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L’economia altoatesina

2.4 Il multilinguismo in Alto Adige e negli ambienti di lavoro

2.4.1 Settore pubblico

Il Nuovo statuto di autonomia, cioè lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (DPR 670/1972), all’art. 2 ribadisce la parità di diritti dei cittadini di qualunque gruppo linguistico e promuove la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali. L’art. 99 tutela in maniera mirata la lingua tedesca in Alto Adige parificandola a quella italiana. L’italiano resta tuttavia la lingua ufficiale dello Stato (DPR 547/1988 art. 1) e la sola facente testo negli atti legislativi e nei documenti per cui è prevista la redazione bilingue in caso di interpretazioni divergenti delle due versioni linguistiche (DPR 670/1972, art. 57). L’articolo 100 del Nuovo statuto conferisce inoltre ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano la “facoltà di usare la [propria] lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse

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svolti nella provincia stessa” (DPR 670/1972 art. 100). L’uso della madrelingua nella vita pubblica si configura qui come un vero e proprio diritto del cittadino. Non vige tuttavia la stessa situazione nel settore privato.

Negli anni Settanta le disposizioni dello Statuto portarono all’urgenza di predisporre un processo di comunicazione tra gli enti pubblici e i loro utenti che fosse equivalente in entrambe le lingue. Si prevedeva infatti l’uso congiunto delle due lingue, italiano e tedesco, da parte delle pubbliche amministrazioni “negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici” (DPR 670/1972 art. 100). Ciò significava innanzitutto dover disporre di personale di lingua tedesca. Di conseguenza, fu istituito un sistema di assunzioni del personale che mirava a riflettere la consistenza dei gruppi linguistici (LR 23/1958 art. 15) in base alle dichiarazioni di appartenenza linguistica rese dalla popolazione. Tale sistema è ancor oggi in uso e noto come proporzionale etnica, termine con cui si intende un:

[M]eccanismo che, in certi settori, riconosce ai tre gruppi linguistici dell’Alto Adige il diritto di essere rappresentati proporzionalmente alla propria consistenza numerica. Tale meccanismo viene applicato per le assunzioni nel pubblico impiego, per la magistratura, nella composizione della Giunta regionale e provinciale, nelle commissioni e per la distribuzione dei mezzi di bilancio a scopi assistenziali, sociali e culturali.

(Peterlini 1996: 166) Oltre all’assunzione di personale di lingua tedesca, si rese necessario verificare le conoscenze linguistiche di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, sempre per garantire parità di trattamento agli utenti di madrelingua italiana e tedesca. In base al DPR 752/1976, per l’accesso al pubblico impiego è tuttora necessario superare uno specifico esame di bilinguismo (o una prova equivalente riconosciuta) che attesti la conoscenza delle lingue ufficiali della provincia di Bolzano (Alcock 2001: 20). L’esame di trilinguismo certifica inoltre la conoscenza della lingua ladina per l’accesso al pubblico impiego nelle valli ladine e negli enti pubblici territorialmente competenti per le zone di lingua ladina.

Entrambi gli esami, di bilinguismo e trilinguismo, si articolano in quattro livelli, dal livello D al livello A, che corrispondevano in origine alle diverse carriere funzionali nel settore pubblico per cui era normalmente prevista la licenza elementare (esame di livello D), il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (esame di livello C), il diploma

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di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (esame di livello B) e il diploma di laurea (esame di livello A) (DPR 752/1976 art. 4, co. 3). Le competenze richieste per il superamento degli esami corrispondono ai livelli che vanno dall’A2 al C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue17 (DPR 752/1976 art. 3, co. 9/bis). Ad eccezione del livello più basso, tutti gli esami si compongono di una prova scritta e di una prova orale.

La Tabella 2 riassume le percentuali di superamento delle prove scritte e orali dei diversi livelli degli esami di bilinguismo e trilinguismo condotte nell’anno 2011 (ASTAT 2012b: 177).

Prova scritta Prova orale Totale

Carriera A 44,3 64,5 61,4

Carriera B 32,4 71,6 30,8

Carriera C 40,3 84,5 39,1

Carriera D - 74,8 74,8

Media 37,4 72,5 46,5

Tabella 2: Percentuale di superamento degli esami di bilinguismo nel 2011

Le percentuali di superamento dell’esame sono molto alte solo per i residenti nelle valli ladine (77,5%). Per quanto riguarda le zone di lingua italiana o tedesca, le percentuali raggiunte dai residenti nelle comunità comprensoriali Oltradige/Bassa Atesina e Salto- Sciliar risultano leggermente più alte (rispettivamente 52,5% e 52,7%). Nelle rimanenti aree le percentuali di superamento si attestano infatti tra il 42,5% della Valle Isarco e il 46,7% della Val Pusteria. La percentuale più bassa si registra in Val Venosta (40,7%) (ASTAT 2012b: 180). In linea di massima si nota che il tasso di successo è maggiore tra le persone provenienti da zone altamente multilingui, come le valli ladine, o con una buona presenza di entrambi i gruppi linguistici principali, come la Bassa Atesina. Molto minore è la percentuale di successo per chi proviene da zone in cui prevale nettamente l’uso di una lingua sola, come, ad esempio, la Val Venosta.

17 Per approfondimenti sul Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR) cfr. Council of Europe 2001.

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2.4.2 Settore privato

A differenza del settore pubblico, nel settore privato il superamento dell’esame di bilinguismo o trilinguismo non è un requisito necessario per l’assunzione. Tuttavia, è chiaro che per molte posizioni è richiesta una competenza linguistica adeguata in entrambe le lingue locali e i datori di lavoro si accertano delle conoscenze linguistiche dei futuri dipendenti anche, sebbene non in forma esclusiva, attraverso l’attestato di bilinguismo. Non essendo disponibili dati sulle competenze linguistiche della popolazione altoatesina in generale, i dati sul superamento dell’esame di bilinguismo (cfr. 2.4.1) sono gli unici indicatori utilizzabili per delineare le competenze linguistiche dei lavoratori in provincia di Bolzano, anche per il settore privato (Baur 2009: 58).

Allo stesso modo, nel settore privato non vige alcuna disposizione che imponga alle imprese l’uso congiunto delle due lingue ufficiali della provincia, fermo restando l’obbligo di testo bilingue per tutte le comunicazioni e i documenti da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige (BUR) (DPR 574/1988 art. 5). Di norma “le società, le associazioni, i comitati fanno uso della lingua prescelta dai loro legali rappresentanti” (DPR 574/1988 art. 34). Nel foglio delle inserzioni del BUR vengono pubblicate in entrambe le lingue le convocazioni di assemblea delle società private, le comunicazioni bancarie, gli avvisi agli obbligazionisti, ecc.

Gli esercizi commerciali e pubblici sono invece sottoposti a un regime particolare. Ad esempio, le informazioni sull’inizio delle vendite straordinarie vanno obbligatoriamente esposte in due lingue (DPP 6/2011 art. 1). Inoltre, uno dei requisiti su cui si basa la classificazione degli esercizi alberghieri sono le conoscenze linguistiche degli addetti alla portineria e al ricevimento. A partire dalle strutture con tre stelle è infatti richiesta la conoscenza dell’italiano e del tedesco, mentre in quelle di categoria superiore a queste due lingue se ne aggiungono delle altre (DPGP 11/1989, all. E). Determinate istruzioni di sicurezza, ad esempio il comportamento da tenere in caso di incendio, sono da esporre in italiano e in tedesco, nonché in alcune lingue estere, in base alla provenienza della clientela abituale (DPGP 11/1989, all. A).

Per tutte le aziende la disciplina relativa alla sicurezza sul lavoro (DLgs 81/2008) prevede l’obbligo di un’adeguata informazione, formazione e addestramento del lavoratore da parte

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del datore di lavoro che interessa certamente anche l’aspetto relativo all’utilizzo della lingua dei lavoratori, ove possibile.

In generale, l’approccio al multilinguismo nel settore privato è molto pragmatico. Sia a livello orale sia nello scritto si usano più lingue all’interno dell’azienda solo quando è veramente necessario, altrimenti ci si accorda su una lingua sola, più o meno compresa dal gruppo di lavoro. Si traducono solo i testi indispensabili per legge, quelli legati al marketing e alle vendite o ad altre necessità specifiche. La comunicazione esterna è bilingue nel marketing e nella pubblicità destinata al mercato altoatesino e/o plurilingue se include anche altri mercati di destinazione, altrimenti si tende di volta in volta a scegliere o concordare una lingua (es. con i clienti, con i fornitori, ecc.) (Chiocchetti 2011: 7).