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Regolamentazione in Italia

2 Regolamentazione Bitcoin: aspetti giuridico-fiscal

2.4 Regolamentazione in Italia

Adesso occorre concentrare l’attenzione sugli interventi e sulle pronunce delle autorità italiane aventi ad oggetto le valute virtuali. Il primo documento che analizza nel dettaglio le criptovalute è quello pubblicato dal CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), Assemblea del 23 gennaio 2014, dedicata alla Moneta Elettronica. Dopo aver esposto le logiche di funzionamento concernenti il bitcoin, il CNEL espone i vantaggi e le problematiche relativi a tale sistema, condividendo le considerazioni proposte dalla BCE nel 2012. L’ente conclude dichiarando che sembra necessario l’intervento da parte delle autorità, pur senza proibire il fenomeno, che cerchi di ricondurlo ad una disciplina che garantisca sia la difesa della legalità che la tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese85. A distanza di poco più di un anno, si esprime la Banca d’Italia con una Comunicazione del 30 gennaio 201586 sulle criptovalute. Al di là delle considerazioni relative alle principali caratteristiche e ai rischi legati soprattutto all’assenza di un’adeguata tutela giuridica e contrattuale, l’autorità dichiara esplicitamente che le operazioni in criptovalute debbano considerarsi attività lecite, quindi le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in moneta a corso legale. Pertanto, Banca d’Italia richiama l’attenzione dei gestori degli schemi di valute virtuali in quanto le attività collegate ad essi potrebbero costituire una violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionabili nel nostro ordinamento, che riservano tali attività esclusivamente ai soggetti legittimati.

Contemporaneamente alla comunicazione redatta dalla Banca d’Italia, l’UIF (Unità di informazione finanziaria) rilascia un documento87 nel quale prende posizione sull’utilizzo delle monete virtuali con riferimento alle disposizioni antiriciclaggio. L’autorità ribadisce che le operazioni in valute virtuali espongono il sistema a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in quanto avvengono esclusivamente on line fra soggetti che possono operare in paesi diversi. Gli utenti, inoltre, non sono facilmente individuabili poiché beneficiano di un regime di anonimato. Nel corso del 2014, dichiara l’ente, sono pervenute all’Unità da parte di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio alcune segnalazioni di operazioni sospette relative ad acquisti o vendite di valute virtuali che presentavano particolari anomalie in ragione del profilo soggettivo del cliente, della

85 R. Scalcione, “Gli interventi delle autorità di vigilanza in materia di schemi di valute virtuali”, Analisi

Giuridica dell’Economia - 1/2015, p. 165.

86https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-

virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf

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natura delle controparti spesso estere, ovvero delle modalità di realizzazione delle operazioni tramite, ad esempio, l’utilizzo di contante o di carte di pagamento. Pertanto, l’Unità induce gli intermediari destinatari degli obblighi antiriciclaggio a prestare la dovuta attenzione riguardo all’operatività connessa con le valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto e segnalandoli tempestivamente all’Unità di Informazione Finanziaria.

La disciplina antiriciclaggio in Italia è attualmente regolata dal D. Lgs. n. 90/ 201788 entrato ufficialmente in vigore il 4 luglio 2017 di recepimento della Direttiva Comunitaria n. 2015/849 del 20 maggio 2015 (cd Quarta Direttiva). Il decreto prevede un rafforzamento delle misure in materia di prevenzione dei reati finanziari ancor prima che il Parlamento europeo approvasse formalmente la V direttiva antiriciclaggio89. In particolare, agli artt. 8-bis e 8-ter, sono esposte le modifiche alle disposizioni precedenti. L’art. 8-bis provvede ad estendere le disposizioni riguardanti l’antiriciclaggio ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 23190, i quali sono altresì tenuti all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1. Recita così, invece, L’art. 8-ter: “Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio

88 Recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio

2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/ce e 2006/70/CE) e l’attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006». http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg

89 La Direttiva Europea 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di

riciclaggio o finanziamento del terrorismo, non riportava specifiche norme per disciplinare il fenomeno delle criptovalute. Solo a partire dal 5 luglio 2016, data in cui viene pubblicata una proposta da parte della Commissione europea che modifica la Direttiva 2015/849, viene promossa la lotta all’utilizzo delle criptovalute per fini illeciti, allo scopo di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo e ad assicurare una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie. L’Italia, in sede di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio, è stata il primo Paese europeo ad introdurre regole specifiche sugli exchange, includendoli tra i soggetti obbligati al rispetto delle norme AML/CFT.

90 In particolare, l’art. 1 del D. Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017) definisce:

ff) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale.

qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

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legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.” In attuazione di tali disposizioni, lo scorso 2 febbraio il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione sul proprio sito web lo schema del decreto91 ministeriale con l’obiettivo di censire e comprendere nei suoi diversi aspetti la portata del fenomeno delle valute virtuali in Italia. Il testo, dopo aver definito i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali, dichiara che tali regole si estendono anche agli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità (art. 2, comma 2). Vengono anche definite le modalità elettroniche della comunicazione e viene previsto l’avvio da parte dell’OAM92 della gestione della sezione speciale del Registro dei cambiavalute. Quindi,

in Italia, non solo i prestatori di servizi in valuta virtuale, inclusi gli operatori commerciali, dovranno adempiere alle disposizioni inerenti all’antiriciclaggio, in particolare l’obbligo di adeguata verifica della clientela e segnalazioni delle operazioni sospette all’UIF, ma dovranno anche essere regolarmente iscritti in un apposito registro, e la loro operatività in tutto il territorio nazionale dovrà essere legittimata attraverso una comunicazione inoltrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo modalità e tempistiche stabilite da quest’ultimo.

91http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria

/consultazioni_pubbliche/31.01.18_bozza_DM_prestatori_val_virtuale_.pdf

92 L’OAM (Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi) è l'Organismo competente in via esclusiva ed

autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. In una Sezione speciale dell'Elenco dedicato agli Agenti in attività finanziaria sono iscritti anche gli Agenti che prestano attività di cambiavalute da poter consultare al seguente indirizzo https://www.organismo- am.it/registro/registro-cambiavalute

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