato della presunzione di innocenza per comprendere se questa è considerata allo stesso modo nei vari Stati dell’UE; mentre il fine ultimo è quello verificare se vi sia l’esigenza di tutelare alcuni diritti ad essa connessi e nel qual caso formulare una proposta di decisione quadro con lo scopo di garantirli al meglio. A questo proposito, ogni punto trattato dal Libro Verde si conclude con una serie di domande per valutare come e se le singole questioni prese
127 O. Mazza, Una deludente proposta in tema di presunzione di innocenza, in Archivio
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in esame vengono percepite negli altri stati128.
La Commissione contestualizza l’emanazione del Libro Verde, sostenendo come esso si inserisca nell’ambito della cooperazione giudiziaria129; in particolar modo, sottolinea come per realizzare tale
obiettivo sia necessario instaurare una reciproca fiducia fra gli Stati membri, al fine di realizzare non solo la cooperazione tra di essi, che prevede in primis il riconoscimento delle decisioni giudiziarie, ma anche la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Con tale progetto sembra che la Commissione abbia compreso come la fiducia tra i singoli Stati non possa basarsi esclusivamente sul reciproco riconoscimento delle sentenze, ma altresì su un’armoniosa disciplina degli istituti giuridici. Il Libro Verde del 2006, costituisce, in verità, la continuazione di un precedente Libro Verde, emanato nel 2003, sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea, sfociato in una proposta di decisione quadro nella quale, però, è mancata la trattazione delle garanzie in ambito di acquisizione probatoria, motivo per cui il Libro verde in esame ne costituirebbe la parte mancante. La ragione per la quale la Commissione ha deciso di trattare la presunzione di non colpevolezza, in relazione a tale aspetto, è stata spiegata dalla medesima nel modo che segue: ‘’in molti sistemi giuridici, alcuni diritti connessi alla presunzione di non colpevolezza sono connessi ai mezzi di prova’’. Se
pur la dichiarazione esplicita è quella di affrontare la presunzione di non colpevolezza quale regola di giudizio in tema di acquisizione
128 Questo schema è previsto anche riguardo a quelli che sono ritenuti gli elementi
costitutivi della presunzione di non colpevolezza, a tal proposito il quesito è così posto: ‘’ Siete d’accordo con l’elenco degli elementi costitutivi della presunzione di non colpevolezza? Ritenete che esistano altri aspetti che non sono stati considerati?’’.
129 Il Libro verde viene anche menzionato nel programma dell’Aia del 2005 nel quale
vengono elencati i dieci obbiettivi da raggiungere nei successivi cinque anni, con lo scopo, dichiarato nel medesimo programma , di rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia.
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probatoria, nel Libro Verde tale principio viene preso in considerazione nella quasi totalità delle sue sfaccettature: nel chiarirne il significato la Commissione fa riferimento sia al divieto, per ogni tribunale ‘’ (…) di iniziare un processo con l’idea preconcetta che l’imputato abbia commesso il resto ascrittoli’’ , sia al divieto di sottoporre l’imputato a forme di detenzione preventiva, salvo che non vi siano gravi motivi, focalizzandosi, infine, sull’onere probatorio che grava sullo Stato e alla regola dell’ in dubbio pro reo.
Nel solco tracciato dal Libro verde, si colloca la direttiva 2016/343/Ue130 , con la quale vengono adottate norme minime comuni
relative ad alcuni aspetti della presunzione di non colpevolezza, oltre che al diritto a presenziare al giudizio. Le premesse erano quelle di ripensare all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati, atteso che il quinto considerando della direttiva recita che ‘’ Sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU e dell'ICCPR, l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura che vi sia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale di altri Stati membri’’. Il sistema fondato sul mutuo riconoscimento sembrava aver fallito, a causa del venir meno della base di reciproca fiducia: vi era, tra gli Stati, il comune dubbio circa il rispetto delle garanzie del giusto processo131. Il tenore della Direttiva, tuttavia, non onora pienamente le
premesse, dimostrandosi non all’altezza delle aspettative. Gran parte dei profili considerati dalla direttiva in tema di presunzione di non colpevolezz non appaiono innovativi né particolarmente pregnanti per l’ordinamento Italiano. Una prima forte limitazione riguarda i soggetti cui si riferisce la presunzione di innocenza, ossia le persone fisiche,
130 Tale direttiva è emanata ai sensi dell’articolo 82 TFUE , il quale prevede che , per
raggiungere gli obbiettivi summenzionati, il Parlamento Europeo e il Consiglio possano stabilire norme minime deliberando tramite direttive.
131 C. Valentini, La presunzione di innocenza nella direttiva n. 216/343/UE per aspera
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rimanendo in tale modo escluse le persone giuridiche. Le istituzioni europee hanno ritenuto prematuro legiferare con riferimento alle persone giuridiche ed hanno, quindi, preferito procedere lungo il percorso seguito dalla CEDU e adottare l’interpretazione che dell’articolo 6§2 è data dalla Corte di Giustizia, che interpreta la presunzione di innocenza in modo differente per le persone fisiche132.
L’articolo 3 della direttiva in esame circoscrive l’ambito di applicazione del principio, sostenendo come ‘’gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza”, usando una terminologia del tutto identica a quella utilizzata dalla CEDU. In questo modo vengono ‘’salvate’’ tutte le diverse scelte dei vari ordinamenti, compresi quelli in cui la presunzione di non colpevolezza cessa di produrre i suoi effetti prima della sentenza definitiva133.Se
l’obiettivo della Direttiva è quello di porre un livello minimo di tutela che gli Stati debbono offrire relativamente alla presunzione di innocenza, questo livello è eccessivamente basso. Al tal proposito la Relazione della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni134 del 21 Aprile 2015 aveva proposto un emendamento che
avrebbe introdotto nell’articolo 3 l’esplicito riferimento alla sentenza definitiva. Bisogna evidenziare che, come previsto in ulteriori provvedimenti europei, la Convenzione contiene all’articolo 13 la clausola di non regressione, la quale stabilisce che i principi contenuti nella Direttiva non possono derogare ai diritti e garanzie, previsti dalla CEDU, dai trattati internazionali o dal diritto interno, qualora la tutela offerta alle posizioni giuridiche dei soggetti sia più elevata.
132 Come emerge dai considerandum n. 13 e 14 133 O. Mazza op. cit. p. 4
134 Commissione permanente del Parlamento Europeo è competente per la
legislazione relativa alle politiche di giustizia e affari interni.
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Il successivo articolo 4 della direttiva 2016343/UE si mostra, invece, apprezzabile e concretamente rilevante per l’ordinamento italiano, introducendo un ‘’principio fondamentale di civiltà giuridica’’135.
Questa disposizione impone agli Stati membri l’adozione di misure necessarie al fine di garantire che, fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente accertata, le dichiarazioni pubbliche e le decisioni giudiziarie non facciano apparire la persona come colpevole136. Si
percepisce forte l’influenza delle sentenze rese dai giudici di Strasburgo che, in merito hanno fornito uno standard di tutela molto alto, impedendo qualsiasi tipo di esternazione colpevolista in mancanza del legale accertamento della colpevolezza; resta il fatto che l’ordinamento interno, per adeguarsi alla direttiva, dovrà operare un profondo cambiamento, in primis culturale, nella gestione pubblica del