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Profili generali Le prassi commerciali delineate dall’AGCM all’interno del

segmento del “credito finalizzato”.

Per la comprensione del perimetro dentro cui la definizione normativa di “contratto di credito collegato” si muove, sembra opportuno inizialmente far riferimento alle conclusioni raggiunte dallo studio svolto dall‟Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato1 sulle pratiche commerciali delimitate all‟interno del segmento del “credito finalizzato” giacché, in esso, è percepito il “collegamento” che sussisterebbe tra credito e specifica esigenza di consumo.

Segnatamente, si è avuto modo di mettere in rilevo come l‟Authority ponga le differenze del mercato legato al “credito finalizzato” a confronto con il già esaminato

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Audizione del Presidente dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato Antonio Catricalà, su Il credito al consumo, davanti la Commissione Finanze e Camera dei Deputati, Roma, 17 novembre 2009 in http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/1104-audizione-17112009.html .

94 mercato del “credito diretto”, mercé il quale un consumatore può trovarsi a chiedere un prestito personale; cedere un quinto della pensione o dello stipendio ovvero attivare una carta revolvig senza alcun vincolo di destinazione. Purché, si ricordi, lo faccia entro la cornice della sua qualificazione: quella, appunto, di consumatore. Di talché, un credito così erogato potrebbe essere usato genericamente per far fronte a tutte le spese estranee all‟attività professionale del consumatore; senza che rilevi, sotto il profilo causale, lo specifico fine in ragione di cui si è chiesto il godimento di mezzi di provvista.

Ebbene, a differenza del “credito diretto” quello “finalizzato” si connota per il rilievo giuridico dato alla finalità in ragione della quale esso è elargito. Tanto da determinare, generalmente, quest‟ultima la sede ove si conclude il contratto di credito in esame giacché è per l‟acquisto di beni o servizi specifici che il consumatore si determina a concludere il finanziamento. Ne deriva, che il credito qui si pone come strumento per raggiungere uno specifico fine consumistico che corrisponde al motivo per cui il consumatore chiede il prestito. Di talché, occasionato dall‟acquisto, è solitamente in questa sede che il consumatore richiede il finanziamento. Sede, si comprende, non propria del finanziatore il quale, di conseguenza, per incentivare il ricorso al credito occasionato dagli acquisti, si avvale di intermediari che operano al di fuori dei suoi uffici bancari o creditizi.

Mantenendo ferma la caratteristica della finalità, è proprio in ragione del diverso modo in cui il finanziatore, o i suoi operatori, si attivano per la conclusione del credito che l‟Autorità contraddistingue nel “credito finalizzato” due canali: il “canale diretto” e il “canale indiretto”.

Muovendo dal primo, l‟AGCM inserisce nel “canale diretto” quelle tecniche in cui le società erogatrici di credito concludono i contratti attraverso forme distributive di c.d. “diretto apporto”. Si tratta, meglio, di forme in cui il consumatore ha la sensazione di concludere direttamente con il finanziatore il contratto di credito, pur non recandosi appositamente nei suoi specifici uffici. Per permettere che ciò accada, il finanziatore si avvale della collaborazione di suoi dipendenti (ad esempio, attraverso lo sportello personale del finanziatore, il call center o le promozioni via web) o dell‟attività di agenti, mediatori o intermediari del credito generalmente insediati nei luoghi di offerta al pubblico di beni e servizi2. In tutti questi modi, il consumatore viene raggiunto direttamente da un soggetto che ha un interesse identico a quello del finanziatore: la conclusione del contratto

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E’ pur vero che i contratti di codesto canale potrebbero anche essere sottoscritti al di fuori dei luoghi ove si conclude la vendita e all’interno delle convenzionali sedi in cui sono offerti i servizi di finanziamento.

95 di credito sfruttando il concretizzarsi di una precisa esigenza di consumo stimolata da un centro commerciale; da un‟offerta telefonica o da una reclame pubblicitaria. In codesti strumenti, slegata, dunque, pare l‟attività del finanziatore da quella fornitore. Tant‟è vero che, nel canale preso ora in esame, l‟erogazione del credito avviene generalmente in favore del consumatore, il quale si impegna a dare attuazione alla finalizzazione3.

Per quanto concerne, invece, il “canale indiretto”, esso corrisponde alla tecnica attraverso cui maggiormente vengono conclusi i contratti di credito finalizzato in esame. Si tratta, in semplici parole, di quel meccanismo per mezzo del quale il consumatore acquista un determinato bene o servizio, recandosi presso esercizi commerciali convenzionati con imprese erogatrici di credito (per questo motivo, tali esercizi commerciali vengono chiamati dealer: rivenditori). In tale sede, lo stesso consumatore chiede – in forza di una personale domanda, ovvero dietro proposta dello stesso dealer – di corrispondere il prezzo del bene o servizio desiderato, mediante il credito offerto dal finanziatore convenzionato. In questo modo, il consumatore, da un lato, acquista il bene; dall‟altro, ottiene un prestito da parte del finanziatore. Tale prestito, però, generalmente non viene elargito direttamente nelle mani del consumatore; bensì è erogato direttamente al fornitore del bene o del servizio acquistato. Il cliente, così, rimane obbligato solo nei confronti del finanziatore, giustappunto nel rimborso del prestito.

Ebbene, in questi casi, per la conclusione del contratto di credito, il finanziatore si avvale della cooperazione dell‟attività del venditore che distribuisce al consumatore lo specifico bene o servizio a cui il credito è finalizzato. Indirettamente, dunque, il finanziatore persegue il suo scopo di condurre il consumatore a concludere il contratto per tramite di un soggetto estraneo al settore creditizio del finanziatore stesso; di un soggetto, peraltro, agente per uno scopo proprio e diverso (la vendita). Tale forma di finanziamento è dunque caratterizzata, così, dal ruolo centrale svolto dal dealer nella distribuzione del credito.

Orbene, identificato in questo modo il “canale indiretto”, bisogna di seguito specificare che, a seconda dell‟oggetto del consumo e della tipologia dei soggetti finanziatori, l‟Autorità distingue a sua volta in esso due importanti segmenti. Il primo corrisponde ai prestiti finalizzati all‟acquisto di autoveicoli, i quali rappresentano la componente principale del credito finalizzato. Essi si caratterizzano per la presenza di

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La tecnica descritta dalla Autorità appare, in questo senso, vicina alla figura negoziale nota come mutuo di scopo a cui verrà dedicato un approfondimento (v. infra, § 4.).

96 società finanziatrici di diretta emanazione delle case automobilistiche. Il secondo, invece, ingloba in sé i finanziamenti finalizzati ad altri acquisti, per i quali la quasi totalità degli operatori attivi nell‟erogazione, sono istituzioni finanziarie specializzate; autonome dal fornitore e dalla catena di distribuzione dei prodotti, seppur con essa convenzionate.

Approfondendo il duplice segmento in cui si divide il “canale indiretto”, si muova dal primo.

In esso, preme rilevare come l‟identificazione del primo segmento nel campo delle automobili sia storica: la nascita della moderna industria dell‟auto ha dato il via alla motorizzazione di massa, intesa come necessità di acquistare un‟utilitaria anche senza averne la possibilità. Senza un corrispettivo credito di massa, la stessa motorizzazione di massa non sarebbe stata possibile4. Per tali ragioni, ha trovato sviluppo la nuova forma di credito al consumo caratterizzata dall‟intervento di un altro soggetto che assume su di sé il rischio dell‟intera operazione. Nel caso specifico, si tratta di un finanziatore di professione creato all‟uopo e controllato dallo stesso produttore, il quale assolve una duplice funzione: da un lato procurare al consumatore i mezzi per l‟acquisto; dall‟altro, fornire al circuito della distribuzione i capitali necessari per realizzare l‟incremento delle vendite e del volume di affari. In simile struttura, la società erogatrice del credito, seppur appartenente alla stessa compagine societaria del distributore, risulta comunque parte terza rispetto alla compravendita tra consumatore e casa automobilistica. Tale sistema, è appena il caso di anticipare, ha di gran lunga sostituito la precedente e più elementare pratica commerciale in cui erano direttamente i fornitori a concedere credito – può dirsi sempre finalizzato5 – attraverso lo strumento giuridico della vendita con dilazione di pagamento del prezzo: peraltro unica forma di concessione del credito al consumo a cui, per espressa indicazione normativa6, sono ora ammessi i fornitori7. Tali meccanismi, ormai meno diffusi, non sono

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In questo senso si esprime GELPI – JULIEN-LABRUYERE, Storia del credito al consumo, Bologna, 1994, p. 259.

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Si veda, sul punto, l’art. 3, lett. n), Direttiva 2008/48 CE che, pur prevedendo la tipologia dei finanziamenti ad opera dei fornitori o prestatori di servizi all’interno della definizione di “contratto di credito collegato”, separa la loro figura da quella propriamente collegata (giacché composta da due contratti autonomi).

6 Si ricorda, infatti, come simile tipologia non sia stata inserita all’interno dell’attuale art. 121,

comma 1, lett. d); rimanendo quale unico specifico riferimento normativo quello di cui all’art. 122, ultimo comma, in cui si afferma che “ i venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri”.

7 Si tratta, invero, precisa PIEPOLI, Il credito al consumo, cit., p. 27 di una formula giuridica ormai

superata giacché in voga prima che il fenomeno assumesse dimensioni vaste. Dimensioni che, inevitabilmente, hanno fatto mutare anche la struttura del rapporto in quanto il credito, lungi dal continuare ad essere direttamente concesso dal venditore, ormai incapace di fornire autonomamente i

97 nemmeno presi in considerazione dall‟analisi dell‟Antitrust giacché appartenenti a quella generazione di credito ormai superata con produzione e credito di massa. Tant‟è vero che, nella loro finalità, essi sono stati sostituiti dagli strumenti di “seconda generazione” caratterizzati dalla intromissione di un terzo soggetto (tra venditore e acquirente) a causa della scomposizione dei rapporti giuridici “a fronte della persistente unitarietà

dell‟operazione economica”8

. Soggetto, terzo, appositamente creato all‟interno del segmento delle auto; invece, autonomamente già attivo nel secondo segmento individuato dall‟Autorità nei settori dove, successivamente, ha avuto sviluppo e diffusione il “credito indiretto”.

In relazione proprio a questo secondo segmento, è opportuno innanzitutto rilevare come esso sia ancor di più recente creazione e come purtroppo generi le maggiori perplessità nel campo della sua qualificazione giuridica. Ciò a seguito proprio della estraneità tra terzo finanziatore e produttore/fornitore, tanto da rendere autonomi i due contratti conclusi per l‟acquisto e per il finanziamento. Da codesta autonomia, come principale conseguenza, deriverebbe la inopponibilità al finanziatore delle eccezioni inerenti al contratto di compravendita e l‟inapplicabilità diretta della disciplina sulla vendita con riserva della proprietà9.

Successivamente, è da precisare come questo segmento risulti essere ormai il più diffuso nel mercato del “credito finalizzato” giacché interessa la distribuzione di tutte le tipologie di merci e servizi e, inoltre, è amplificato dal dominio della grande distribuzione attraverso cui ha avuto una grande eco, mercé le numerose convenzioni che grandi centri commerciali come IKEA, EURONICS o MEDIAWORLD concludono con società finanziarie come FINDOMESTIC Banca S.p.A., AGOS DUCATO, etc. .

Ebbene, il tratto caratterizzante simile segmento è l‟autonoma figura del finanziatore che, inserendosi per accordo con il rivenditore nella distribuzione dei prodotti al consumatore, sfrutta la cooperazione del dealer nella conclusione dei contratti di credito finalizzati all‟acquisto delle merci scelte dal consumatore all‟interno del locale commerciale dello stesso rivenditore. In questo caso, invero, non si tratta di un finanziatore inserito nella compagine del rivenditore, giacché esterno ed autonomo. Tuttavia, a differenza dell‟esaminato “canale diretto”, non del tutto avulso dall‟attività del rivenditore.

crescenti volumi di finanziamento richiesti, viene fornito da un terzo nell’ambito della sua peculiare attività

d’impresa.

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CARRIERO, La disciplina del credito al consumo, cit., p. 152.

98 In virtù di un legame, seppur di natura non sempre contrattuale, finanziatore e rivenditore instaurano quindi un rapporto giuridico da cui scaturiscono vari obblighi; la cui intensità varia a secondo della fonte del legame.

Tra codesti obblighi, in capo al rivenditore generalmente potrebbe esserci quello di promuovere e far concludere, in via esclusiva, contratti di credito del finanziatore con cui abbia sottoscritto la convenzione. Vincolando, in questo modo, indirettamente anche il consumatore10. In altre parole, in virtù di un previo contatto o genericamente di un atto negoziale tra il soggetto finanziatore e il venditore, è lo stesso venditore a “istruire la pratica”11

per la richiesta del finanziamento, informando l‟acquirente sulle modalità di rimborso del prestito. In questi casi, si noti, il consumatore non ha alcun contatto con il finanziatore. Inoltre, limitandosi semplicemente a dover rispettare le indicazioni fornitegli dal venditore, lo stesso consumatore non pare libero di decidere con quale società finanziaria concludere il finanziamento per tramite del dealer convenzionato.

Alla luce di tali primi rilievi, dunque, in linea conclusiva, le prassi commerciali descritte dall‟Antitrust reputano inserire nel “credito finalizzato” sia i contratti in cui tra finanziatore e fornitore/prestatore non intercorra alcun legame giuridico (canale diretto); sia i contratti in cui tra finanziatore e rivenditore ci sia un legame (canale indiretto). O perché il finanziatore risulta inserito nella compagine distributiva; o perché questi, pur essendo autonomo, risulta comunque “convenzionato” con il dealer.

Ne deriva che, attraverso simile inquadramento è possibile individuare un tratto comune che, al di là della frequente caratteristica circa il luogo di conclusione dei contratti in esame, leghi le molteplici figure coinvolte nel “credito finalizzato” di “seconda generazione”: la concessione del credito da parte di un soggetto (il finanziatore) comunque terzo rispetto a colui che vende il bene o il servizio. Di talché, sembra corretto poter dire che, in siffatta “operazione economica”, rimangono coinvolti almeno tre soggetti (consumatore, dealer/fornitore-prestatore, finanziatore); i quali, tra di loro, concludono almeno due contratti (vendita e finanziamento). A questi due contratti, potrebbe affiancarsi

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Spesse volte, anche in modo scorretto con pratiche che, sanzionate dalla AGCM, non rendevano sia da subito note le condizioni generali con cui veniva concluso il contratto di credito. A volte, non informando nemmeno che il meccanismo con cui era possibile acquistare il prodotto fosse esclusivamente la sottoscrizione di un contratto di credito con una società finanziaria esterna come analiticamente riporta GENOVESE, Il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nel settore bancario, AA.VV., La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni, MELI – MARANO (a cura di), 2011, p. 44.

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NARDI, Il credito al consumo, in Manuale di diritto dei consumatori, IURILLI (a cura di), Torino, 2005, p. 445.

99 anche un ulteriore rapporto obbligatorio che vincoli il finanziatore con il dealer; rapporto la cui fonte, però, potrebbe anche non essere propriamente un atto di autonomia contrattuale.

Messi in rilievo i caratteri peculiari del segmento “credito finalizzato” come analizzato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rimane invero da riportare un ulteriore dato. Di “credito finalizzato” si è occupata anche la Banca d‟Italia12

per la già rilevata permeabilità delle attività su cui le due Autorità sono chiamate ad intervenire13. Ebbene, per la Banca d‟Italia rientrano nel mercato del “credito finalizzato” pressappoco tutte le forme prese in esame con l‟analisi dell‟Antitrust. Tuttavia, i criteri distintivi che la Banca d‟Italia usa per distinguere prassi commerciali “dirette” da quelle “finalizzate” sembrano più stringenti. Duplice segno distintivo, infatti, avrebbero, per l‟Autorità del settore bancario, i “crediti finalizzati”: la rateizzazione dei finanziamenti; l‟erogazione di essi mediante il pagamento del corrispettivo all‟esercente (venditore del bene o servizio specifico acquistato dal consumatore)14.

Tuttavia, nonostante l‟ampiezza che del segmento “credito finalizzato” l‟AGCM o la Banca d‟Italia danno, ciò che qui principalmente conta è un dato: nell‟alveo di simile finalizzazione si deve principalmente cercare l‟individuazione del “contratto di credito collegato” come previsto dall‟attuale T.U.B. . Previsto, infatti, proprio per disciplinare un vasto panorama di pratiche commerciali, come quello appena descritto.

La terminologia “contratto di credito collegato”, come già accennato, è usata, per la prima volta, nel testo normativo della Direttiva 2008/48/CE; poi, recepita, in Italia, con la riforma del Titolo VI, T.U.B. nel 2010. Tuttavia, già da tempo il fenomeno della finalizzazione del credito era diffuso, sotto varie forme, nonostante il silenzio normativo.

La diffusione delle pratiche, da un lato, e l‟iniziale assenza di una previsione normativa, dall‟altro, hanno condotto dottrina e giurisprudenza ad interessarsi particolarmente a codesta formula di credito. A tal proposito, diversi sono stati gli schemi negoziali evocati per qualificarla; mutati con l‟evolversi delle formule usate per la finalizzazione del credito, ma tutti volti a prestare una incisiva tutela al consumatore. Ciò, non solo al fine di proteggerlo dalle pratiche commerciali aggressive consuete in tale

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Più precisamente, se ne è occupata nella disciplina secondaria adottata in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull’usura.

13 Si veda, sul punto, Parte I, Cap. II, Sezione II, § 4. 14

CIVALE, La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e dei contratti di credito collegati, cit., p. 10 mette in rilievo anche come essi potrebbero, per la Banca d’Italia, non essere destinati ai soli consumatori giacché l’Autorità prevalentemente si occupa di “credito” e non di “consumatore”.

100 settore, ma soprattutto al fine di dargli una disciplina quanto più garantista; in particolare, nelle operazioni in cui l‟intervento di più soggetti e più contratti lo avrebbe sfavorito.

Di tali schemi, usati – si ripete – da dottrina e giurisprudenza in assenza di precise norme per qualificare e regolare la complessa operazione del “credito finalizzato”, il legislatore conserva traccia nell‟iter che lo ha condotto a dettare l‟attuale testo normativo. Tanto da dare spazio alla statuizione, non scevra di forzature ed incertezze, di una forma di collegamento legale che potrebbe considerarsi avulsa dalle categorie giuridiche su cui poggia il diritto civile italiano.

Per l‟esame del testo normativo e della soluzione in esso assunta, si muova dunque dall‟esame delle soluzioni date in assenza di positivi punti di riferimento.

2. La prima fase dell’operazione: il rapporto bilaterale della vendita a rate con

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