In seguito ai mutamenti in seno alla società intervenuti negli anni Sessanta e Settanta, si avvertì l’esigenza di una riforma più profonda del codice penale per quel che riguardava in particolare i reati sessuali. Nel 1971 venne di conseguenza incaricata una commissione di esperti
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55 STOOSS, Die schweizerischen Strafgesetzbücher zur Vergleichung zusammengestellt (4), pp. 442 ss.; HANS WEBER,Die strafbarkeit der Unzucht mit Kindern (art. 191 StGB), in SJZ 54, 1958, pp. 161 ss.
56 SUTER-ZÜRCHER,Die Strafbarkeit (5), p. 21.
3.2
4.1 Il Messaggio del 26 giugno 1985
64
presieduta dal Prof. HANS SCHULTZ,con il compito di riesaminare le disposizioni contenute nella parte speciale del Codice penale in vista di una futura riforma. Il gruppo di lavoro presentò al governo nel 1977 un rapporto relativo ai reati contro la persona, la famiglia e la moralità57. Il Consiglio federale indirizzò dunque all’Assemblea un nuovo Messaggio58 il 26 giugno del 1985. Sulla base di questo testo, il 21 giugno 1991 fu varata una legge per la revisione del titolo V del Codice penale.
L’obiettivo era la riforma dei «Reati contro la morale». Lo stesso Messaggio sottolineava come «l’idea che ci si fa oggi della sessualità è ben diversa da quella dominante ai tempi dell’elaborazione del Codice penale (…). Bisogna dunque adattare queste disposizioni penali alle concezioni attualmente vigenti nella nostra società»59.
Come si è visto, i reati contro l’integrità sessuale, in passato indicati come reati contro la moralità, sono stati fin dall’Illuminismo oggetto di controversia. La questione centrale è sempre stata quella di stabilire se e in quale misura il moderno Stato di diritto potesse punire con sanzioni penali i comportamenti sessuali dei cittadini, in particolar modo nel caso in cui nessuno avesse subito un danno o ne risultasse turbato60. Il Codice penale svizzero del 1942 sembrava rispondere affermativamente a questo interrogativo, stabilendo peraltro una disparità di trattamento tra le condotte omosessuali e eterosessuali61. La novella degli anni ’90 perseguiva dunque lo scopo di adeguare le norme
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57 HANS SCHULTZ,Bericht über die Beratungen der Expertenkommission für die Revision des Strafgesetzbuches, dem Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes, Herrn Bundespresident Dr. K. Furgler, erstattet von Prof. Dr. Iur. Hans Schultz, Präsident der Expertenkommission, Thun 1977, p. 1; FF 1985 906.
58 FF II 1985 1009-1121.
59 FF II 1985 956. A tale conclusione era giunto anche il Tribunale federale.
Cfr. DTF 96 IV 70; SCHULZ,Bericht (57), p. 33.
60 GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY, Schweizerisches Strafrecht.
Besonderer Teil 1 : Straftaten gegen Individualinteressen, Stämpfli, Berna 2003, pp 140-141.
61 Ibidem.
4.2 I reati contro l’integrità sessuale
CAP.II–LA GENESI DELL’ART.187CPS
65
ai mutamenti della società e di limitare le disposizioni penali in materia sessuale unicamente alla tutela di beni giuridici62.
Si avvertì innanzitutto l’esigenza di sostituire già nel rubrum del titolo V il lemma «Moralità» con il sintagma «Integrità sessuale»63. L’obiettivo della riforma era di perseguire penalmente solo le condotte sessuali nel caso in cui queste provocassero, o potessero provocare un danno a un terzo64. In quest’ottica venivano in rilievo due interessi fondamentali: la libertà di autodeterminazione del singolo in ambito sessuale e il normale sviluppo psico-fisico dei minori. Il legislatore elvetico ha dunque riorganizzato le norme relative ai delitti contro l’integrità sessuale in cinque sottotitoli:
1. Esposizione a pericolo dello sviluppo dei minorenni (Art. 187 ss.);
2. Offese alla libertà e all’onore sessuali (189 ss.);
3. Sfruttamento di atti sessuali (art. 195 ss.);
4. Pornografia (art. 197);
5. Contravvenzioni contro la libertà sessuale (art. 198 ss.).
Il reato di atti sessuali con fanciulli trovò collocazione al primo posto dell’elencazione codicistica. Si volle in questo modo «einen wirksamen strafrechtlichen Jugendschutz zu betreiben»65, ovverosia praticare un efficacia tutela penale dei fanciulli.
Temi particolarmente sentiti e dibattuti furono ancora una volta l’abbassamento dell’età del consenso, la punibilità della violenza
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62 SCHULTZ,Bericht, (57), p. 34; STEFANIA SUTER-ZÜRCHER,Die Strafbarkeit (5), p. 23-24 ; STRATENWERTH/JENNY,BT I (60), p. 141 ; PHILIPP MEIER, Vor art. 187 N. 1-3, in MARCEL NIGGLI/HANS WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar – Strafgesetzbuch II Art. 111- 401 StGB, Helbing & Lichtenhahn, Basel 2007.
63 FF II 1985 956; SCHULTZ,Bericht (57), p. 33.
64 Ibidem.
65 SCHULTZ,Bericht (57), p. 35.
4.3 Il nuovo concetto di integritä sessuale
4.4
4.5 Principali temi della discussione
66
sessuale all’interno del matrimonio e la liberalizzazione della pornografia66.
Sotto il primo profilo, si fece notare come il mantenimento dei 16 anni quale soglia del consenso avrebbe tratto seco la criminalizzazione anche di condotte che non ledevano alcun bene giuridico. La Commissione di esperti aveva indi consigliato di abbassare a 14 anni il limite di età. Tuttavia le Camere decisero infine di mantenere una continuità col passato sotto questo aspetto67. SCHOCH,sostenitore della coerenza con il previgente dettato codicistico, fece notare, con argomenti che invero appaiono più improntati a una marcata omofobia che non a una concreta tutela dell’integrità sessuale del minore, come
«es gibt keine Sonderbestimmung für gleichgeschlechtliche, für homosexuelle Beziehungen, seien sie zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau. In diesesm Zusammenhang muss ich ihnen sagen: es ist für mich schlicht und einfach unvorstellbar, dass ein 15jäheiger Knabe bereits über die Notwendige Reife verfügt, die es ihm ermöglichen würde, einen vom umfassender Verantwortung getragenen Entscheid im Hinblick auf die Eingehung einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zu einem älteren Mann zu fällen. (…) wenn wir jetzt entscheiden müssen, ob 15 oder 16 Jahre, dann ist es doch richtig, die Grenze bei 16 Jahren anzusetzen»68.
Contro l’abbassamento del limite d’età si era espresso anche il Consiglio federale il quale nel Messaggio aveva obiettato come una simile scelta legislativa avrebbe comportato «il rischio di gravidanze precoci e d’aborti, senza contare che la somministrazione di contraccettivi ormonali agli adolescenti non sarebbe consigliabile dal punto di vista medico; vi sarebbe poi il rischio che la soppressione dell’effetto preventivo inerente all’attuale limite d’età venga compresa
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66 SUTER-ZÜRCHER,Die Strafbarkeit (5), p. 24; sull’abbassamento dell’età del consenso vedi anche SCHULTZ,Bericht, (57), pp. 36 ss.
67 Bollettino ufficilae dell‘Assemblea federale, CS, 1987, pp. 373 ss.; CHRISTIAN FAVRE/MARCEL PELLET/PATRICK STOUDMANN,Code penal annoté, Bis et ter, Lausanne 2007, ad art. 187 n. 1.1.
68 BUCS (67), pp. 377.
4.6 Età del consenso
4.7 Il parere del Consiglio federale
CAP.II–LA GENESI DELL’ART.187CPS
67
come segnale per una maggiore libertà sessuale degli adolescenti»69. Le considerazioni dell’Esecutivo appaiono peraltro, avuto riguardo al bene giuridico protetto dalla norma, del tutto prive di pregio; ciò, a fortiori, in esito alla non rilevanza penale dei rapporti sessuali tra infrasedicenni, come pure tra soggetti la cui differenza di età non eccede i tre anni, circostanza esimente che sarà confermata dalle Camere.
Altra questione centrale della discussione parlamentare fu appunto l’eventuale esclusione della punibilità nel caso in cui entrambi i soggetti coinvolti fossero minori. La Commissione di esperti consigliò di limitare la cerchia dei soggetti passivi, includendo solo gli adulti70. Le Camere finirono invece per optare per la proposta del Prof. KILLIAS, secondo cui non sarebbe dovuta scaturire alcuna responsabilità penale se la differenza di età tra le persone coinvolte non avesse ecceduto i tre anni71.
La nuova disposizione contemplava inoltre genericamente la partecipazione di un minore ad atti sessuali, senza più distinguere, a differenza del precedente art. 191 CP, tra «congiunzione carnale, atti simili al coito e atti di libidine». Il Messaggio specifica infatti che
«l’esperienza mostra che un atto simile alla congiunzione carnale o altri atti sessuali possono traumatizzare il fanciullo ancor più della congiunzione carnale, a dipendenza delle circostanze concrete e delle modalità di commissione»72.
Una norma ad hoc (art. 188) si è inoltre occupata di trattare tutti i casi in cui ricorrano rapporti di dipendenza tra colpevole e vittima73, introducendo una clausola generale.
Un’altra modifica sostanziale della riforma fu l’abrogazione dell’art. 194 che estendeva la protezione contro gli atti omosessuali fino a 18 anni in quanto ritenuta giustamente incompatibile con il principio
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69 FF II 1985 957.
70 SCHULZ,Bericht (57), p. 38.
71 STEFANIA SUTER-ZÜRCHER,Die Strafbarkeit (5), p. 25.
72 FF II 1985 958
73 Sui rapporti tra art. 187 e 188 vedi infra.
4.8
Differenza di età tra soggetto attivo e passivo
4.9 Il nuovo concetto di atti sessuali
4.10 Rapporti di dipendenza tra autore e vittima
4.11 Abrogazione dell’art. 194
68
di uguaglianza. Il Messaggio74 fece notare come «recenti ricerche in materia, (…) indicano che i contatti omosessuali di adolescenti di più di sedici anni (…) non possono influenzare il loro futuro orientamento sessuale. Sembra infatti che lo sviluppo sessuale in quanto all’eterosessualità, all’omosessualità o alla bisessualità sia ormai terminato a quest’età».
Contro la proposta legislativa venne indetto un referendum il 17 maggio 1992. Il provvedimento passò indenne al vaglio del popolo ed entrò in vigore il 1° ottobre 1992.
L’articolo 187 acquistava dunque la vigente formulazione nelle tre lingue ufficiali della Confederazione:
Art. 187 Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. Atti sessuali con fanciulli
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. L’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
3. Se il colpevole, al momento dell’atto, non aveva ancora compiuto gli anni 20 e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un’unione domestica registrata, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore.
Art. 187 Gefährdung der Entwicklung von Unmündigen. Sexuelle Handlungen mit Kindern
1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt, es zu einer solchen Handlung verleitet oder es in eine sexuelle Handlung einbezieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
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74 FF 1985 980.
4.12 Referendum
4.13 Formulazione vigente
CAP.II–LA GENESI DELL’ART.187CPS
69 2. Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
3. Hat der Täter zur Zeit der Tat das 20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt und liegen besondere Umstände vor oder ist die verletzte Person mit ihm die Ehe oder eine eingetragene Partnerschaft eingegangen, so kann die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen.
4. Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
Art.187 Mise en danger du développement de mineurs. Actes d’ordre sexuel avec des enfants
1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.