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Il titolo V

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 83-90)

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CAPITOLO III PROFILI SISTEMATICI

SOMMARIO: 1. Il titolo V – a. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni – b. Offese alla libertà e all’onore sessuali – c. Sfruttamento di atti sessuali – d.

Pornografia – e. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale – f. Reato collettivo – 2. L’incesto – 3. Bibliografia

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a. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni

Le varie fattispecie sono state suddivise a loro volta in cinque sottotitoli, il primo dei quali recita: «Esposizione a pericolo dello sviluppo dei minorenni.». Tale collocazione vorrebbe sottolineare l’impegno a favore dell’infanzia3.

L’art. 187 è oggetto principale del presente lavoro e si rimanda ai capitoli successivi per un ulteriore approfondimento4:

Art. 187 Atti sessuali con fanciulli

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale,

coinvolge una tale persona in un atto sessuale,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. L’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3.1 Se il colpevole, al momento dell’atto, non aveva ancora compiuto gli anni 20 e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un’unione domestica registrata, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore.

L’art. 188 si occupa sempre del corretto sviluppo dei minori di anni diciotto, ma a differenza dell’articolo precedente, trova applicazione solo qualora la vittima sia di età maggiore di anni sedici e qualora sussista un rapporto di dipendenza con l’autore:

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3 STRATENWERTH/JENNY,BT I (2), p. 171.

4 In particolare per gli elementi costitutivi vedi Cap. IV.

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1.4

1.5

CAP.IIIPROFILI SISTEMATICI

75 Art. 188 Atti sessuali con persone dipendenti

1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni,

chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

b. Offese alla libertà e all’onore sessuali

Il secondo sottotitolo del titolo V si occupa invece delle fattispecie più gravi direttamente lesive della libertà di autodeterminazione in ambito sessuale5. L’art. 189 tratta la violenza sessuale:

Art. 189 Coazione sessuale

1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

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3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Il successivo art. 190 prevede una fattispecie analoga, ma applicabile solo nel caso in cui la vittima sia una donna e l’atto sessuale consista nel coito:

Art. 190 Violenza carnale

1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

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5 STRATENWERTH/JENNY, BT I (2), p. 163.

1.6

1.7

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21

3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.2

L’art. 190 rappresenta una lex specialis rispetto all’art. 189 e non ne è quindi ammesso il concorso6.

L’art. 191 punisce chi compie atti sessuali con persone che non possono acconsentire a essi in quanto incapaci di discernimento o inette a resistere:

Art. 191 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Le successive disposizioni reprimono invece le condotte di chi compie atti sessuali abusando di un preesistente rapporto di dipendenza o di bisogno del soggetto passivo:

Art. 188 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

1 Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 189 Sfruttamento dello stato di bisogno

1 Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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6 MEIER,Bsk (2), ad art. 189, § 56; STRATENWERTH/JENNY,BT I (2), p. 171.

In merito al concorso di reati si veda infra Cap. X.

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1.10

CAP.IIIPROFILI SISTEMATICI

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2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

L’elencazione codicistica dei reati strettamente lesivi della libertà e dell’onore sessuali si chiude con l’art. 195. Esso tutela la libertà di una persona a non essere confrontata con atti sessuali contro la sua volontà7:

Art. 194 Esibizionismo

1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2 Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

c. Sfruttamento di atti sessuali

Il terzo sottotitolo della V sezione del codice penale è dedicato allo sfruttamento della prostituzione e contiene attualmente un’unica disposizione, l’art. 195:

Art. 195 Promovimento della prostituzione Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne,

chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione,

chiunque lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione od altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione, chiunque mantiene una persona nella prostituzione,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Il successivo art. 196, relativo alla tratta di esseri umani è stato abrogato dall’entrata in vigore il 24 marzo 2006 del Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo8. La nuove

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7 KASPAR MENG/ MATTHIAS SCHWAIBOLD, Bsk (2), ad art. 194, § 2;

STRATENWERTH/JENNY,BT I (2), p. 196.

8 RS 0.107.1

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disposizione, collocata ora nel titolo IV del Codice, estende notevolmente la fattispecie punibile:

Art. 182 Tratta di esseri umani

1 Chiunque come offerente, intermediario o destinatario fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro, o di prelievo di un suo organo, è punito con la reclusione o la detenzione. Il reclutamento di un essere umano per medesimi scopi è parificato alla tratta.

2 Se la vittima è minorenne o se l’autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è della reclusione

3 In ogni caso è pronunciata anche la multa

4 È punibile anche chi commette il reato all’estero. L’art. 6bis è applicabile.

d. Pornografia

L’art. 197 mira a reprimere diverse condotte legate alla pornografia con lo scopo di proteggere la libertà in ambito sessuale e i minori9:

Art. 197 Pornografia

1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa.

Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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9 Sui rapporti tra art. 197 e protezione dei minori vedi SUTER-ZÜRCHER,Die Strafbarkeit (2), pp. 66 ss.

1.14

CAP.IIIPROFILI SISTEMATICI

79 Gli oggetti sono confiscati.

3bis.1 Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2

Gli oggetti sono confiscati.

4. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1–3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

e. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale

Il quinto sottotitolo prevede due contravvenzioni10. Le molestie sessuali:

Art. 198 Molestie sessuali

Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,

chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona,

è punito, a querela di parte, con la multa.

e l’esercizio illecito della prostituzione:

Art. 199 Esercizio illecito della prostituzione

Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.

f. Reato collettivo

Il titolo V si chiude con un articolo che prevede un’aggravante qualora un reato sessuale venga commesso da più persone insieme11:

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10 STRATENWERTH/JENNY,BT I (2), pp. 198 ss.

11 Sul punto vedi Cap. VI.

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Art. 200 Reato collettivo

Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 83-90)