2. La performance – le norme riguardanti i comuni
2.4 Programmazione, gestione e controllo negli enti locali
2.4.5 La rendicontazione e la chiusura del ciclo della performance
Il principio della programmazione, pur elencando il rendiconto quale ultimo strumento di programmazione degli enti locali, non ne contiene la disciplina; essa si trova distribuita nel d.lgs. 267/2000 e nelle altre parti del d.lgs. 118/2011. Per quanto riguarda il conto del bilancio finanziario, che insieme al conto economico e allo stato patrimoniale compone il rendiconto, la più importante operazione propedeutica alla sua formazione è il riaccertamento dei residui attivi e passivi. Costituiscono residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; parimenti costituiscono residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate ma non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui scadono. La differenza positiva tra impegni di spesa e accertamenti di entrata reimputati dà luogo alla formazione, negli esercizi successivi, del fondo pluriennale vincolato di entrata quale controparte attiva di tale saldo. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, elencando per ciascuna tipologia di entrata, a competenza e a residui, le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere, e per ciascun programma di spesa, a competenza e a residui, le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. Il conto dimostra anche, per la sola competenza, la parte impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato. Il conto si conclude con la dimostrazione del
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risultato della gestione di competenza, della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio; quest’ultimo è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi; vanno ulteriormente detratte le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, ed il loro utilizzo è dettagliatamente regolato dal principio della contabilità finanziaria, oltre che dallo stesso d.lgs. 267/2000. È prevista una graduatoria di priorità nell’applicazione dell’avanzo al bilancio, nella quale ai primi posti figurano la copertura dei debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri del bilancio medesimo. L’eventuale disavanzo di amministrazione va invece applicato al bilancio di previsione, disponendone la copertura anche sulla base di un piano di rientro pluriennale. Al rendiconto è allegata la relazione della giunta comunale, ossia un documento illustrativo della gestione dell'ente durante l’esercizio, all’interno del quale l’organo esecutivo esprime le proprie valutazioni sull’efficacia dell'azione condotta e sui risultati conseguiti. I contenuti della relazione sono dettagliatamente prescritti dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. 118/2011; essa contiene inoltre ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Al rendiconto sono altresì allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio approvati con decreto ministeriale del 22.12.2015.
Nel contesto della rendicontazione, tenuto conto del contenuto della relazione allegata al rendiconto, è opportuno ricordare che tra i controlli interni che i comuni devono regolamentare in autonomia figura il controllo di gestione. Esso deve avere ad oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale e, sulla base del nuovo testo normativo risultante dall’armonizzazione, si articola nelle seguenti fasi:
● predisposizione del piano esecutivo di gestione;
● rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi e rilevazione dei risultati raggiunti; ● valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare
stato di attuazione dei medesimi, e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
Il controllo di gestione presuppone l’avvio di sistemi di contabilità analitica in quanto va svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per
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ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. Il ciclo del controllo di gestione si chiude con la presentazione, da parte della struttura alla quale è assegnato lo svolgimento di tale funzione, del referto del controllo. Le conclusioni in esso contenute vanno comunicate:
● agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
● ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
Infine, secondo quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato predisposta dal responsabile del servizio finanziario e sottoscritta dal sindaco. Essa va certificata dall'organo di revisione, pubblicata sul sito istituzionale, e trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti. Quanto al contenuto, essa deve fare specifico riferimento:
● al sistema dei controlli interni e agli esiti dei controlli; ● agli eventuali rilievi della Corte dei conti;
● alle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e allo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
● alla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; ● alle azioni intraprese per contenere la spesa e allo stato del percorso di convergenza
ai fabbisogni standard;
● alla quantificazione dell'indebitamento provinciale o comunale.
Da quanto sopra esposto, è possibile affermare che i contenuti del piano della performance sono chiaramente integrati nel sistema di pianificazione e controllo delineato dalla riforma introdotta con il d.lgs. 118/2011. Nel dup,presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, partendo dall’analisi del contesto, delle risorse a disposizione, dei vincoli normativi, e delle linee di mandato, vengono derivati gli indirizzi e gli obiettivi strategici che devono guidare l’attività dell’ente per tutto il periodo del mandato. Gli obiettivi strategici sono ancorati al processo di bilancio; sono infatti definiti per missione, e per missione e per programma sono codificati anche gli stanziamenti del bilancio di previsione. In relazione a ogni
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programma il dup esprime gli obiettivi operativi annuali e pluriennali. La loro analitica definizione guida l’assegnazione ai dirigenti o ai responsabili dei servizi degli obiettivi gestionali tramite il piano esecutivo di gestione, diventato, a seguito dell’armonizzazione, un documento di valenza triennale. Il peg diventa il punto di congiunzione tra obiettivi strategici ed operativi, riferiti all’outcome, all’impatto, e alla performance organizzativa, e obiettivi individuali, che consentono la valutazione della performance individuale. Maggiormente problematica è invece l’allocazione dei contenuti prescritti per relazione sulla performance dove vanno integrati:
• il controllo strategico, il quale entra nel processo di programmazione determinando con i suoi risultati il contenuto del dup, ma rispetto al quale i regolamenti sui controlli interni devono prevedere anche specifici momenti di rendicontazione;
• il controllo di gestione, fondato sul peg, che fornisce i dati sui quali basare la valutazione della performance;
• la relazione al rendiconto, nella quale, secondo la riforma Madia, gli enti possono integrare la relazione sulla performance;
• la valutazione delle performance individuali, che, in molti sistemi in uso presso i comuni, si realizza con un processo separato o quantomeno temporalmente scollegato dal ciclo del bilancio.
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