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Le pronunce dopo le modifiche legislative: in particolare la virata delle

Sezione II: Il controllo del giudice.

6. Le pronunce dopo le modifiche legislative: in particolare la virata delle

In seguito alle novelle legislative in particolare alla legge n°134/2003, che ha introdotto il c.d patteggiamento "allargato", la Corte costituzionale ha rigettato alcune questioni di leggittimà con la sentenza n°219 del 2004.(210)La Corte ha ritenuto ammissibile, in virtù

dei meccanismi di filtro e di controllo rispettivamente affidati al pubblico ministero e al giudice, l'introduzione delle limitazioni

(209) V. BONINI, La riscoperta del modello cognitivo e la sua prevalenza sulla negozialità processuale, in Ind.pen, 2007, pag 167 ss.

oggettive e soggettive e la graduazione degli effetti premiali del procedimento.

È stata anche sollevata una questione di legittimità costituzionale riguardante l'efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi disciplinari e tra le varie censure si evidenziò "la irragionevolezza intrinseca" della scelta di riconoscere la stessa efficacia alla sentenza di condanna (all'esito del dibattimento) e alla sentenza "patteggiata". In realtà le due sentenze sono diverse: la sentenza di condanna si caratterizza per un accertamento di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio mentre quella patteggiata non presuppone l'accertamento della responsabilità, ma solo la mera verifica dell'insussitenza delle cause di non punibilità ex art 129 c.p.p e una motivazione insufficiente.

Il Consiglio Nazionale Forense nel sollevare la questione ha fatto riferimento all'inidoneità della sentenza a determinare la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa e all'opinione giurisprudenziale che ne escludeva la sottoponibilità. Dopo la novella del 2003, dunque, i giudici hanno ammesso l'applicazione della revisione alla sentenza "patteggiata".(211)

La scelta di attribuire alla sentenza patteggiata efficacia nei giudizi disciplinari è giustificata perchè garantisce una coerenza tra pronuncia penale e provvedimento disciplinare e non è irragionevole poichè l'ampliamento degli effetti si pone in linea con l'espansione del rito anche "per ciò che attiene allo spazio deliberativo del giudice."(212)

Le novelle legislative degli anni duemila hanno determinato pure nella giurisprudenza di legittimità un cambio di rotta verso la riaffermazione del modello cognitivo e della prevalenza di quest'ultimo su quello

(211) M. GIALUZ, Fisionomia del patteggiamento ed efficacia della sentenza concordata nel giudizio disciplinare, in Giur.cost, 2009, pag 508-509.

negoziale.

A conferma di questo mutamento, è intervenuta una pronuncia del 2005 delle Sezioni Unite(213) che ha riconosciuto che tutte le sentenze

ex art 444 c.p.p costituiscono titolo per la revoca della sospensione

condizionale della pena precedentemente concessa.

A seguito di questa pronuncia, le Sezioni Unite prendono in considerazione le modifiche che hanno avvicinato la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, ma cambiano percorso: non si interrogano più sul grado e sull'intensità di accertamento della responsabilità, ma valorizzano la regola normativa dell'equiparazione, le cui uniche eccezioni sono sancite dalla legge e sono di stretta interpretazione.

Le Sezioni Unite non hanno percorso "la via della plateale, e per certi versi disarmante ammissione di quel che prima pervicacemente hanno negato, e cioè che la natura della sentenza di patteggiamento è quella di una sentenza di condanna" ma, evitando di insidiarsi su tale terreno, si sono soffermate più opportunamente sul contenuto della clausola di equiparazione alla sentenza di condanna adattandolo alle più recenti modifiche normative.(214)

Così se il problema della natura della sentenza di patteggiamento è sempre stato collegato all'ambiguità della clausola di equiparazione alla sentenza di condanna ex art 445 c.p.p, è proprio da questa che i giudici prendono spunto per una nuova ricostruzione.

La Corte ritiene che la clausola di equiparazione vada intesa nella sua portata letterale e che la norma da essa desumibile andrebbe così formulata: "la sentenza produce gli effetti della condanna, salve le

(213) Cass, sez.Un, 29 Novembre 2005, Diop, in Cass.pen, 2006, 2769, con nota di SANTALUCIA, Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le sezioni unite mutono orientamento pag 2782ss.

(214) G. SANTALUCIA, Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le Sezioni unite mutano orientamento, in Cass.pen, 2006, pag 2782.

deroghe previste dalla legge."

In questo modo, laddove vi siano dubbi inerenti la produzione di determinati effetti, l'interprete dovrà semplicemente prendere in considerazione la disciplina finalizzata alla risoluzione del caso di specie e vedere se questa sancisce eccezioni destinate alla sentenza di patteggiamento.

Una volta chiarita la portata della clausola, le Sezioni unite hanno risposto al quesito specifico: hanno preso atto che l'art 168 comma 1 n°1 c.p non dispone espressamente eccezioni in ordine alla sentenza "patteggiata", per ammettere che anche tale pronuncia provoca la revoca automatica della sospensione condizionale precedentemente concessa.

Questa è la ratio decidendi, ma la Corte non si è fermata qui. Ha spiegato il cambiamento rispetto all'impostazione precedente e lo ha fatto attraverso un ragionamento che si sviluppa lungo due direttrici. La prima passa attraverso la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità volta ad "indebolire dall'interno l'orientamento anticognitivo, ponendo in luce una vischiosità interpretativa" o un "sincretismo interpretativo" delle Sezioni Unite.

La seconda ruota intorno alla valorizzazione delle novità normative che hanno riguardato il patteggiamento. La pronuncia si sofferma analiticamente sulle diverse novelle legislative al fine di mostrare come esse abbiano accentuato i profili di assimilazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.(215)

Nel porre in luce le novità apportate dalla legge n°134/2003 i giudici prendono le distanze dalla teoria c.d "assimetrica"(216) che ipotizzava (215) M. GIALUZ, La virata delle Sezioni unite in tema di patteggiamento e revoca

della sospensione condizionale: verso l'abbandono dell'orientamento anticognitivo? in Riv.it.dir.proc.pen, 2007, pag 376.

(216) In giurisprudenza vedi Cass 9 Febbraio 2005, D, RV 231039. In dottrina, E. AMODIO, I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento,

l'individuazione di due diversi moduli "patteggiati" nella bipartizione tracciata dall'art 444 c.p.p. Secondo questa teoria, se viene applicata una pena superiore ai due anni prevalgono nella sentenza di patteggiamento gli effetti tipici della pronuncia di condanna, mentre se la pena non supera i due anni la sentenza resterebbe non accertativa. Ma tale ricostruzione non è stata accolta in quanto avrebbe esasperato il legame con i principi costituzionali richiedendo una modulazione degli stessi in base all'entità della privazione della libertà personale. Invero, i beni tutelati dall'art 13 Cost e 27 secondo comma Cost non sono oggetto di una "disponibilità limitata": la libertà personale è ugualmente inviolabile sia per una pena inferiore che superiore ai due anni.

Dunque la diversità di disciplina sul piano degli effetti premiali, conseguenti alla diversa entità della pena applicata, non può costituire la chiave interpretativa. Infatti le Sezioni Unite, piuttosto che porre l'attenzione sui profili di differenziazione tra le due versioni, hanno analizzato i tratti comuni e da quelli hanno ricavato le coordinate interpretative per risolvere la quaestio iuris sottoposta al loro giudizio.(217)

La clausola di equiparazione alla sentenza di condanna è posta per entrambi i tipi di patteggiamento, sicchè essa esprime la sua forza precettiva riguardo alla sentenza di patteggiamento infrabiennale e alla sentenza del c.d patteggiamento allargato.(218)

La soluzione elaborata dalle Sezioni Unite va accolta favorevolmente sia per quanto riguarda la questione inerente il rapporto tra

in Cass.pen 2004, 237; P. TONINI, Patteggiamento, come si cambia,in Dir.Giust, 2003, f 27, pag 8.

(217) V. BONINI, La riscoperta del modello cognitivo e la sua prevalenza sulla negozialità processuale, in Ind.pen, 2007, pag 167ss.

(218) G. SANTALUCIA, Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le Sezioni unite mutano orientamento, in Cass.pen, 2006, pag 2782.

patteggiamento e sospensione condizionale sia per quanto riguarda l'interpretazione della clausola di equiparazione.

L'orientamento che interpreta letteralmente la disposizione dell'art 445 comma 1-bis c.p.p e attribuisce alla suddetta clausola di equivalenza valenza normativa, va apprezzato. Di conseguenza, a meno che la legge non preveda diversamente, la sentenza di patteggiamento produce gli stessi effetti della sentenza di condanna, nello specifico, essa sarà idonea a provocare la revoca dell'indulto(219), della

sospensione dell'esecuzione della condanna nei confronti del tossicodipendente(220), della sostituzione della pena(221), ad assumere

rilevanza ai fini della dichiarazione di deliquenza qualificata(222) o della

recidiva; a ostacolare l'effetto estintivo di cui all'art 445 2 comma c.p.p(223) e l'ammissione dell'imputato all'oblazione speciale(224), a

costituire precedente per l'applicazione di specifiche norme incriminatrici.

Nelle conclusioni della sentenza si ribadiscono chiaramente i due punti fondamentali dell'orientamento anticognitivo: in primis, si riprende il rilievo secondo il quale l'equiparazione degli effetti "non implica un processo di vera e propria identificazione tra i due tipi di pronuncia"; di conseguenza, si precisa che per quanto riguarda la motivazione si devono ritenere "pienamente operanti gli approdi interpretativi della sentenza Di Benedetto."(225)

(219) Cass, sez. VI, 9 Marzo 1992, Avolio, in CED Cass, n°191636; Cass, sez. I, 3 Aprile 1991, Bozzoli, in Cass.pen, 1992, pag 113.

(220) Contra Cass, sez. I, 12 Gennario 2000, Bellonzi, in Cass.pen, 2001, pag 2800 (221) Cass, sez. I, 17 Gennaio 1997, Lunati, in Cass.pen, 1998, pag 204.

(222) Cass, sez. II, 18 Ottobre 2005, Olivero, in Riv.pen, 2006, pag 1233.

(223) In senso contrario, Tribunale Milano, 10 Maggio 2004, in For.ambr, 2004, pag 357.

(224) Cass, sez. VI, 1 dicembre 2004, T, in CED Cass, n°231827.

(225) M. GIALUZ, La virata delle Sezioni unite in tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: verso l'abbandono dell'orientamento anticognitivo? in Riv.it.dir.proc.pen, 2007, pag 376.

In questa sentenza(226)le Sezioni Unite hanno definito l'ambito

dell'obbligo di motivazione della sentenza di patteggiamento, affermando che la stessa si caratterizza per un accertamento di responsabilità implicito del quale non occorre dare un espressa motivazione. Proprio l'accertamento implicito fa sì che la sentenza di patteggiamento è solo equiparata ad una sentenza di condanna.(227)

Dunque la sentenza di patteggiamento rientra nel genus delle sentenze di condanna in quanto determina l'applicazione di una vera e propria pena e questo basta per qualificarla in termini di condanna.(228)