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Principi direttivi dell’OCSE destinati alle imprese multinazionali (2000).

I CODICI DI CONDOTTA C.D ESTERN

4. Principi direttivi dell’OCSE destinati alle imprese multinazionali (2000).

Adottate nel 1976 ed emendate nel 2000, le linee guida dettate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sono raccomandazioni, rivolte dai Governi 329 alle imprese multinazionali, che enunciano principi e norme per il comportamento responsabile delle imprese nell’adempimento delle leggi applicabili. Il loro contenuto va integrato con quello delle disposizioni OIL, considerato il documento centrale in materia di occupazione e relazioni industriali. 330 Le Guidelines mirano ad assicurare che le operazioni delle multinazionali “siano in armonia con le politiche dei governi, per rafforzare la fiducia reciproca fra le imprese e la società in cui esercitano le loro attività, per contribuire a

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Si vedano le raccomandazioni n. 94 del 1952 sulla consultazione e la collborazione tra datori di lavoro e lavoratori sul piano aziendale e n. 129 del 1967 sulle comunicazioni tra la direzione ed i lavoratori nell’azienda.

328

La procedura – messa a punto nel 1981 dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e successivamente corretta nel marzo 1986, a integrazione della Dichiarazione – e i risultati delle inchieste sono consultabili all’indirizzo http://www.ilo.org.

329

Parigi, 27 giugno 2000. Le linee guida adottate nell’ambito dei paesi membri dell’OCSE, cui si sono aggiunti i governi di Cile, Argentina e Brasile. Il testo delle linee- guida è consultabile all’indirizzo http://www.oecd.org.

330

OECD, International Investment and Multinational Enterprises. Review of the 1976

migliorare il clima degli investimenti esteri e ad aumentare il contributo delle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile”. 331

Il loro contenuto è normalmente conforme all’ordinamento giuridico interno, di modo che le imprese non siano messe in condizione di affrontare obblighi contraddittori.

I principi espressi all’interno delle linee guida riguardano una vasta gamma di tematiche.

Nella sezione I, dedicata alle politiche generali, si sottolinea l’importanza di una intensa cooperazione tra le imprese e le parti sociali: così, mentre le imprese sono incoraggiate a coadiuvare i pubblici poteri per l’elaborazione e l’attuazione delle politiche e regolamentazioni, i pubblici poteri devono mostrare trasparenza nei rapporti con le imprese e consultarle nelle materie che possano interessarle. Infatti, anche se spetta in primo luogo ai governi promuovere e fare rispettare i diritti dell’uomo, le imprese giocano un ruolo effettivo quando i loro comportamenti e i diritti dell’uomo sono intrecciati.

Nella introduzione al documento in esame, si analizza l’importanza dell’attività delle imprese multinazionali, sia per i paesi d’origine delle stesse, all’interno dei quali possono essere offerti prodotti e servizi a prezzi competitivi e redditività ai fornitori di capitali, sia nei paesi ospitanti, ove si realizza il trasferimento di tecnologia, capitali e risorse. Perché tali benefici siano effettivi è necessario che le imprese non tentino di ottenere un vantaggio competitivo trascurando norme legali e sociali e adeguati principi di comportamento. Così, lo scopo delle linee guida è quello di “incoraggiare il positivo contributo che le imprese multinazionali possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale e di minimizzare le difficoltà che le loro operazioni possono generare”. 332 In particolare, le imprese sono incoraggiate e stimolate (sezione VIII) a contribuire alla crescita di produttività e alla creazione di posti di lavoro nei paesi ospitanti e all’accrescimento del loro progresso economico e

331

Punto 1, introduzione. 332

sociale, attraverso lo sviluppo della loro capacità di innovazione, l’adozione di pratiche che consentano la rapida diffusione delle tecnologie e del know how, l’assunzione di personale locale e l’offerta di formazione adeguata al miglioramento dei livelli di qualificazione.

La sezione III, relativa alla trasparenza delle informazioni, si ispira alla necessità di facilitare la comprensione delle attività delle multinazionali, utile a migliorare la conoscenza delle imprese e della loro interazione con la società e l’ambiente. A tal fine si incoraggiano le imprese ad operare in condizioni di visibilità e trasparenza, a rispondere alle domande di informazione e a consentire un più facile accesso ad esse.

Con riferimento alla sezione IV, dedicata alle tematiche relative alla occupazione, va notato che le linee guida riflettono le disposizioni già enunciate dalla Dichiarazione OIL del 1998 sui Principi e diritti fondamentali in materia di lavoro e dalla Dichiarazione tripartita precedentemente esaminata. La sezione, riprendendo i principi già espressi dall’OIL, insiste particolarmente sul divieto di ricorso al lavoro minorile e al lavoro forzato, inibisce le azioni discriminatorie e incoraggia l’adozione di tutte le possibili misure necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori.

Fortemente incentivate sono anche le relazioni industriali (sezione IV), attraverso le previsioni che garantiscono il diritto dei dipendenti ad essere rappresentati dalle proprie organizzazioni e incoraggiano la consultazione e la cooperazione tra i rappresentanti dei datori e dei dipendenti anche per facilitare lo sviluppo di efficaci contrattazioni collettive.

Con riferimento alle tematiche relative all’ambiente (sezione V), sono ripetuti i principi e gli obiettivi enunciati nella Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (Azione 21) e nella Convenzione di Aarhus sull’Accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. In particolare, si sottolinea la necessità di adottare tutte le misure idonee a impedire o minimizzare i danni all’ambiente, alla salute e alla sicurezza; di sviluppare, fornire e utilizzare prodotti o servizi che non abbiano un eccessivo impatto ambientale; di promuovere la ricerca per migliorare le prestazioni ambientali.

Per quanto riguarda la normativa anticorruzione (sezione VI), alle imprese è inibito di “offrire, promettere, concedere o sollecitare doni o altri indebiti vantaggi per ottenere o conservare un mercato o altro indebito vantaggio”. La corruzione, infatti, non è solo pregiudizievole alle istituzioni economiche e al buon governo dell’impresa, ma danneggia anche gli sforzi espletati per ridurre la povertà. In particolare, i dirottamenti di fondi annientano l’azione dei cittadini per migliorare il benessere economico, sociale ed ambientale.

Nella sezione dedicata agli interessi del consumatore (sezione VII) viene incoraggiato il rispetto della privacy dei consumatori e il loro diritto alla sicurezza e qualità dei prodotti.

Infine, sul tema della concorrenza, le linee guida si propongono di sottolineare l’importanza della normativa nel funzionamento adeguato dei mercati. È per questo che si raccomanda alle imprese il rispetto della relativa legislazione e dunque di non assumere comportamenti abusivi o concludere accordi anticoncorrenziali.

Le linee guida prevedono altresì alcuni meccanismi di raccordo e scambio tra le prassi e le esperienze di responsabilità effettuate nei diversi paesi.

Anche in questo caso si tratta di principi a carattere volontario, non sostitutive né di rango superiore rispetto alle leggi e ai regolamenti locali. Tuttavia, esse costituiscono raccomandazioni che i Paesi membri dell’OCSE rivolgono alle società transnazionali, per cui conservano una certa autorevolezza e, pur non azionabili in giudizio, sono suscettibili di acquisire nel tempo la natura di norme consuetudinarie, divenendo così legalmente azionabili per via di tale nuova efficacia. 333

Con una decisione del Consiglio dell’OCSE del giugno del 2000 è stata prevista l’istituzione di Punti di contatto nazionale (NCP, dall’inglese National Contact

Point), che riuniscono i rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle

organizzazioni sindacali e delle altre parti interessate o stabilisce con essi relazioni

333

BLANPAIN R., Criteri-guida per le imprese multinazionali, in Dir. rel. ind., 1991, 516.

stabili. 334 Tali organismi sono incaricati di svolgere attività di promozione e di incoraggiare l’osservanza delle linee guida, di raccogliere informazioni circa gli esperimenti di attuazione, 335 di rispondere a richieste di informazione e di avviare discussioni sulle questioni ivi contemplate. Essi possono anche, in caso di necessità di risoluzione di problemi e questioni che derivano dall’attuazione delle linee guida, consultare le parti interessate, sollecitare pareri delle autorità competenti, avviare consultazioni con i NCP dei paesi interessati e proporre accordi facilitando l’accesso a mezzi consensuali e a procedure non contenziose. I risultati della attività da essi svolta sono annualmente riferiti al CIME (Committee on International Investment and

Multinational Enterprises o Comitato degli investimenti internazionali e delle

imprese multinazionali) che è l’organo incaricato di controllare il funzionamento delle linee guida, di procedere periodicamente a scambi di punti di vista e alla loro divulgazione nonché a chiarire gli eventuali punti oscuri delle linee guida, con la collaborazione di appositi comitati di consulenza dell’OCSE (il BIAC – Business and

Industry Advisory Committee – e il TUAC – Trade Union Advisory Committee) e con

le ONG.