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LA PROFESSIONALITÀ NEL COMMERCIO

Nel documento Cronache Economiche. N.003-004, Anno 1977 (pagine 80-83)

Antonio Gallo

Esaminando i risultati e le esperienze dei cinque anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina del commercio, approvata con L. 11-6-1971, n. 426, si osserva che la stessa ha sollevato nume-rosi problemi e sollecitato importanti impegni, anche perché, nell'ambito di questa nuova normativa, è stato opera-to al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione del settore distributi-vo e un suo graduale, ma sostanziale sviluppo.

Uno dei più importanti obiettivi fissati dalla nuova normativa è quello della preparazione professionale dei nuovi e, in parte, anche dei vecchi commercian-ti. Ciò soprattutto allo scopo di offrire un valido ausilio per la ristrutturazione della rete commerciale italiana che pog-giava su strutture arcaiche e quindi non più rispondenti alle moderne concezioni di vita ed alle tecniche più avanzate di distribuzione. Infatti la rivoluzione in-dustriale, che ha aperto il discorso su un'ampia ed attiva fornitura di beni e servizi sempre in fase crescente, ha im-posto, anche nel settore distributivo, una nuova fisionomia.

Nel nostro paese le forme della distri-buzione commerciale erano rimaste pres-soché statiche, mentre in altri paesi com-presi quelli dell'area del MEC, si era ve-rificata una evoluzione delle strutture distributive, le quali dovrebbero ade-guarsi anche all'aumento del tenore di vita del consumatore che si è sempre più sviluppato e va sempre più accen-tuandosi.

Tale necessità di rinnovamento, profon-damente avvertita in vari settori del paese, è stata evidenziata dalla nuova disciplina del commercio; in primis nel-l'obiettivo della preparazione professio-nale degli operatori commerciali. In par-ticolare si è ritenuto di individuare nel-l'accertamento della qualificazione pro-fessionale del commerciante l'idea-base della riforma, cosi che la nuova disci-plina del commercio servirà sf al com-mercio, ma in generale anche all'econo-mia del paese nella misura in cui tale concetto sarà rispettato, soprattutto nel-l'applicazione pratica.

Tale impegno ed obiettivo rientra in

quel complesso di funzioni promozio-nali che hanno qualificato e sempre più dovranno qualificare le Camere di com-mercio.

La qualificazione professionale del com-merciante richiesta dalla legge è soprat-tutto di tipo generico, afferente alla fun-zione di impianto e di condufun-zione di una azienda commerciale per la vendita di merci all'ingrosso o al minuto o per la somministrazione di alimenti e be-vande. Quanti, infatti, sono i commer-cianti i quali sono al corrente degli svi-luppi del commercio moderno, dei pro-fondi cambiamenti avvenuti nel consu-matore dovuti in parte al più alto teno-re di vita, ed in parte ad un più razio-nale impiego del tempo libero? Quanti conoscono le moderne tecniche del mar-keting, la politica delle scelte, la forma-zione dell'assortimento, le vendite pro-mozionali? Quanti hanno una moderna concezione del negozio ed avvertono la necessità di ristrutturarlo razionalmen-te, sanno, in pratica, cosa significa fare del negozio una « fabbrica di vendi-ta »? Pochi commercianti conoscono gli strumenti attualmente esistenti in Italia per attuare, attraverso le forme asso-ciative, una politica razionale e maggior-mente produttiva al fine di ottenere mag-giori profitti. Eppure sono queste, in sostanza, le manifestazioni nuove ricer-cate e da ricercarsi da parte dei piccoli commercianti indipendenti: uno stru-mento per fronteggiare la lotta concor-renziale con la grande distribuzione, per non restare immobili in condizioni di assoluto indipendentismo.

Quanti commercianti conoscono il ruolo fondamentale del controllo di gestione nella moderna concezione del negozio? Molti non hanno mai tentato l'imposta-zione di un bilancio, anche se in em-brione, molti seguono un sistema empi-rico di amministrazione e gestione, ma pochi conoscono l'utilità e la necessità, affinché il punto di vendita dia maggio-ri indici di rendimento, di organizzare un controllo di gestione ed una conta-bilità fiscale e come utilizzare i dati of-ferti dalla contabilità fiscale per il con-trollo di gestione, che implica il proble-ma del ricarico, delle scorte e la

conse-guente determinazione dei prezzi di ven-dita.

Una risposta a questi interrogativi è fin troppo scontata.

Una indagine compiuta dall'Unione del-le Camere di commercio nel 1971 aveva dato risultati estremamente preoccupan-ti in quanto era emerso che una alpreoccupan-tissi- altissi-ma percentuale di commercianti non era in grado di fare un bilancio, un inven-tario, non aveva alcuna conoscenza del-le norme fiscali, igieniche-sanitarie, ecc. L'iscrizione degli aspiranti commercian-ti nel Registro previsto dalla nuova nor-mativa si propone quindi di accertare la professionalità di questa categoria di operatori.

Tale qualificazione dovrebbe avere una duplice funzione.

Da una parte freno e filtro per l'acces-so al commercio, onde evitare indiscri-minati accessi di nuovi operatori com-merciali come si era verificato negli an-ni precedenti e che aveva contribuito, non poco, ad alimentare il fenomeno della polverizzazione del sistema. Dall'altra essa appare come un fattore indubbiamente positivo nell'azione e nella politica intesa ad elevare qualita-tivamente la categoria ed a promuove-re, in termini di efficienza economica, il livello e le caratteristiche operative del sistema.

Presupposto di questa azione è stata la necessità di dover abbandonare il concetto di attività commerciale intesa come attività di rifugio, per cui anche l'attività commerciale avrebbe dovuto elevarsi nel tono e nelle qualità delle sue strutture, attraverso l'accentuazio-ne dei caratteri della imprenditorialità delle persone che intendono esercitarla. Per quanto riguarda l'accertamento del-la qualificazione professionale, del-la legge prevede che esso venga fatto attraverso l'iscrizione nel Registro esercenti il com-mercio dimostrando il possesso di de-terminati requisiti e precisamente: 1) la preparazione dimostrata mediante il su-peramento di un esame di idoneità, 2) il superamento di corsi professionali, 3) la preparazione pratica conseguita at-traverso il lavoro prestato presso im-prese commerciali.

È da notare che requisiti professionali molto più seri di quelli previsti dalla nostra legislazione vigente sono richiesti in quasi tutti i paesi dell'area del MEC. In Francia, paese di grande libertà com-merciale ereditata dai principi della ri-voluzione, gli aspiranti dettaglianti de-vono superare prove di apprendistato, precedute da un periodo di pratica trien-nale oppure devono sostenere un esa-me speciale preceduto da un tirocinio biennale. Tale esame può essere sosti-tuito da una pratica quinquennale con un biennio di gerenza.

In Belgio alcune attività commerciali sono subordinate, previo accertamento di requisiti attitudinali, alla licenza rila-sciata dal Ministero delle scuole medie, mentre anche in Germania sono richie-sti seri requisiti di carattere professio-nale.

Nella Confederazione elvetica, prima di iniziare l'attività commerciale, il detta-gliante deve compiere due anni di ap-prendistato con esame finale e succes-sivamente un tirocinio pratico di com-mercio con esame di idoneità.

Il registro degli esercenti previsto dalla nuova disciplina, si propone dunque di accertare il possesso, da parte di coloro che richiedono l'iscrizione, di una ade-guata preparazione professionale. Ciò potrebbe costituire senz'altro un fattore di selezione degli aspiranti commercian-ti, ma non può indubbiamente essere sufficiente in sè e per sè a risolvere il problema: molto dipenderà dalla serie-tà e competenza con cui la legge verrà applicata.

Sul piano pratico, e l'esperienza inse-gna, questo registro non può offrire un valido contributo all'elevazione profes-sionale della categoria, anche perchè esso considera come egualmente parite-tici due sistemi di accertamento che in realtà sono fra loro eterogenei, mentre sarebbe opportuno considerare i due sistemi di accertamento, quello della pratica commerciale e quello dell'ido-neità professionale, più che alternativi, complementari, in quanto la preparazio-ne ad esercitare una qualsiasi profes-sione, come appunto vuole considerarsi quella commerciale, si consegue con l'integrazione della preparazione cultu-rale con quella pratica.

È interessante però esaminare quale con-tributo abbia portato e quale garanzia abbia offerto il requisito della prepa-razione teorica, alla luce di quattro an-ni di esperienza, da quando, cioè, il 2 luglio 1972, la commissione esami-natrice per l'idoneità al commercio ha tenuto la sua prima sessione di esami. La statistica qui riportata ci offre un quadro completo di detti risultati

tenu-to contenu-to dei due diversi sistemi di esa-me, che saranno in seguito precisati: Esami idoneità al commercio dal 2 lu-glio 1972 al 30 lulu-glio 1976 (esami orali)

Candidati

convocati 23.787 non presentati esame 7.188

esaminati 16.599 promossi 12.530 bocciati 4.069 Esami idoneità al commercio dal 5

ot-tobre 1976 al 10 febbraio 1977 (esa-mi scritti e orali)

Candidati

convocati per lo scritto 5.279

non presentati 1.782 esaminati 3.497 ammessi all'orale 2.689

non ammessi all'orale 808 convocati per l'orale 2.689

non presentati 150 promossi 2.013 bocciati 526 Totale complessivo candidati:

convocati 29.066 non presentati 9.120 esaminati 19.946 promossi 14.543 bocciati 5.403 Promossi 72,8% Bocciati 27,2%. L'art. 12 del regolamento di esecuzione della legge emanato con D.M. 14-1-1972, prevede che l'esame sia orale e che si svolga in forma di colloquio.

Soltanto recentemente, con D.M. 28 aprile 1976, che ha modificato in par-te il primitivo regolamento, è stato pre-visto che l'esame deve essere svolto in forma scritta, su questionari predispo-sti dalla commissione, ed in forma ora-le con la precisazione che una compila-zione errata o insufficiente del questio-nario preclude il colloquio.

Il programma di esame è articolato su nozioni di carattere generale, riguar-danti l'attività commerciale, e su no-zioni di carattere particolare riguardanti cioè la specializzazione merceologica per la quale è richiesta l'autorizzazione. È bene osservare che questo esame non rappresenta l'atto conclusivo di una preparazione graduale del candidato nel senso che esso non è preceduto, né a titolo obbligatorio né a titolo volonta-rio, dalla frequenza ad un corso di pre-parazione, sia pure limitato nelle ore di lezione.

Pertanto la presentazione del candidato all' esame, previsto dalla legge, non of-fre alcuna garanzia come mezzo di sele-zione di persone idonee a svolgere le funzioni di imprenditori commerciali e, il più delle volte, tale esame si risolve in una pura e semplice formalità. Una impostazione di questo genere, quindi, non può ritenersi valida, poiché la formazione professionale viene a limitarsi esclusivamente nell'acquisizio-ne frettolosa di poche e vaghe nozioni, destinate a rimanere nelle cognizioni dell'esercente il tempo occorrente per poterle esporre alla commissione esami-natrice.

Questa è indubbiamente una lacuna della legge; avere lasciato all'iniziativa e all'improvvisazione degli stessi candi-dati una preparazione, che, nell'intento, avrebbe invece dovuto trasformare il commerciante da mestierante qualsiasi in operatore tecnico, e non aver previ-sto l'obbligo della frequenza di un cor-so professionale di preparazione. Né si può dire che offra garanzia di una seria qualificazione professionale il ti-rocinio effettuato presso imprese com-merciali, anche perché possono sussi-stere dubbi sulla reale preparazione de-gli attuali esercenti.

D'altra parte la legge, con le precisa-zioni indicate dal regolamento di esecu-zione, prevede appunto che uno dei mezzi idonei per l'acquisizione della qualificazione è la frequenza di un cor-so professionale per il commercio. Cor-so che, è bene precisare, non è di prepa-razione all'esame, ma alternativa ad esso.

E fuori discussione il ruolo che le Ca-mere di commercio potranno e dovran-no assumere nella impostazione e nello svolgimento di questi compiti, soprat-tutto per un rilancio efficace e qualifi-cante delle loro funzioni e per evitare, in questo settore, di essere scavalcate o anticipate da altri organismi.

Lodevole l'iniziativa della Camera di commercio di Torino che, in ottempe-ranza al D.M. 25-6-1975, istitutivo dei corsi professionali per il commercio, ha istituito ed organizzato, in collabora-zione con l'I SCOM Piemonte, 4 corsi professionali per alimentaristi e pubbli-ci eserpubbli-cizi con risultati discretamente soddisfacenti, come illustrato dalla sta-tistica che segue:

Candidati:

iscritti ai corsi 120 esaminati nel colloquio finale 56

non hanno completato il corso 74 Tuttavia tali corsi e proprio per la loro impostazione e per la loro eccessiva

du-rata, non possono soddisfare le esigenze della maggioranza degli aspiranti com-mercianti per i quali sarebbe opportuno prevedere dei corsi di preparazione agli esami che abbiano una durata ed una strutturazione più snella, che possano offrire una informazione di base agli operatori commerciali.

In questa ottica e prospettiva va anche inserita l'iniziativa del Centro regionale per il commercio interno; organizzare un corso per animatori del commercio, con l'intento di predisporre una équipe di uomini volonterosi e preparati che, nelle diverse province, possano assu-mersi il compito, non certo lieve, di dif-fondere le nuove tecniche; anche perché non è pensabile, in termini brevi, la nascita e lo sviluppo di istituti di istru-zione professionale in grado di svolgere tali adempimenti.

Solo preparando strumenti adatti si può pensare di contribuire validamente ad un sollecito rinnovamento del com-mercio.

Perciò è necessario, anche forti dell'espe-rienza trascorsa, predisporre un pro-gramma, una strategia ed un arco tem-porale in cui realizzare tali obiettivi. L'assunto di base è che l'iniziativa e la sua realizzazione competa prevalente-mente agli Enti camerali.

Nel settore terziario, e in particolare in quello distributivo, le Camere di com-mercio possono infatti trovare lo spazio idoneo, specialmente in questo delicato momento della loro esistenza, per un rilancio qualificante ed efficace della loro funzione e della loro funzionalità. Se in questo settore le Camere dovesse-ro essere scavalcate o anticipate, da al-tri organismi, resterebbe scarso spazio di difendere, al di là delle mere fun-zioni di raccolta o registrazione di noti-zie ed informazioni economiche. Non dimentichiamo che gli Enti regionali esistono e se ne conoscono le competen-ze, sia quelle riconosciute che quelle ambite; per le Camere di commercio non è questione di creare fratture, ma di porre le basi per una collaborazione aperta e chiara che rispetti nel con-tempo l'indipendenza di giudizio e l'au-tonomia operativa dei singoli Enti e nella quale, oltre al contributo di espe-rienza, portare anche la moderna cono-scenza dei problemi e dei programmi da attuare.

Tutto ciò discende dalla visione che si vuole avere della qualificazione profes-sionale, e da quanto precedentemente il-lustrato, tale problema non deve essere studiato e risolto in maniera autonoma, ma lo si deve considerare quale com-ponente del generale processo di ristrut-turazione della rete distributiva. In particolare appaiono evidenti i lega-mi con i piani di sviluppo e di

adegua-mento della rete commerciale; in quan-to, parlando di sviluppo non si fa rife-rimento allo sviluppo numerico delle aziende e delle unità di vendita, bensì' allo sviluppo organizzativo, gestionale, dimensionale degli esercizi esistenti e futuri. Ed è innegabile che non si può parlare di evoluzione delle aziende sen-za parlare di evoluzione degli uomini, ecco perché l'operatore commerciale do-vrà aggiornare sé stesso e la sua azienda sui più avanzati sistemi di gestione, in quanto egli dovrà svolgere sempre più una partecipazione attiva e critica al processo produzione-consumo, per un servizio che risponda effettivamente alle attuali esigenze del consumatore.

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Nel documento Cronache Economiche. N.003-004, Anno 1977 (pagine 80-83)