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L’evoluzione concettuale della sostenibilità locale

3.8 I principi dell’ Agenda 21 Locale

Come si è più volte detto nel corso dei paragrafi precedenti, l’elemento essenziale e caratterizzante di ogni processo di A21L è la sua volontarietà. Pertanto, gli attori pubblici e privati, interessati ad attivare un percorso di A21L nel loro territorio, devono spontaneamente manifestare la volontà di aderire ad alcuni principi che definiscono uno sviluppo sostenibile integrato nelle sue dimensioni ambientale, sociale ed economica. I principi cardine che guidano ed ispirano l’azione locale sono: 100

1) il principio di prevenzione.

Questo principio si basa sul concetto secondo cui il costo da sostenere per prevenire i danni ambientali è inferiore a quello degli interventi di ripristino e bonifica. La prevenzione del danno ambientale risponde alla necessità di invertire quelle tendenze dannose, messe in atto da comportamenti scorretti e costanti nel tempo, che hanno seriamente compromesso interi comparti ambientali. A tal fine, la Comunità Scientifica Internazionale ha definito alcune procedure di prevenzione del danno ambientale come ad esempio la procedura di integrazione delle attività di prevenzione e controllo dell’inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC) inclusa in tutte le componenti ambientali di un intervento locale per impedire che le sostanze inquinanti utilizzate vengano trasferite da un settore ad un altro.

99 Per maggiori informazioni sulle Agende 21 Locali consulta i seguenti siti Internet: il sito dell’Associazione Nazionale

per il Coordinamento delle Agende Locali 21 in Italia www.a21italy.it; il sito del Ministero per l’Ambiente e il Territorio www.minambiente.it; il sito dell’International Council for Local Environmental Initiative (ICLEI)

www.iclei.org; il sito dell’Unione Europea e delle Agende 21 Locali in Europa

www.europa.eu.int/comm/environment/agenda21/implem.htm; il sito delle Nazioni Unite

www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm; il sito ufficiale del Summit di Johannesburg

www.johannesburgsummit.org

100 Cfr. ICLEI, Guida europea all’Agenda 21 Locale, traduzione a cura della Fondazione Lombardia per l’Ambiente

1999, pg. 82 e ss., consultabile in versione pdf al sito Internet www.a21italy.it/upload/dl/Agenda_21_locale/Guida A21l_IIEd.pdf.

2) Il principio di precauzione.

Il principio di precauzione costituisce un criterio di valutazione e di gestione del rischio nei casi in cui i presunti effetti sulla salute umana e sull’ambiente siano di particolare gravità. Non occorre che vi sia la prova certa dell’esistenza di un legame tra un’attività ed un effetto ambientale indesiderato, ma è sufficiente che vi siano degli indizi di rischio. Sotto questo aspetto, vi è differenza tra il concetto di prevenzione e precauzione. La prevenzione mira alla limitazione di rischi oggettivi e provati; la precauzione, invece, riguarda la limitazione di rischi ipotetici o basati su indizi, si applica cioè non a pericoli già identificati, ma a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza. Il principio di precauzione o principio precauzionale, si basa, dunque, sul comune buon senso, riassunto dall’aforisma “prevenire e meglio che curare”, ed invita ad assumerne un atteggiamento cautelativo nell’adottare decisioni che riguardano la gestione di questioni scientificamente controverse. La Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 ha ripreso questo principio riformulandolo come segue: “Al fine di proteggere l’ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”.

3) Il principio di sussidiarietà.

Il principio di sussidiarietà è riconosciuto dal Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) che lo ha assunto come principio guida del processo di formazione dell’Unione Europea. È un principio fondamentale di libertà e democrazia che assume l’uomo come principio, soggetto e fine della società civile e, pertanto, gli ordinamenti statali devono essere al suo servizio. Esso si articola su tre livelli:

a) lo Stato non deve intervenire dove i cittadini possono operare autonomamente; ciò comporta che le varie istituzioni statali devono creare le condizioni che permettano alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente senza sostituirsi ad esse nello svolgimento delle loro attività.

b) Lo Stato deve intervenire solo quando i singoli e i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli: questo intervento sarà temporaneo e durerà solamente per il tempo necessario a consentire ai corpi sociali di tornare ad essere indipendenti, recuperando le proprie autonome capacità originarie.

c) L'intervento sussidiario della mano pubblica deve essere fornito dal livello più vicino al cittadino secondo la sequenza Comune, Provincia, Regione, Stato Centrale, Unione Europea. Questa gradualità di intervento garantisce efficacia ed efficienza, libera lo Stato da un sovraccarico di compiti e consente ai cittadini di seguire in modo diretto le attività che li coinvolgono.

L’applicazione del principio di sussidiarietà consente ai cittadini di formarsi come soggetti attivi ed autonomi e di emanciparsi dal ruolo di sudditi sempre bisognosi di assistenza.

4) Il principio “Chi inquina paga”.

Con il principio “chi inquina paga” il responsabile di un danno ambientale è tenuto a risponderne pagando i costi necessari per rimediare all’alterazione causata.

Tale principio non va interpretato come una licenza ad inquinare, nel senso che i paesi con maggiori risorse finanziarie possono pagare per inquinare; quanto, piuttosto, come uno strumento di incoraggiamento alla prevenzione e come soluzione transitoria che stimoli le industrie a modificare i propri metodi di produzione e lavorazione rendendoli più rispettosi dell’ambiente, e i consumatori a cambiare i propri stili di vita preferendo i prodotti di imprese non inquinanti.

5) Il principio delle decisioni partecipate.

Uno degli aspetti peculiari del processo di A21L è la sua forma partecipata. Ciò comporta che le decisioni prese all’interno di questo processo non sono più definite ed imposte dall’ “alto”, ma devono basarsi su visioni condivise ed elaborate in seno alla comunità o dai suoi rappresentanti.

L’applicazione di questo principio rende il processo di A21L è un effettivo ed efficace luogo di democrazia partecipativa che permette di condividere ed ascoltare le opinioni dei cittadini.

Direttamente dal concetto di democrazia, discendono il principio di responsabilità, di trasparenza e partecipazione pubblica tra loro strettamente connessi.

6) Il principio di responsabilità.

Il principio di responsabilità comporta la condivisione non solo delle decisioni adottate, ma anche delle relative responsabilità. Ciò significa che chi partecipa ad un processo di A21L interviene nella definizione degli obiettivi e delle attività di miglioramento, assumendosi la responsabilità delle loro realizzazioni.

7) Il principio di trasparenza.

Secondo il principio di trasparenza i processi decisionali delle Pubbliche Amministrazioni, a tutti i livelli, devono soddisfare i requisiti di chiarezza, pubblicità e trasparenza. La trasparenza nelle decisioni pubbliche è una condizione necessaria per stabilire solidi canali di comunicazione e condivisione tra i cittadini e i loro rappresentanti.

8) Il principio della partecipazione pubblica.

Il principio della partecipazione pubblica si basa sul concetto secondo cui la condizione essenziale che rende un processo decisionale realmente democratico, è il coinvolgimento della popolazione locale che va costantemente stimolata mediante adeguate attività di sensibilizzazione ed educazione affinché le decisioni e gli interventi vengano programmati nel modo più consapevole possibile e più sostenibile al fine di migliorare le condizioni ambientali, sociali ed economiche in cui la comunità vive.

L’insieme di questi principi definisce un quadro generale di regole fondamentali entro cui gli Enti locali devono agire e adottare le loro politiche di intervento locale. Tuttavia, poiché, come si è già detto, ogni realtà territoriale è diversa dalle altre, compito degli Enti locali è quello di declinare questi principi generali ed universalmente validi per adattarli alle caratteristiche peculiari del proprio territorio.