L’inserzione delle formule liberatorie nel codice Vassalli è, essenzialmente, frutto di una tradizione giuridica consolidata, così come pure è emerso dall’analisi storica condotta su di esse. Sono cambiati certamente i contesti storici, le garanzie poste a tutela del soggetto e perfino il modello stesso di processo penale, arrivato ad assumere una forma tendenzialmente accusatoria; anche l’elenco degli esiti liberatori ha subito modifiche, anche significative, in linea con la maggiore sensibilità ai principi costituzionali: si pensi
53 E’ l’articolo 2 della legge delega 81/1987 a prevedere espressamente che il
processo penale debba attuare i caratteri del sistema accusatorio.
La contraddizione è vista da E. Zappala, Le formule di proscioglimento: I punti deboli di una continuità legislativa in Ieri, oggi e domani delle formule di proscioglimento, in Legisl. pen., 2005, p. 658 il quale fa notare come, nei sistemi di più antica tradizione accusatoria l’epilogo si cristallizzi esclusivamente nel binomio colpevole/innocente. Inoltre, la scelta di inserire formule di proscioglimento specifiche è unica, in quanto non riscontriamo niente di simile né nei sistemi di common law, nei quali comunque il verdetto della giuria si presenta immotivato, ne nei sistemi di civil Law europeo i quali pretendono la redazione di una motivazione, ma non è rinvenibile un dispositivo così articolato.
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all’eliminazione della formula dubitativa ritenuta in netto contrasto con la presunzione di non colpevolezza. Tuttavia, il bisogno di anticipare nel dispositivo parte della motivazione non si è mai sopito e, in sostanza, sembra che le esigenze che il legislatore voleva soddisfare con tale peculiare istituto non siano mutate. Tali necessità possono essere ricondotte a due differenti ambiti: da un lato, quello strettamente giuridico, in relazione al quale il legislatore voleva facilitare la circolazione della decisione liberatoria all’interno dell’ordinamento; dall’altro quello collettivo: dal punto di vista dei rapporti con la collettività l’imputato avrebbe interesse a conoscere in breve tempo la causa dell’assoluzione, come i consociati trarrebbero un vantaggio da un dispositivo immediatamente intellegibile.
Occorre soffermarsi sul primo degli ambiti ora menzionati, avendo riguardo agli effetti che la sentenza di assoluzione è in grado di produrre nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari. In particolar modo, l’intento del legislatore era quello, tramite un dispositivo liberatorio eloquente, di rendere chiara la causa del proscioglimento, così da facilitare la circolazione della sentenza. Obiettivo che viene raggiunto se le diposizioni che disciplinano la valenza extra penale della sentenza si riferiscono espressamente alle varie formule liberatorie: in tal modo, l’individuazione degli effetti, è quasi immediata.Sarà cruciale, però, analizzare le singole disposizioni per verificare se, nella realtà dei fatti, ciò che in esse viene ritenuto rilevante sia la causa specifica del proscioglimento, oppure se la legge intenda riferirsi direttamente alla formula adoperata ad esito di giudizio54.
Se a ricorrere fosse quest’ultima circostanza, bisognerebbe riflettere se la scelta di far discendere gli effetti giuridici della sentenza assolutoria
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direttamente dalla formula piuttosto che da un’attenta analisi del provvedimento sia effettivamente da preferire. Nel caso in cui, invece, gli effetti vengano ricondotti alla causa del proscioglimento, solo l’analisi delle singole formule liberatorie potrà svelare se esse siano in grado, con la sola lettura del dispositivo, di indicare con precisione tale causa. A questo proposito, diventa fondamentale il collegamento delle formule liberatorie con gli elementi costitutivi del reato, ed infatti la peculiarità della sentenza di assoluzione risiede proprio in questo: mentre la sentenza di condanna si limita a confermare l’imputazione e a contenere un comando, quelle di proscioglimento si presentano in quanto tali, in modo certamente più complesso, dato che, venendo a demolire l’ipotesi accusatoria, necessitano di ulteriori specificazioni. Per rendere immediatamente comunicativa la sentenza di assoluzione, il Legislatore ha deciso quindi di inserire, nel dispositivo, formule tassative, le quali, facendo riferimento agli elementi sostanziali del reato, dovrebbero essere in grado di comunicare su quale elemento l’ipotesi accusatoria si è rivelata insufficiente; di conseguenza, la conoscenza immediata della causa assolutoria permetterebbe di ricavare anche quali effetti ne deriverebbero.
Il secondo ambito, nel quale dobbiamo ricercare lo scopo delle formule liberatorie, è quello metagiuridico55, ovvero quello che dispiega i propri
effetti non nel campo strettamente giuridico, ma agisce sulla sfera sociale del soggetto, incidendo, in particolar modo, sull’opinione pubblica e con riguardo alla coscienza sociale; potremmo, inoltre, in tale ambito operare un’ulteriore distinzione, ponendo l’accento, separatamente, alla tutela che le formule proscioglitive appronterebbero al soggetto destinatario della sentenza assolutoria e
55 Questa l’espressione usata da L. Scomparin, Il proscioglimento immediato nel
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all’utilità che esse genererebbero nei confronti della generalità dei consociati. La tutela del soggetto assolto è fatta discendere56 dalla
situazione venutasi a creare nel nostro ordinamento, in cui il lasso temporale che intercorre tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione è sempre più lungo57, soprattutto con riguardo a processi
di una certa complessità58, per cui sorge l’esigenza di comunicare con
immediatezza le decisioni giudiziarie. Le formule, quindi, adempirebbero ad una funzione di garanzia : ‘’posto che nella locuzione liberatoria consegnano all’imputato una prima satisfattiva risposta che vale a qualificare ,da subito, il significato giuridico della caduta della pretesa punitiva ed il conseguente proscioglimento dagli addebiti al medesimo contestati59’’, le formule rappresenterebbero, inoltre, ‘’una
prima risposta all’imputato assolto che ha già subito ‘’ la pena 60’’ del
processo ’’. La tutela consisterebbe, quindi, nel poter l’imputato, conoscere immediatamente, già con la lettura del dispositivo, le cause del proscioglimento con la finalità di ottenere una riabilitazione
56 E. Fassone, Formule di proscioglimento : teoria, prassi e condizionamenti dal
contesto in Ieri, oggi e domani delle formule di proscioglimento, in Legisl. pen.,2005, p. 646 parla di una ‘’ragione socio politica nascente da un’ampia scissione temporale tra lettura del dispositivo e la conoscenza dei motivi’’.
57 Il codice di rito prescrive, al comma primo dell’articolo 544 c.p.p., la contestuale
redazione della motivazione mentre, nei commi successivi prevede termini più ampi nel caso in cui, la redazione della stessa, risulti particolarmente complessa per il numero delle parti o il numero e la gravità delle imputazioni. Il deposito della motivazione non può comunque eccedere il novantesimo giorno dalla pronuncia.
58 Sono proprio questi i processi per cui sembra maggiore l’esigenza di una immediata
comunicazione delle motivazioni, in quanto, solitamente, hanno ad oggetto condotte di notevole rilevanza sociale, capaci di attirare sul soggetto un certo carico di riprovazione per il solo fatto di essere stato questo sottoposto a procedimento penale.
59 A. Casalinuovo, Verso l’abolizione delle formule di proscioglimento, in Criminalia,
2011, p.417
60 A sostenere l’ipotesi secondo cui è il processo stesso ad avere valenza sanzionatoria
sono, tra gli altri P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato Giappichelli, 2008 p. 2 ; e G. Illuminati op. cit. pp. 3, 4 il quale sostiene come il processo sia oramai, in un contesto di progressivo impoverimento della sanzione penale, diventato autonomo mezzo di controllo sociale.
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completa e solenne davanti alla comunità61. Anche in questo caso, per
valutare se questo obbiettivo è effettivamente raggiunto dalle formule liberatorie, non si può prescindere dall’analisi delle medesime per comprendere se effettivamente siano in grado di comunicare la totale estraneità del soggetto rispetto ai fatti contestati nell’imputazione. Si tratta sempre dell’esigenza di un’immediata comunicazione dei motivi assolutori quella che riguarda, non più il soggetto destinatario della sentenza, bensì la totalità dei consociati. Alla base di tale esigenza, tuttavia, si pongono ragioni differenti e, potremmo dire, estranee ad una qualche forma di tutela. Il motivo di tale scelta in parte è da ricondurre, ancora una volta, alla peculiarità della sentenza di assoluzione rispetto a quella di condanna, dato che la prima, dichiarando l’assoluzione, è atta a comunicare la demolizione dell’ipotesi accusatoria, mentre la seconda ne sarebbe stata certamente la conferma. In una stagione giudiziaria in cui politica e giustizia sembrano essere intrinsecamente legate a doppio filo e, soprattutto, in cui sembra che sia il processo mediatico a prendere il sopravvento, l’ordinamento giuridico si trova a dover spiegare, alla generalità dei consociati, il fallimento dell’accusa e della giustizia 62.
Anche gli effetti che le formule sono in grado di produrre in relazione a tale ambito necessitano di essere analizzate in concreto, non tanto per stabilire se lo scopo preposto dal legislatore sia stato effettivamente raggiunto, quanto, piuttosto, se tale scopo risulti compatibile con la
61 F. Morelli op. cit p. 416
62 A far riferimento ad un ‘’malvezzo’’ cui è solita la classe dirigente è M. Chiavario, La
questione delle ‘’formule’’ : dietro i problemi tecnici l’esigenza di scelte etico politiche, in Ieri, oggi e domani delle formule di proscioglimento, in Legisl. pen. pp .666, 667, egli riferisce come sia cattiva abitudine della classe politica utilizzare il proscioglimento quale dimostrazione dell’assurdità delle imputazione costruite ad hoc da magistrati ritenuti faziosi. In questo modo, alcune tra le formule che lasciano residuare in capo al soggetto una qualche responsabilità, rappresenterebbero la legittima difesa del magistrato, che potrebbe così dimostrare come l’apertura del processo non fosse del tutto infondata o basata sulla malafede.
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posizione del soggetto e, più in generale, con la struttura stessa del processo; la natura di quest’ultimo, almeno tendenzialmente accusatoria, sembra mal conciliarsi con una visione in cui l’assoluzione sembra essere vista in termini negativi, come se essa non sia parimenti auspicabile come una condanna. Non solo gli effetti prodotti dalle formule liberatorie necessitano di essere analizzati, ma anche certe pratiche, poste in essere per raggiungere tale scopo, appaiono essere distorsive e lesive della lettera stessa della disposizione63, cosicché
appare imprescindibile indagare se, effettivamente, tale obbiettivo sia compatibile con le più recenti interpretazioni estensive della presunzione di non colpevolezza.
63 Si allude alla pratica di alcuni magistrati, di menzionare nel dispositivo il secondo
coma dell’articolo 533 c.p.p., così da lasciare intendere che l’assoluzione sia stata pronunciata per insufficienza o contraddittorietà della prova, in modo da trasmettere il messaggio che sull’assoluzione viga ancora una situazione di incertezza; atteggiamento operato, ancora una volta, quale giustificazione al fallimento dell’accusa Questa pratica farebbe rivivere la vecchia formula liberatoria per insufficienza di prove, eliminata nel codice Vassalli, poiché fortemente in contrasto con la presunzione di non colpevolezza.
In Ieri, oggi e domani delle formule di proscioglimento , in Legisl. pen. , 2005 pp. 642 ss. viene sviluppato un dibattitto, il quale è scopo è quello di analizzare, non soltanto in chiave dottrinale ma anche giudiziaria, a quasi vent’anni dalla redazione del codice Vassalli, problemi vecchi e nuovi inerenti le formule liberatorie. Nell’analisi emerge anche la prassi giudiziaria summenzionata, sul quale gli Autori vengono invitati a fornire le proprie valutazioni.
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Capitolo secondo
La presunzione di non colpevolezza: connotazione attuale
del principio tra il riferimento costituzionale e quello
internazionale
SOMMARIO: 1. L’avvento del principio nell’ordinamento italiano e
l’introduzione in Costituzione. – 2. La presunzione di non colpevolezza in ambito europeo e internazionale. – 3. Le nuove coordinate della presunzione di innocenza. – 3.1 La presunzione di innocenza quale regola di giudizio. - 3.2 Il rapporto con le formule di proscioglimento. – 3.3 Il divieto di presentare il soggetto come colpevole: il rapporto tra processo penale e collettività.
Introduzione
Nello studio del diritto è imprescindibile il riferimento alla Carta costituzionale. Questo è, infatti, sia doveroso - in quanto trattasi di fonte sovraordinata- sia utile nella ricerca della fisionomia corretta da attribuire ad ogni istituto giuridico. Nella materia del diritto penale e di riflesso, quindi, in quella che ne dovrebbe essere l’applicazione, ovvero la procedura penale, questa esigenza si ravvisa in modo ancora più forte: di tutti i campi del diritto, quello penale si mostra quello capace, più di ogni altro, di intaccare beni costituzionalmente protetti – tra i quali, in particolar modo, la libertà personale- ed è nel diritto penale e nella procedura penale che il bilanciamento tra valori parimenti tutelati nella fonte sovraordinata risulta sì fondamentale, ma anche particolarmente ostico. Per quanto riguarda, in particolare, l’oggetto dello studio in esame, il principio con il quale risulta obbligatorio confrontarsi è quello della presunzione di non colpevolezza64. Infatti,
64 In verità parte della dottrina distingue tra presunzione di non colpevolezza e
presunzione di innocenza, a seconda della portata più o meno riduttiva che di tale principio viene adottata.
G. Illuminati, La presunzione di innocenza dell’imputato, Zanichelli, 1979, p. 23 riconosce l’esistenza di questa duplice dizione, ritenendo che la scelta per la formula
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l’istituto di formule indicanti i reali motivi del proscioglimento sembra, in certi casi, male attagliarsi a questo principio: ci si riferisce non certo ai casi in cui la formula risulti la più ampia, tale da escludere del tutto la responsabilità del soggetto, ma a quelle che sono capaci di comunicare all’esterno un qualche profilo di responsabilità, causando conseguenze pregiudizievoli soprattutto sul profilo socio-morale del soggetto, contravvenendo così alla regola secondo la quale, essendo ormai stato assolto, egli è da ritenere innocente.
1. L’avvento del principio nell’ordinamento italiano e l’introduzione