SUBNAZIONALI NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ ALLA LUCE DEI NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE:
5. La tutela del diritto alla salute da parte delle istituzioni europee: il ruolo dell’Unione europea in materia di tutela della salute e servizi sanitar
5.6. Il ruolo della Corte di Giustizia UE e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: sentenze che costano
Le Alti Corti europee (ma anche quelle nazionali) in tema di diritti hanno ormai raggiunto un livello di produzione tale che i legislatori non possono fare altro che rincorrere le importanti ed innovative indicazioni che provengono dalle prime. Un assai autorevole costituzionalista italiano ha affermato che “il legislatore, nell’epoca contemporanea, è costretto ad
inseguire la giurisprudenza che, per la sua fluidità, registra con più immediatezza le esigenze di tutela che provengono dalla società, le conforma in schemi giuridici sempre più definiti e le pone come basi per una successiva razionalizzazione normativa”201.
Uno dei temi su cui, ad avviso di chi scrive, occorre soffermarsi è il costo
201 Le parole sono di Silvestri G., Fonti interne, fonti esterne e tutela integrata dei diritti fondamentali, in AA.VV., Studi in onore di Franco Modugno, vol. IV, Napoli, 2011. Si veda anche Rodotà S., Nel silenzio della politica i giudici fanno l’Europa, in AA.VV., La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello, a cura di Bronzini G. e Piccone V., Taranto, 2007.
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finanziario delle sentenze di queste Alte Corti e i rapporti intercorrenti tra l’effettiva esecuzione di tali sentenze negli ordinamenti nazionali e il rispetto dei principi della sostenibilità economico-finanziaria e di gradualità nell’accesso alle prestazioni relative ai diritti sociali. In riferimento a tali istanze nazionali vi sono, infatti, esplicite richieste da parte degli Stati membri dell’Unione di limitare nel tempo gli effetti delle sentenze europee che abbiano ripercussioni finanziarie sugli Stati medesimi202.
Sul tema dei diritti sociali e della tutela del diritto alla salute in tutte le sue forme le Corti europee sono molto attente e le loro pronunce sono alquanto evolute e raffinate dal punto di vista giuridico e hanno l’effetto di assicurare, quasi sempre, un grado di tutela dei diritti particolarmente elevato.
L’attuazione delle pronunce giurisdizionali delle Corti sovranazionali nel tessuto ordinamentale dei singoli Stati può incontrare alcuni ostacoli. La maggiore resistenza è data di cosiddetti controlimiti. Ciascuna Corte costituzionale si riserva la facoltà di esaminare caso per caso e decidere se quell’atto (in questo caso i provvedimenti giurisdizionali) sovranazionale in materia di diritti non peggiori le condizioni di coloro che risiedono in quel dato Paese. In buona sostanza, se l’applicazione della norma esterna pregiudica o restringe la potata della tutela offerta dal diritto domestico, i Giudici interni impediranno senz’altro che si verifichi un vulnus nei diritti protetti dalle Costituzioni nazionali.
A onor del vero, la probabilità che si verifichi un fatto simile è pressoché inesistente. Le norme sovranazionali in tema di diritti fondamentali sono assistite da un elevato grado di astrattezza, ricalcate come sono sui principi classici della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Le Alte Corti custodi dell’interpretazione e dell’attuazione di quelle norme, poi, ampliano,
202 Si veda sul punto, Salomoni F., Diritti sociali e Unione europea. Dall’ordinamento comunitario allo Stato sociale europeo, in (AA.VV.) Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. III, Torino, 2005.
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specificandone contenuti e portata applicativa, i principi ivi espressi. Le pronunce di dette Corti sono sempre state caratterizzate da elevato tasso di innovazione e i diritti tutelati hanno sempre ricevuto un netto incremento del livello di protezione rispetto a quello assicurato dalle Costituzioni nazionali. Il potenziale conflitto tra Carte fondamentali, pertanto, è solo virtuale. Ciò è sicuramente vero per le libertà fondamentali classiche. Più complesso è il ragionamento sui diritti sociali, tra i quali rientra il diritto alla salute. Alcuni ordinamenti nazionali europei sono particolarmente attenti alle garanzie sui diritti riconducibili al welfare. In questo campo potrebbe verificarsi un contrasto reale tra modelli di protezione sociale e quello offerto in sede sovranazionali potrebbe risultare di livello inferiore rispetto a quello domestico. Ecco che la teoria dei controlimiti, in un caso simile, avrebbe concreto spazio di essere adottata.
Si sono viste le tre principali fonti del diritto europeo/internazionale da cui le Corti europee traggono le basi giuridiche su cui fondare le proprie decisioni. È interessante notare come le “Carte fondamentali”, che proteggono di diritti sociali, siano caratterizzate da un elevato grado di permeabilità ed interconnessione tra loro. Le Alte Corti europee (e forse con maggiore efficacia in futuro anche il CEDS) interpretano ed applicano un diritto che è molto fluido e si contamina vicendevolmente in uno straordinario e cangiante mélange che consente un’attuazione
contemporanea di diverse “Carte dei diritti”. Si prendano le basi normative per comprendere meglio di cosa si sta parlando.
L’art. 53 della CEDU afferma che: “Nessuna delle disposizioni della
presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi”.
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della presente Carta non pregiudicano le norme di diritto interno e dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali che sono o che entreranno in vigore e che potrebbero esser più favorevoli per le persone da tutelare”.
L’art. 53 della Carta di Nizza statuisce, infine, che: “Nessuna disposizione
della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri”203.
Questo virtuoso intreccio determina l’applicazione della norma più favorevole secondo uno schema che coinvolge, ovviamente, anche le legislazioni nazionali. Se la norma più favorevole è contenuta in una norma primaria nazionale, essa verrà applicata dal giudice nazionale senza bisogno di ulteriori interpretazioni. Se la norma maggiormente favorevole è contenuta in una norma costituzionale, questa sarà immediatamente applicata, ovvero troverà applicazione a seguito dell’espunzione della norma peggiorativa in contrasto con la norma costituzionale. Se la disposizione più favorevole è prevista in norme dell’Unione, questa troverà immediata applicazione, previa disapplicazione della norma interna meno favorevole e
203 Questo articolo va letto in congiunzione con il successivo art. 54 che, in realtà, impoverisce in qualche misura il suo dettato: “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta”. Va, inoltre, letto alla luce dell’art. 52, ove al par. 3 afferma che: “Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa”.
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salva l’astratta configurabilità dei controlimiti di cui si è detto. Da ultimo, se il precetto più favorevole è sancito nella CEDU, questa prevarrà sull’ordinamento nazionale ma dovrà essere oggetto di autonomo giudizio di costituzionalità.
Appare in ogni caso evidente che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel rinnovato e originale processo costituente europeo, è venuta ad assumere un ruolo di organo di giurisdizione costituzionale, bilanciando continuamente valori e principi. Essa tende a formare il parametro supremo di giudizio, traendolo dalle tradizioni costituzionali, applica tecniche di bilanciamento, rimodula e ridefinisce i procedimenti che si svolgono innanzi a essa.
6. Il pilastro europeo dei diritti sociali: la Risoluzione del Parlamento